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Esplosione di una caldaia in un edificio: l'installatore dovrà pagare il danno da perdita parentale

Va risarcito il danno da perdita del rapporto parentale per l'esplosione di una caldaia in un edificio.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

Va risarcito il danno da perdita del rapporto parentale ai congiunti della vittima del fatto illecito, anche se non consanguinei, ma soltanto affini e non conviventi con la vittima medesima.

Infatti, la lesione di natura non patrimoniale può ben configurarsi, al di là di legami di sangue, a fronte di un rapporto stresso e intenso, come quello fra cognati, che, ai fini della liquidazione del danno, può essere assimilato a quello dei fratelli.

È questa la decisione adottata dal Tribunale di Bologna con la sentenza in commento, con la quale è stato accolta la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale avanzata dal cognatoe dallamoglie dello zio paternodella vittima, deceduta a causa delle esalazioni di gas sprigionatesi da una caldaia venduta e installata dal convenuto.
Optando per l'impostazione seguita dalla giurisprudenza più recente, il tribunale emiliano ha riconosciuto la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, individuando, nella fattispecie concreta, un rapporto di affinità tra gli attori e la vittima particolarmente intenso, continuo e duraturo nel tempo, la cui perdita costituisce un sicuro pregiudizio di natura non patrimoniale meritevole di tutela, anche in assenza di stabile convivenza degli istanti con la vittima.

Nozione di danno parentale - La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale ex art. 2059 c.c., identificato nel vuoto rappresentato dal non potere più godere della presenza e del rapporto con cui è venuto meno e, perciò, nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla convivenza, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti (Cass. civ. n. 10707/2011).

Con particolare riferimento alla individuazione del rapporto parentale giuridicamente tutelabile, i giudici sono pressoché concordi nell'affermare che la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare stretto un danno non patrimoniale diretto e ingiusto, costituente lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità familiare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale (Cass. civ. n. 16716/2003).

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Lesione dei rapporti parentali esterni al nucleo familiare - Muovendo da tali premesse, la giurisprudenza ha ritenuto che il danno da lesione del rapporto parentale per decesso non si presume nel caso in cui siano coinvolti parenti non stretti e, comunque, fuori dal nucleo familiare.

In tali casi, ai fini della risarcibilità del danno, è necessaria la sussistenza di un rapporto di convivenza e/o di assidua frequentazione e, dunque, di relazioni particolarmente forti e approfondite.

La relativa prova, ovviamente, è a carico del soggetto che si ritiene danneggiato, anche attraverso elementi indiziari e presuntivi che opportunamente valutati, possano determinare in senso favorevole il convincimento del giudice.

La convivenza non è indispensabile ai fini della risarcibilità del danno - La tesi appena riferita è ritenuta eccessivamente restrittiva dalla giurisprudenza più recente, la quale ha osservato che la comprovata e stabile convivenza non può costituire l'unico parametro per configurare una lesione giuridicamente rilevante e risarcibile del rapporto parentale per i soggetti al di fuori della cerchia familiare.

Al contrario, in un mutato contesto sociale come quello odierno, sembra possibile prescindere dalla sussistenza di uno stabile rapporto di convivenza, legando la risarcibilità del danno lamentato ad una valutazione del caso concreto, con particolare riferimento all'atteggiarsi delle modalità di vita dei componenti della famiglia e dalla dimostrazione, anche in via presuntiva, dell'intensità della relazione esistente fra i congiunti e la vittima dell'illecito: (cfr. Trib. Roma, sentenza 07/03/2013).

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Tale impostazione appare certamente condivisibile alla luce dei parametri comunitari e costituzionali, riconoscendo al giudice la giusta discrezionalità necessaria per la valutare, in base alla particolarità del caso concreto, l'intensità della relazione parentale che si afferma essere stata lesa dal fatto illecito e la violazione di diritto costituzionalmente garantiti meritevoli di risarcimento, in linea peraltro con i criteri elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione con le note "sentenze gemelle" del 2008.

La decisione del Tribunale di Bologna - La sentenza che si annota si colloca nel solco tracciato dalla giurisprudenza da ultimo richiamata, favorevole al riconoscimento del danno parentale anche laddove il pregiudizio riguardi rapporti di parentale ulteriori rispetto a quelli inerenti il nucleo familiare stretto e anche in assenza di convivenza, purché connotati da un grado di intensità tale da configurare la lesioni di diritti costituzionalmente garantiti.

Nel caso di specie, in particolare, il Tribunale di Bologna, superato ogni possibile dubbio circa la prova del nesso di causalità fra danno lamentato e comportamento illecito dell'installatore della caldaia, definisce in senso positivo la questione della sussistenza o meno, in concreto, di un rapporto parentale fra attori e vittima, tale da giustificare la risarcibilità del danno non patrimoniale lamentato, osservando che dalle risultanze probatorie "si ricavano inequivoci elementi comprovanti, nel loro complesso un rapporto di affinitàtra gli odierni istanti e la predetta de cuius, particolarmente intenso, continuo e duraturo nel tempo, la cui perdita costituisce un sicuro pregiudizio di natura non patrimoniale per gli attori".

Decisivi in tale senso il fatto che la cognata e la moglie dello zio paterno abitassero vicino alla vittima e che uno di loro era stato nominato erede della parente.

Circostanze concrete che, secondo il giudice di merito, configurano un rapporto parentale meritevole di tutela secondo i parametri anzidetti, anche se connotato da un legame di mera affinità e in assenza di una convivenza stabile tra vittima e danneggiati.

"Tale tipologia di danno non patrimoniale" si legge ancora nella sentenza "si ritiene che possa essere liquidato in via equitativa, utilizzando, in via analogica, le tabelle elaborate dal tribunale di Milano ed i parametri cd. "a forbice" ivi indicati, stante la sostanziale equiparabilità del rapporto di natura familiare dedotto in causa a quello intercorrente fra fratelli"

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