Si ringrazia l'Avv. Donato Masiello del foro di Foggia per la segnalazione e il commento della pronuncia in oggetto.
La vicenda. Il proprietario di un immobile ubicato in un condominio chiedeva con ricorso ex articolo 64 disp. att. c.c. che, il Tribunale disponesse la revoca giudiziale dell'amministratore condominiale, motivando la propria richiesta in ragione della mancata presentazione del rendiconto condominiale per 6 anni.
La tesi dell'amministratore. L'amministratore resistente, con la sua costituzione eccepiva l'inammissibilità del ricorso presentato dal ricorrente sostenendo in primo luogo che non poteva essere revocato l'amministratore che opera in regime di "prorogatio" in quanto "il mancato rinnovo della carica o la revoca hanno lo stesso identico contenuto e le stesse identiche conseguenze" ribadendo anche che il ricorso in questione violerebbe il principio della sovranità dell'assemblea che ha il potere di decidere sulla revoca sottoponendo la stessa al voto, e quindi alla effettiva manifestazione di volontà, di tutti gli altri condomini.
Tale tesi veniva accolta dal Tribunale di Foggia (Decreto 2.11.2018) che conformandosi alle decisioni di Catania (Decreto del 10.02.2014) e Teramo (Decreto del 20.06.2016) respingeva il ricorso del condomino, asserendo che, l'amministratore operando in regime di prorogatio, in quanto cessato dalla carica, non poteva essere revocato, semmai nominato giudizialmente, ritenuta l'impossibilità della compagine assembleare di procedere alla nomina per mancanza del quorum.
La tesi del condomino ricorrente. Avverso tale decisione, il condomino adiva la Corte di Appello di Bari perla riforma della suddetta decisione, sostenendo che la revoca giudiziale poteva e doveva essere applicata anche nei confronti di un amministratore in regime di prorogatio, soprattutto a fronte di gravi irregolarità come quella di aver presentato in notevole ritardo, ovvero nel 2018 il rendiconto della gestione afferente i 6 anni precedenti, dovendo quindi ritenersi inaccettabile l'equiparazione tra amministratore revocato e amministratore in prorogatio.
La soluzione (Corte App. Bari, sez. III, 27 giugno 2019, n. 2202). Tale tesi in oggetto è stata accolta dalla Corte d'Appello; di conseguenza, è stato accolto il reclamo, e per l'effetto, è stato revocato l'amministratore in regime di prorogatio visto il notevole ritardo con il quale venivano presentati i rendiconti della gestione.