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Amministratore cessato dall'incarico e pagamenti, attenzione all'appropriazione indebita

Cessazione dall'incarico e poteri di gestione dell'amministratore. Norme poco chiare portano a interpretazioni poco felici.
Avv. Alessandro Gallucci - Foro di Lecce 

Amministratore di condominio cessato dall'incarico, prorogatio imperii e pagamenti di debiti condominiali: l'argomento desta sempre particolare interesse, stante anche la relativa novità della disposizione normativa che se ne occupa.

Il riferimento è all'art. 1129, ottavo coma, c.c. il quale impone all'amministratore cessato dall'incarico di passare i documenti in suo possesso e nel frattempo di compiere gli atti urgenti finalizzati ad evitare pregiudizi al condominio.

Di tanto in tanto si leggono sentenze che attirano l'attenzione: ciò può avvenire perché la norma interpretata è recente, ovvero perché la conclusione cui giunge il giudice è particolarmente interessante o, perché no, criticabile.

Quando l'interesse è dato dal combinato disposto di tutte entrambe le possibilità, allora il rischio che quella pronuncia lasci il segno, magari divenga spunto per tracciare il solco di un orientamento è alto.

Il riferimento qui è ad una pronuncia della Corte d'appello civile di Milano e di particolare alla sentenza n. 1596 del 9 aprile 2019.

La decisione della Corte meneghina è particolarmente interessante - e certamente criticabile ad avviso dello scrivente - perché partendo dalla necessità di risolvere una questione specifica finisce per enunciare un principio generale non condivisibile.

Quale?

Esattamente per il giudice adito è illegittima, potendo financo integrare gli estremi del delitto di appropriazione indebita, la condotta dell'amministratore cessato dall'incarico che esegua pagamenti per conto del condominio.

È utile premettere alcuni cenni generali sulla cessazione dell'incarico dell'amministratore prima di entrare nel merito della questione e giungere a delle conclusioni critiche sulla sentenza citata.

Cessazione dall'incarico di amministratore

L'amministratore di condominio è un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato (tra le tante in tal senso, si veda, Cass. SS.UU. 8 aprile 2008 n. 9148). Questa la conclusione cui è giunta la giurisprudenza, seguita poi, nella sostanza, dal legislatore della riforma (legge n. 220/2012, si veda art. 1129, quindicesimo comma, c.c.).

La cessazione dall'incarico di amministratore può avvenire per:

In relazione a questa ultima ipotesi, va specificato che aderendo a quella tesi che vede l'incarico di amministratore durare un anno e rinnovarsi sine die (Trib. Bologna 29 marzo 2018 n. 20322, in I contratti, 2/2019, conf. Trib. Bologna 20 settembre 2018), si deve giungere alla conclusione che alla scadenza segue sempre un rinnovo, salvo revoca o dimissioni, e mai la cessazione.

Cessazione dall'incarico di amministratore, gli adempimenti

Alla cessazione dell'incarico, recita l'art. 1129, ottavo comma, c.c. l'amministratore è tenuto «ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».

Quali sono queste attività urgenti?

Pagare i fornitori, eventualmente comprendendo tra questi sé medesimo?

Svolgere mera attività materiale nell'interesse del condominio sospendendo però ogni erogazione di somme?

Per la Corte di appello di Milano, l'approdo più giusto sembrerebbe essere quest'ultimo.

Cessazione dall'incarico di amministratore, il caso risolto dalla Corte d'appello di Milano

Il caso che ha portato alla sentenza n. 1596/2019 vede un amministratore di condominio sostituito: si tratta di un'ipotesi di cessazione dell'incarico.

Questi dopo la cessazione, dalla sentenza sembrerebbe anche dopo il passaggio, aveva staccato a suo favore un assegno per il pagamento di proprie spettanze professionali; da qui la causa del condominio per vedersi restituita la somma. Causa vinta in primo grado e portata davanti al giudice di appello dall'ex amministratore.

Il caso specifico non è estremamente chiaro: la sentenza lascerebbe intendere che l'amministratore cessato dall'incarico abbia provveduto ad incassare un assegno da egli stesso emesso a proprio favore dopo il passaggio di consegne.

L'amministratore in carica, se pur in precedenza revocato, può riscuotere le quote condominiali fino alla sua sostituzione.

Così fosse, sarebbe evidente la violazione di legge: finito ogni rapporto col condominio cioè successivamente al passaggio di consegne, l'amministratore non avrebbe alcun potere di gestione, men che meno quello di liquidare delle somme in proprio favore.

In un caso del genere, nessun sulla illegittimità della condotta e sulla rilevanza penale della medesima, che certamente andrebbe ad essere annoverata tra quelle appropriative.

La questione, quella che interessa in termini generali, è un'altra.

In sede di appello l'amministratore contestava la sentenza di prime cure affermando che egli aveva agito nell'adempimento di quanto disposto dall'art. 1129, ottavo comma, c.c., che lo obbliga per l'appunto al compimento degli atti urgenti.

La Corte milanese ha concluso, invece, che «l'art. 1129 c. 9 c.c. (così in sentenza n.d.A.) pone a carico dell'amministratore del condominio, alla cessazione dell'incarico, l'obbligo di eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, ma non proroga affatto la sua legittimazione a continuare a trarre assegni dal conto corrente condominiale» (App. Milano 9 aprile 2019 n. 1596).

Cessazione dall'incarico di amministratore, appropriazione indebita e perplessità

Non riconoscere la legittimazione a trarre assegni dal conto corrente condominiale nel periodo di prorogatio imperii dell'amministratore, vuol dire esporre quella condotta sempre e comunque al rischio della rilevanza penale.

Un focus sulla prorogatio dell'amministratore di condominio

Quello che dice l'Autorità Giudiziaria è che cessato l'incarico l'amministratore anche nelle more del passaggio di consegne e quindi nell'ambito dell'operatività dell'art. 1129, ottavo comma, c.c. non può erogare spese per i condòmini.

Si badi: non quelle inerenti al proprio compenso, ma nessuna spesa, perché trarre un assegno vuol dire questo, ossia erogare spese.

Quindi, se ha l'obbligo di compiere le attività urgenti, se ne deve dedurre che tali non sono quelle afferenti a pagamenti in scadenza ovvero scaduti?

Siccome la cessazione dell'incarico può avvenire anche per mera scadenza del termine di durata, stando alla decisione del giudice milanese si dovrebbe concludere che ogni amministratore in regime di prorogatio che abbia utilizzato il conto corrente condominiale rischia un'imputazione penale per appropriazione indebita.

Ricordiamo, infatti, che il reato in questione è punibile anche se il profitto è altrui. Certo, deve ricorrere l'ingiustizia del profitto medesimo, ma anche solamente il rischio dell'uso intimidatorio dello strumento dell'azione penale (in questo caso esercitabile solamente dietro querela) o comunque dell'azione civile risarcitoria dovrebbe porta a concludere che sia auspicabile che il principio espresso resti isolato. Ben isolato.

Sentenza
Scarica Corte d'App. di Milano n. 1596 del 9 aprile 2019
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