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Come ripartire la spesa luce nei box?

La ripartizione delle spese per l'illuminazione dei box auto. La casistica e le possibili soluzioni.
Avv. Alessandro Gallucci 

Box auto: come noto si tratta di unità immobiliari che consumano energia elettrica.

È meglio dire che l'intera autorimessa è un ambiente energivoro o quanto meno dal quale deriva un discreto consumo.

Nei casi di autorimesse condominiali, questi costi devono trovare una ripartizione tra i condòmini; suddivisione che non sempre è agevole, date le particolarità cui l'ambiente in esame può avere.

Ripartizione delle spese condominiali: ovvero materia ad alto potenziale di lite.

Chi paga che cosa e quando poter essere certi della giustezza del riparto approvato?

Quali conseguenze per i casi di errore?

Dati questi tre elementi, ossia box, energia elettrica per illuminazione e ripartizione delle spese, vediamo come si combinano tra loro.

Condomino ergo pago

Prima d'ogni cosa bisogna sempre ricordare che si pagano le spese condominiali in quanto si è condòmini.

Si dice che le obbligazioni condominiali sono obbligazioni propter rem.

«La figura della obbligazione propter rem sussiste ogni qual volta ad un diritto reale, esclusivo o frazionario, si accompagna una obbligazione, la cui origine si riconduce alla titolarità del diritto sul bene: contestuale titolarità in capo allo stesso soggetto del diritto e dell'obbligo» (Cass. 18 aprile 2003 n. 6323).

Chi cede l'unità immobiliare non è più condòmino e quindi non sarà più titolare delle obbligazioni dal momento in cui è avvenuta la cessione.

Ciò vale anche per le spese che dipendono dal consumo collettivo?

Sì, il motivo sta nell'uso potenziale dei beni comuni che ciascun condòmino può porre in essere.

La misura dell'obbligo è data dai millesimi di riferimento e di conseguenza, la quota, dalla ripartizione della spesa condominiale ottenuta attraverso la sua suddivisione tra i condòmini mediante quel documento chiamato piano di riparto.

Ripartizione spese box con la tabella millesimale dell'autorimessa

Diamo qui per presupposto che si abbia un apposito contatore per l'autorimessa; differentemente, ossia laddove l'autorimessa non abbia un suo contatore, sarà l'assemblea dover stabilire, quanta percentuale del consumo annuo sia da attribuire a questo spazio. Scelta discrezionale, ma non arbitraria: il calcolo, insomma, va fatto con raziocinio.

L'ipotesi più semplice, o per meglio dire quella auspicabile e che quindi sta al costruttore far trovare pronta, ovvero all'assemblea deliberare, è data dalla presenza di una tabella millesimale specificamente riferita ai box auto.

Le spese per la manutenzione dei box le paga chi è proprietario dei box

In tal caso, non vi sono dubbi, ogni spesa inerente al godimento delle parti comuni dell'autorimessa deve, salvo diversa convenzione, senza ombra di dubbio essere ripartita sulla base dei millesimi di proprietà (art. 1123, primo comma, c.c.).

La spesa per l'illuminazione (più semplicemente spesa luce box) soggiace a tale criterio ripartitivo. Come già accennato, vedremo in seguito le peculiarità che sovente si rintracciano nella realtà, si tratta della spesa per la illuminazione delle parti comuni dell'autorimessa, non per il consumo dei singoli box auto.

Prevale, ove esistente, il criterio differente scelto dai condòmini con apposito accordo.

Box senza tabelle millesimali proprie, come ripartire?

Non è raro che i box auto non abbiano una propria tabella millesimale, ossia che l'autorimessa sia inserita nella tabella millesimale di proprietà dell'intero edificio.

Se ad ogni box auto corrisponde un'unità immobiliare, ogni condòmino partecipare alle spese per l'illuminazione dei box nella misura corrispondente ai millesimi complessivi di riferimento della sua proprietà (cioè unità immobiliare più box).

Ciò, potrebbe non risultare equo, poiché un singolo box auto potrebbe valere di per sé una quota millesimale più altra rapportato ad un altro, ma corrispondere ad un'abitazione che complessivamente sviluppa meno millesimi e quindi partecipare alla spesa per una quota inferiore.

Si tratta di valutazioni che vano svolte caso per caso e che possono portare, ove conveniente o addirittura necessario, alla creazione di apposita tabella.

La necessità si palesa in tutta la propria evidenza laddove non tutti i titolari dei box siano anche proprietari di un'abitazione: qui è indispensabile avere una tabella millesimale ad hoc per consentire la suddivisione dei costi tra gli interessati.

Ripartizione spese box auto e regolamento condominiale

Si accennava in precedenza al fatto che in ogni condominio si può addivenire ad una diversa convenzione rispetto alla regola generale che per le spese per il godimento delle parti comuni, ergo per l'energia elettrica consumata per l'utilizzo dell'autorimessa, vede l'applicazione del criterio di ripartizione principe, cioè quello secondo millesimi di proprietà.

Un accordo tra tutti i condòmini, questa è la diversa convenzione, che può essere contenuta - come sovente accade - in un regolamento condominiale (in tal caso detto di natura contrattuale) può prevedere il più disparato criterio di ripartizione, per ipotesi anche l'esonero di uno o più condòmini dalle spese, magari anche solamente al ricorrere di determinate condizioni.

Box allacciati al contatore condominiale

Può succedere che i box auto siano allacciati al contatore generale dell'autorimessa e non a quello della corrispondente abitazione ovvero non ne abbiano uno proprio.

In questi casi, è consigliabile la installazione di così detti contatori di sottrazione, cioè misuratori che consentano la rilevazione del consumo di ogni box e quindi l'addebito della parte di spesa individuale, fermi restando i criteri generali per i consumi comuni.

In mancanza di tali strumenti l'intero consumo dell'energia elettrica per l'autorimessa andrà ripartita secondo i millesimi di proprietà o il criterio indicato nella differente convenzione cui s'è fatto riferimento.

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