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Danni da infiltrazioni: quando è responsabile l'appaltatore?

Il giudice può escludere il diritto al risarcimento nel caso di concorso del fatto colposo del creditore nel danno da infiltrazioni?
Avv. Mariano Acquaviva 

Le infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore sono una delle principali cause di contenzioso in tribunale. Anche quando l'immobile si trova in un edificio condominiale, la vicenda non necessariamente coinvolge la compagine; bisogna infatti distinguere a seconda della provenienza dell'infiltrazione:

  • se proviene da una parte comune, come ad esempio il tetto o il lastrico solare, allora la responsabilità è del condominio;
  • se, invece, la perdita d'acqua proviene da una proprietà privata, allora la responsabilità è a carico del singolo condomino titolare dell'unità immobiliare.

Il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 1650 del 21 dicembre 2021, ha affrontato il problema del danno da infiltrazioni causato dall'appaltatore.

Nel caso di specie, la perdita d'acqua era stata provocata dalla ditta a cui erano stati affidati i lavori.

In un'ipotesi del genere, chi risponde dei danni? L'appaltatore o il proprietario committente? Scopriamolo insieme.

Danni da infiltrazioni: il caso

Il conduttore di un appartamento in condominio, di rientro dal proprio soggiorno all'estero, trovava l'abitazione interamente ricoperta di muffa, compresi i mobili che fungevano da corredo. Si vedeva pertanto costretto a trovare alloggio in albergo.

A seguito di perizia tecnica, la causa delle infiltrazioni d'acqua veniva attribuita alla rottura di un tubo dell'acqua dell'appartamento sito al piano superiore, guasto causato dalla ditta appaltatrice dei lavori eseguiti qualche mese prima.

L'attore citava dunque in giudizio sia il proprietario dell'abitazione da cui proveniva la perdita che l'appaltatore che ne era stato causa, chiedendo il risarcimento dei danni.

Danni da infiltrazioni: la responsabilità dell'appaltatore

Il proprietario convenuto eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stata causa di infiltrazioni la condotta imprudente dell'appaltatore il quale, occupandosi dei lavori di ristrutturazione, aveva rotto un tubo dell'acqua provocato i danni al piano inferiore.

Il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 1650 del 21 dicembre 2021 in commento, accoglie tale eccezione. Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (sent. n. 23442/2018), «in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 cc e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'articolo 2049 cc al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 cc, in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente; in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 cc, e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)»

Insomma: a meno che l'ingerenza e i poteri del committente non siano talmente pervasivi da rendere l'appaltatore un mero nudus minister, dei danni che sono diretta conseguenza dell'imprudenza o della negligenza della ditta è sempre quest'ultima a risponderne.

Nel caso di specie, secondo il tribunale toscano, è stato pacificamente accertato che nel corso dei lavori sui bagni dell'appartamento di proprietà del convenuto, la ditta appaltatrice ha causato la rottura di un tubo di adduzione d'acqua, rottura che ha dato origine all'allagamento e alle infiltrazioni nell'appartamento sottostante.

Le lavorazioni sugli impianti idrici rientrano nell'attività dell'appaltatore e dei danni causati da tale attività ne risponde esclusivamente l'appaltatore, in quanto non è stata provato da parte attrice l'ingerenza o la violazione di specifici obblighi di controllo da parte del committente.

È dunque giusto dichiarare la carenza di legittimazione passiva del proprietario/committente, il quale è completamente esente da colpe per il danno cagionato dalla ditta, unica responsabile.

Bonus edilizi, General Contractor appaltatore, committente condominio e impresa subappaltatrice: responsabilità e aspetti fiscali

Risarcimento per le infiltrazioni d'acqua: la prova del danno

Il Tribunale di Pisa si sofferma poi sulla richiesta, avanzata dalla parte attrice, del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Per quanto riguarda i primi, l'attore chiede il rimborso delle spese sostenute per il vitto e alloggio pagato nell'albergo in cui ha dovuto riparare a causa dell'impossibilità di abitare nell'immobile danneggiato dalle copiose infiltrazioni, oltre al rimborso di parte del canone di locazione, la spesa per il ripristino di mobilia e quanto contenuto nell'appartamento.

Per i danni non patrimoniali si chiede una liquidazione giudiziale in via equitativa, con riferimento a danni esistenziali da disagio psichico.

Ebbene, per quanto possa sembrare strano, il Tribunale di Pisa ha rigettato la richiesta di risarcimento danni così formulata. Secondo il giudice, infatti, ricorrerebbe l'ipotesi del concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 cod. civ., consistente nella partenza per un soggiorno della durata di circa sei mesi pur dopo aver avuto conoscenza del sinistro accaduto e senza disporre altre misure per la loro assenza atte a consentire interventi di ripristino, avente una efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico, di causalità materiale, tra il fatto colposo dell'appaltatore e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno; «con la mancata - ma a quel momento possibile - pronta riparazione delle murature soggette alle infiltrazioni e con la mancata aereazione dei locali, gli effetti delle infiltrazioni si sono aggravati consentendo il formarsi e il proliferare di muffe (Cass. n. 25239/2011)».

In pratica, pur accertando la responsabilità della ditta appaltatrice per l'infiltrazione d'acqua, il Tribunale di Pisa ritiene di rigettare la pretesa risarcitoria per via del comportamento colpevole del danneggiato il quale, se avesse adottato un condotta diligente, avrebbe potuto evitare (o limitare enormemente) il danno.

Così il secondo comma dell'art. 1227 cod. civ.: «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza». Andando via dall'appartamento e non curandosi dello stesso, pur sapendo dell'infiltrazione, l'attore non si è attivato come la legge impone, facendo così caducare il proprio diritto al risarcimento. Insomma: chi è causa del suo mal, pianga se stesso.

Infiltrazioni e danni non patrimoniali

Sentenza
Scarica Trib. Pisa 21 dicembre 2021 n.1650
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