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Infiltrazioni e danno all'appartamento: è possibile agire per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale

Danni all'appartamento per infiltrazioni: agire per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Avv. Alessandro Gallucci 

Un tempo la notizia avrebbe assunto connotati più sensazionalistici con titoli del genere: danni all’appartamento, è possibile chiedere il danno morale!

L’importanza del principio giuridico espresso dal Tribunale di Firenze (sentenza n. 147 del 21 gennaio 2011) è parimenti degna di nota, poiché riconosce il diritto del proprietario dell’appartamento a vedersi risarcito il danno non patrimoniale per la lesione del suo diritto di proprietà.

Certamente, per precisione, è bene affermare che si tratta per l’appunto di danno non patrimoniale e non, invece, come comunemente si suole affermare, di danno morale.

Vale la pena approfondire più da vicino il contenuto di questa sentenza.

Tre, ad avviso di chi scrive, i passaggi degni fondamentali.

In primis il giudice fiorentino parte da una riflessione sulla risarcibilità del danno non patrimoniale specificando che essa “ postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno; selezione che avviene a livello normativo negli specifici casi determinati dalla legge, ovvero in via di interpretazione da parte del giudice chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria” (Trib. Firenze 21 gennaio 2011 n. 147).

In passato – lo si diceva in principio – è questo è il secondo passaggio meritevole di evidenziazione della pronuncia, s’era soliti parlare del così detto danno esistenziale. Come specificato dal Tribunale toscano, però, “ dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 (della Corte di Cassazione n.d.A.) hanno fissato il principio, condiviso dalla sentenza in esame, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere.

La tutela risarcitoria va riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la L. n. 88 del 1955), cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c..

La previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso.

In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona......

In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno” (Trib. Firenze 21 gennaio 2011 n. 147).

In questo contesto è necessaria l’esistenza di norme positive per poter risarcire il danno non patrimoniale, inteso nel senso sopra specificato. In ragione di ciò, questa la posizione del Tribunale di Firenze sul risarcimento del danno da infiltrazioni, “ deve nella specie ritenersi configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà, posto che la lesione di tale diritto non può non considerarsi ingiusta.

Pur non costituendo una prerogativa assoluta, tale diritto viene di fatto tutelato alla stregua di un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito, le cui restrizioni devono soggiacere al giusto equilibrio tra interesse generale e interesse privato” (Trib. Firenze 21 gennaio 2011 n. 147).

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