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Non occorre il permesso di costruzione per la ristrutturazione edilizia leggera

Gli interventi che comportano un aumento delle unità immobiliari (frazionamento) non determinano di per sé la necessità di munirsi del permesso di costruire.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Gli interventi che comportano un aumento delle unità immobiliari (frazionamento) non determinano di per sé la necessità di munirsi del permesso di costruire, essendo al proposito necessario che vi sia una modifica della volumetria complessiva o dei prospetti, ma solo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La vicenda. La Corte d'appello di Firenze, respingendo i gravami proposti dagli odierni ricorrenti, aveva confermato la sentenza di condanna nei confronti di Tizio per il reato (rubricato al capo A) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, comma 1, lettera b), (per aver realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire, essendo stata presentata soltanto una s.c.i.a. per lavori di risanamento conservativo) e, quanto a Caio, anche per il reato (rubricato al capo D) di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 19, comma 6, in relazione alle false rappresentazioni e attestazioni commesse in qualità di tecnico nell'asseverazione allegata alla suddetta s.c.i.a.

Il ragionamento della Cassazione. In tal vicenda, i giudici avevano addebitato al ricorrente il reato di abuso edilizio per aver eseguito in assenza di permesso di costruire lavori di ristrutturazione di un immobile comportanti la suddivisione in quattro unità immobiliari, la demolizione dei solai del sottotetto finalizzata alla realizzazione di nuovi volumi abitabili nel vano sottotetto, lavori non rientranti in un intervento di risanamento conservativo, in relazione al quale era stata presentata la S.C.I.A.

La sentenza si sarebbe limitata a rilevare come la S.C.I.A. presentata per l'esecuzione dei lavori non fosse sufficiente sul rilievo che la trasformazione del bene da una a quattro unità immobiliari non possa essere ricondotta alla riduttiva nozione del risanamento conservativo ma costituisca ristrutturazione edilizia, con conseguente necessità di richiedere il permesso di costruire.

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Premesso ciò, la Suprema Corte ha ritenuto errata la decisione della Corte di Appello; difatti, pur potendosi convenire sulla qualificazione giuridica dell'intervento come ristrutturazione edilizia piuttosto che come risanamento conservativo, non tutti gli interventi di ristrutturazione necessitano del permesso di costruire.

A tal proposito, l'articolo 10, comma 1 lettera c) del Testo Unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) assoggetta al permesso di costruire solo gli interventi di ristrutturazione edilizia "pesante", che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti. Per gli altri, hanno spiegato i giudici, è sufficiente la Scia.

In definitiva, l'errore della Corte territoriale consisteva nell'aver applicato il testo originario dell'articolo 10, comma 1 lettera c) del Testo Unico dell'edilizia, che qualificava come ristrutturazioni pesanti anche gli interventi che portavano all'aumento delle unità immobiliari senza considera che la disposizione è stata modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera d) del DL "Sblocca Italia" (DL 133/2014 convertito nella Legge 164/2014). Una modifica che, "pur intervenuta successivamente alla consumazione del reato, è applicabile retroattivamente".

Principio di diritto. "Non serve un permesso di costruire per dividere un appartamento in più unità immobiliari (quattro nel caso di specie). A patto di non aumentare i volumi e di non incidere sui prospetti dell'edificio, per frazionare una casa basta una semplice Scia". (Cass. pen. 4 aprile 2019, n. 14725).

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