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Darkparanor

Frontalini - A chi spetta la responsabilita' per danni

Ciao a tutti,

apro un topic che credo sia gettonatissimo sui frontalini e balconi.

 

Abito in un condominio di 14 unita' abitative.

Dopo l'ultima nevicata a Roma (2012) molti frontalini dei balconi aggettanti risultano danneggiati.

Premetto che tali frontalini non sono decorativi (non abito nel quartiere coppede' o non hanno uno stile rococo'). semplici frontalini grigi lisci.

 

A fine 2013 si e' cominciato a discutere sulla loro messa in sicurezza e sul loro rifacimento.

 

Alcuni condomini hanno citato varie sentenze della cassazione (ricerche da google) ove si afferma che le spese per il rifacimento dove non esista un aspetto decorativo dei frontalini spetta unicamente al proprietario.

 

Io sinceramente ho tirato fuori parecchi dubbi quali:

- Fare ricerche su google non da la certezza al 100% che sia giusto

- che spetta alla fine ad un giudice decidere se fa parte di un contesto estetico o meno a fronte di una causa giudiziaria

- che molti altri altri palazzi considerano i frontalini bene comune ed hanno rifatto i lavori come bene condominiale.

 

Fatto sta che alla fine per quieto vivere e per non perdere altro tempo visto che abbiamo fatto altre tre riunioni sull'argomento si e' deciso che i frontalini fossero un bene privato e che la loro manutenzione spetta al relativo proprietario. Per me nessun problema ed ho provveduto a riparare quanto mi spettava secondo l' "accordo" tra noi condomini regolarmente riportato nella minuta della riunione ovvero che i frontalini sono privati.

 

 

Visto che e' entrato in vigore ultimamente un nuovo regolamento di condominio (almeno cosi' mi pare di aver letto sui giornali) volevo capire alcune cose:

 

1. Visto che il nostro "accordo" afferma che i frontalini del nostro palazzo sono bene privato in base alle sentenze della cassazione, nel caso cada un pezzo di frontalino perche' il condomino proprietario non ha ancora riparato lo stesso, i danni recati a persone o cose, PER LA LEGGE, sono unicamente a carico del proprietario? O per la legge (civile e penale) ci va di mezzo tutto il condominio?

Visto che i frontalini per il nostro accordo e per la sentenza della cassazione sono da ritenersi privati, se ne deduce che ogni proprietario e' responsabile, giusto? Quindi il condominio non subira' alcuna denuncia nel caso di danni arrecati da frontalini ammallorati. In caso contrario se la responsabilita' e' ancora del condominio e quindi di ogni condomino in base ai millessimi, allora anche le spese per il rifacimento sono a carico del condominio nonostante le sentenze della cassazione. Potete, se ne avete esperienza, chiarire i miei dubbi?

 

2. In base a quanto risposto sopra, a questo punto eventuali danni non saranno coperti dall'assicurazione del condominio, in quanto, se il frontalino non e' parte condominiale (nulla di estetico) allora l'assicurazione non dovrebbe coprire danni causati da cadute di oggetti o frontalini privati, giusto?

 

3. Sempre per la legge, l' "accordo" fatto in riunione per decidere che i frontalini sono privati in base alle citate sentenze della cassazione (non le metto qui, ma ce ne sono alcune che si trovano con una veloce ricerca su google) ha una sorta di valenza legale? o non serve a nulla per avere una sorta di sollevamento di responsabilita' per chi (come me) i frontalini li ha gia' sistemati ed e' un mero accordo tra privati?

 

 

Grazie mille per le risposte.

 

Darkp

Tutte le tue domande trovano risposta dal fatto che i frontalini sono privati pertanto:

1-Responsabile è il proprietario del balcone e non il condominio

2-Giusto, privato ovviamente

3-L'accordo non esiste, e non conta nulla, conta solo la legge che già stabiliva ampiamente come dovessero essere considerati i frontalini. Tu li hai rifatti, quindi non vedo di cosa dovresti preoccuparti.....

Tutte le tue domande trovano risposta dal fatto che i frontalini sono privati pertanto:

1-Responsabile è il proprietario del balcone e non il condominio

2-Giusto, privato ovviamente

3-L'accordo non esiste, e non conta nulla, conta solo la legge che già stabiliva ampiamente come dovessero essere considerati i frontalini. Tu li hai rifatti, quindi non vedo di cosa dovresti preoccuparti.....

Ciao Wolverine,

grazie per la risposta.

 

Mi preoccupo poiche' non vorrei trovarmi come condomino in beghe penali perche' qualcuno ancora non li ha riparati. Ed hos empre il dubbio se una sentenza della cassazione faccia legge o meno e noi come condomini possiamo solo citarla per stabilire a chi compete spesa e sopratutto responsabilita'.

 

 

Grazie

Ciò che riportano le sentenze non è altro che ciò previsto dal codice civile....e le sentenze di cassazione sono legge a tutti gli effetti.

La responsabilità è del proprietario del balcone....

E' il proprietario del balcone che ha l'onere di provare che il materiale distaccato dai balconi che hanno causato il danno, era parte di quelle parti del balcone

Cassazione del 07/09/1996 n. 8159

I balconi sono elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato, non costituiscono parti comuni dell'edificio e appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati, mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi ineriscono (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), sono condominiali, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell'intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti, con la conseguenza che è onere di chi vi ha interesse (il proprietario del balcone, da cui si sono distaccati i frammenti, citato per il risarcimento), al fine da esimersi da responsabilità, provare che il danno fù causato dal distacco di elementi decorativi, che per la loro funzione ornamentale dell'intero edificio appartenevano alle parti comuni di esso. (Art.1117 cod.civ).

qualcuno ha un link con riferimento alla proprietà del balcone e responsabilità del proprietario, vorrei stamparlo e portarlo alla prossima assemblea. grazie

qualcuno ha un link con riferimento alla proprietà del balcone e responsabilità del proprietario, vorrei stamparlo e portarlo alla prossima assemblea. grazie

Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576

Con la sentenza numero 14576 del 30 luglio 2004 , la Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa;

soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti

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