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L'allagamento dei box auto è un “grave difetto”. Il condominio ha diritto al risarcimento dei danni

Il condominio ha diritto al risarcimento dei danni nei confronti del costruttore/venditore e delle società appaltatrici.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Il Condominio attore ha agito nei confronti dei cinque convenuti, deducendo la loro responsabilità ex art. 1669 c.c. per i gravi difetti presenti nell'immobile condominiale accertati nel corso di un procedimento di istruzione preventiva ante causam.

In particolare, l'attore ha dedotto che le società Alfa, Beta e Gamma erano responsabili dei gravi difetti in quanto società che si erano susseguite nella gestione del fondo immobiliare promotore e realizzatore dell'investimento immobiliare sulla base del quale era stato realizzato l'edificio.

Invece le altre società convenute X e Y erano responsabili in quanto membri costituenti l'associazione temporanea di imprese cui era stata affidata, in appalto, la realizzazione dell'immobile.

Come vengono ripartite le spese di "mitigazione del rischio di allagamento"

Il ragionamento del Tribunale di Milano. Preliminarmente, il giudice adito ha osservato chela speciale responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. non è limitata al solo appaltatore, ma coinvolge anche il c.d. venditore-costruttore, vale a dire il soggetto che ha costruito l'edificio direttamente o servendosi di un appaltatore, salva, in quest'ultimo caso, la prova -il cui onere grava sul venditore- di non essersi ingerito nella realizzazione dell'opera.

Premesso ciò, a seguito della Ctu, era emerso che il piano interrato dell'immobile, adibito a box e locali tecnici, era soggetto ad allagamenti, come riscontrato proprio in uno dei sopralluoghi in loco.

Gli allagamenti, che dipendevano, evidentemente, dalle carenze costruttive individuate dal consulente, secondo il giudice, erano certamente in grado di menomare significativamente funzionalità e godimento dell'immobile, posto che, da un lato, non si poteva ritenere che un garage allagato fosse fruibile in modo appropriato dai condomini; dall'altro lato, la presenza di fenomeni idrici era foriera di situazioni di pericolo per l'utenza, in quanto i vani ascensori e i vani tecnici presentavano impianti sotto tensione.

Non sussisteva invece alcun pericolo di rovina rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c. avendo il consulente d'ufficio espressamente escluso tale profilo.

 Continua [...]

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