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Infiltrazioni e danni non patrimoniali

Infiltrazioni: se e quando è possibile domandare il risarcimento dei danni non patrimoniali?
Avv. Eliana Messineo Avv. Eliana Messineo - Foro di Reggio Calabria 

Le infiltrazioni d'acqua e di umidità nell'unità immobiliare del singolo condòmino rappresentano uno dei motivi di liti condominiali più frequenti poiché possono causare agli immobili danni non solo di tipo patrimoniale, determinanti i necessari interventi di ripristino delle parti ammalorate, ma anche di tipo non patrimoniale sottesi alla richiesta del còndomino danneggiato nelle proprie abitudini, ed assetti relazioni oltre che nella propria serenità personale, nonché privato della vivibilità della casa con lesione del diritto all'abitazione e alla salute.

Si pensi, ad esempio, al proprietario dell' immobile costretto a trasferirsi altrove al fine di consentire l' esecuzione dei lavori di ripristino del bene a seguito del pregiudizio al medesimo derivato in conseguenza delle infiltrazioni.

Il danno non patrimoniale, come è noto, è risarcibile solo nelle ipotesi previste dalla legge e nei casi di lesione dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti.

Anche gli inquilini e gli usufruttuari hanno diritto al risarcimento del danno derivante da infiltrazioni

In particolare, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso, e non il pregiudizio sofferto, abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari.

Compito dell'interprete è dunque quello di valutare caso per caso se quel determinato diritto che si assume essere stato leso dal fatto illecito altrui, secondo un'interpretazione estensiva dell'art. 2 della Costituzione, sia di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.

Sicché, in giurisprudenza, si ritiene configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà, posto che la lesione di tale diritto è da considerarsi rientrante nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona, e non può non considerarsi ingiusta.

Partendo da questo presupposto, la giurisprudenza ha riconosciuto sussistente il danno non patrimoniale dovuto alle infiltrazioni d'acqua nell'immobile.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 19253 del 7 luglio 2021, ci offre lo spunto per approfondire l'argomento del danno non patrimoniale in caso di infiltrazioni.

Infiltrazioni causate dalla mancata o difettosa manutenzione delle parti comuni e mancata locazione dell'immobile

Infiltrazioni e danni non patrimoniali: la recente pronuncia della Corte di Cassazione

In verità, nel giudizio deciso con l'ordinanza sopra citata, il motivo con il quale è stata denunciata la violazione da parte dei giudici di merito della disciplina inerente al danno non patrimoniale, è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione che ha considerato le obiezioni formulate dal Condominio ricorrente - seppur formulate con riferimento a pretesi errori di diritto - mere censure di merito, come tali non proponibili in sede di legittimità.

Quel che è stato contestato dal Condominio in sede di ricorso in Cassazione, è che la Corte d'Appello avrebbe accertato il danno non patrimoniale sulla base di elementi presuntivi non dotati di efficacia indiziante, ma la Cassazione ha ribadito il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui il convincimento del giudice del merito può fondarsi anche su una sola presunzione purché grave e precisa e tale apprezzamento, circa il ricorso a presunzioni e circa l'idoneità delle stesse a dimostrare fatti rilevanti ai fini della decisione, non è censurabile in sede di legittimità.

In mancanza di vizi logici della sentenza della Corte territoriale nonché di errori di diritto, la Cassazione non può che confermare la valutazione degli elementi presuntivi che hanno portato i giudici di merito a ritenere sussistente il danno non patrimoniale, nella specie da infiltrazioni.

Niente danni morali se non c'è reato e non sono lesi diritti della persona

Nella fattispecie, la Corte d'appello ha ritenuto dimostrato il danno alla vita di relazione ed alla salubrità della vita familiare sulla base del riscontro oggettivo, in sede di CTU, dei fenomeni di significativo ammaloramento delle pareti e del pavimento dell'appartamento degli attori proprietari condòmini.

La Corte territoriale ha poi escluso rilevanza alla contestazione mossa dal Condominio che la situazione determinata dalle infiltrazioni, essendo durata per lunghi anni non avesse determinato un disagio reale ed importante; circostanza questa che invece, secondo i giudici di merito, non può valere ad escludere la gravità e serietà dei disagi proprio per il fatto che i proprietari dell'immobile interessato dalle infiltrazioni avevano nel tempo cercato di porvi rimedio con scarsi risultati se non peggiorativi ( distacco dal riscaldamento centralizzato ed installazione di infissi coibentati).

Risarcimento da infiltrazioni: il condomino negligente concorre alle spese insieme al condominio

Infiltrazioni e danni non patrimoniali: quando sono risarcibili

In generale, va ricordato che la risarcibilità del pregiudizio, in assenza di reato, presuppone la lesione di diritti inviolabili della persona ed il superamento di una soglia minima di offensività, escludendosi così la meritevolezza della tutela per tutti i pregiudizi consistenti in meri disagi o fastidi, pur incidenti sul normale svolgimento della vita quotidiana, che non si traducano nella lesione di un diritto fondamentale.

I disagi connessi alla lesione del diritto di proprietà, specie qualora si ripercuotano sul diritto di abitazione, sono risarcibili a titolo di danno non patrimoniale, essendo, il diritto di proprietà, di fatto tutelato alla stregua di un diritto fondamentale. (cfr. Tribunale Monza n. 2232 del 2011)

In caso di infiltrazioni nell'unità immobiliare del singolo condomino tempestivamente segnalate all'amministratore ma non prontamente eliminate, è configurabile la responsabilità del condominio il quale può essere chiamato a rispondere anche del danno non patrimoniale a determinate condizioni:

  • che il danno sia connesso a una lesione del diritto alla salute obiettivamente apprezzabile;
  • oppure che il danno sia relativo a una violazione del diritto di proprietà che abbia comportato un effettivo mancato pieno godimento dell'unità immobiliare;
  • che il diritto di cui si assume la lesione deve eccedere una certa soglia minima di offensività, cagionando un pregiudizio serio, meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. (cfr. Trib. di Gorizia, n. 156 del 2020)

D'altronde, per insegnamento pacifico in giurisprudenza, è risarcibile il danno non patrimoniale allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (cfr. Cass. Sez. Unite , 01/02/2017, n. 2611).

Infiltrazioni e risarcimento del danno. Se il fabbricato è vecchio non si applica la garanzia per vizi.

Sentenza
Scarica Cass. 7 luglio 2021 n. 19253
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