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Appropriazione illegittima del posto auto con costruzione di un box

Assegnazione dell'immobile abitativo con corrispondente posto auto.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Il contenzioso fra le parti era insorto in relazione ad una tettoia di plastica installata da Tizio e Caia sotto i balconi delle finestre di Sempronio, lungo tutti e due i lati dell'edificio con connessa appropriazione del posto auto con costruzione di un box.

Deducendo l'illegittimità della tettoia e dell'appropriazione del posto auto, Sempronio con citazione conveniva le parti in giudizio.

In primo grado, il tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti alla rimozione della tettoia e del realizzato box-garage secondo le previsioni della ctu.

In secondo grado, la Corte d'appello respingeva il ricorso principale degli appellanti Tizio e Caia; tuttavia, accoglieva quello incidentale avente ad oggetto la statuizione relativa alla "comproprietà del posto auto" perché contraria all'interpretazione contrattuale dell'atto di compravendita che prevedeva l'assegnazione in via esclusiva a Sempronio del posto auto.

Difatti, secondo la Corte territoriale l'atto di assegnazione del 1984 esplicitamente prevedeva l'assegnazione unitamente all'immobile abitativo anche del corrispondente posto auto; i successivi atti traslativi avevano previsto il trasferimento con tutte le pertinenze, sicché tale effetto riguardava anche il posto auto che non era oggetto di comproprietà come erroneamente assunto dal ctu.

Il ragionamento della Cassazione. Tra i vari motivi, i ricorrenti avevano contestato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto inammissibile, perché nuova, la tesi secondo la quale il diritto di veduta del condomino non poteva essere violato dalla tettoia che era preesistente ad esso, precisando che tale preesistenza non costituiva una nuova eccezione. Tale deduzione, secondo la corte di legittimità, era del tutto inammissibile.

Difatti, la Corte del gravame, correttamente, aveva ritenuto nuova la deduzione della preesistenza della tettoia, evidenziando come, in primo grado, gli odierni ricorrenti non avessero eccepito alcunché in relazione alla data della sua realizzazione.

Né la circostanza che la contestazione circa l'epoca di installazione sarebbe stata formulata dalla perizia dei convenuti, peraltro in termini generici, poteva valere a rendere ammissibile l'eccezione, perché la relazione del consulente tecnico di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico è inidonea ad integrare l'onere del convenuto di contestazione dei fatti costitutivi allegati dall'attore.

Posti auto assegnati per estrazione. Facciamo chiarezza

Inoltre, erano state le ulteriore doglianze dei ricorrenti secondo cui la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che il box auto costituisse una pertinenza del solo appartamento al piano rialzato, mentre lo stesso sarebbe stato attribuito all'assegnatario come "accessorio" indiviso degli immobili a lui assegnati e cioè sia dell'appartamento al piano rialzato che del piano cantinato.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Cassazione ha, perciò, dichiarato inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, a favore del controricorrente.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

POSTO AUTO

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 818 c.c.

PROBLEMA

Un condominio, deducendo l'illegittimità della tettoia e dell'appropriazione del posto auto, conveniva in giudizio la controparte dinanzi al Tribunale che accoglieva la domanda, condannando i convenuti alla rimozione della tettoia e del box-garage secondo le previsione del CTU.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, era corretto il ragionamento della Corte d'appello secondo cui l'assegnazione del 1984 esplicitamente prevedeva l'assegnazione unitamente all'immobile abitativo anche del corrispondente posto auto; i successivi atti traslativi, dunque, avevano previsto il trasferimento con tutte le pertinenze, sicché tale effetto riguardava anche il posto auto che non era oggetto di comproprietà come erroneamente assunto dal ctu.

LA MASSIMA

È illegittima la realizzazione della tettoia di plastica installata da alcuni condomini sotto i balconi delle finestre di quest'ultimo, lungo tutti e due i lati dell'edificio con appropriazione del medesimo posto auto e costruzione di un box.

Cass. civ., sez. II, ord. 21 novembre 2019, n. 30477

Con un semplice posto auto si diventa condòmini?

Sentenza
Scarica Cass. civ. sez. II ord. 21 novembre 2019 n. 30477
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