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La sostituzione dell'amministratore di condominio costituisce motivo di interruzione del giudizio?

Priva di efficacia interruttiva il cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza del condominio.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

È privo di efficacia interruttiva il mero cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza dell'ente, sia nel caso di cambiamento della persona dell'amministratore nello stadio di vita normale dell'ente che nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza.

L'amministratore di condominio revocato rimane in carica fino alla sostituzione

La vicenda. Tizio (condomino) impugnava la delibera assembleare eccependo di aver convenuto in altro giudizio, il condominio suddetto e di aver rinvenuto tra la documentazione depositata in detto giudizio copia di un "verbale di assemblea parziale", dal cui esame si evinceva che in un determinato giorno si era "riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei condomini" la quale, decidendo l'unico punto all'ordine del giorno "atto di citazione promosso dal condomino Tizio per il tramite legale di fiducia", aveva deliberato di costituirsi nel citato procedimento; lamentava, pertanto, la irregolarità di tale assemblea in quanto non aveva ricevuto alcun avviso di convocazione.

Costituendosi in giudizio, il condominio eccepiva l'infondatezza della domanda e chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; confermava, infatti che l'attore non era stato convocato all'assemblea deducendo tuttavia che lo stesso non aveva diritto a tale convocazione in quanto in conflitto di interessi con il condominio in relazione al punto all'ordine del giorno della delibera e comunque non aveva diritto di voto nella delibera relativa.

Istruita la causa, il convenuto comunicava all'attore la cessazione del rapporto di rappresentanza dell'Amministratore condominiale quale causa di interruzione del procedimento ex art. 300 c.p.c.

L'amministratore cessato dall'incarico continua ad esercitare i propri poteri fino alla nomina del nuovo amministratore

Il ragionamento del giudice. In merito alla mancata convocazione all'assemblea, il giudice ha evidenziato che l'art. 1136 c.c. non prevede deroghe al diritto del condomino di essere convocato a tutte le assemblee condominiali né una deroga può essere rinvenuta da una lettura sistematica della normativa.

E infatti evidente come il diritto a partecipare alle assemblee sia cosa diversa dal diritto di voto del condomino nelle delibere in conflitto di interessi con il condominio stesso, per cui non può farsi derivare semplicemente dalla mancanza del diritto di voto il venir meno del diritto ad essere convocato dall'assemblea, né presumersi la carenza di interesse del condomino a partecipare comunque all'assemblea.

L'ordinamento prevede, peraltro, il diritto di altri soggetti ad intervenire in assemblea pur in mancanza del diritto di voto (il caso del conduttore).
Quanto all'interruzione del procedimento (cessazione del rapporto di amministrazione), il tribunale ha precisato che è privo di efficacia interruttiva il mero cambiamento della persona fisica investita della rappresentanza della società o dell'ente, sia nel caso di cambiamento della persona dell'amministratore nello stadio di vita normale dell'ente che nell'ipotesi di passaggio della rappresentanza del medesimo da un amministratore all'altro (Cass. civ. Sez. III. n. 8584 del 20 ottobre 1994.) Infatti, in tal caso, "la costituzione in giudizio per mezzo di rappresentante non osta a che la qualità di parte e la legittimazione primaria sostanziale e processuale spettino al mandante rappresentato, con la conseguenza che l'estinzione del mandato, se fa venir meno la legittimazione secondaria del mandatario rappresentante, non incide sulla posizione della parte nel processo, la quale continua ad essere costituita, né sulla validità ed efficacia della procura ad litem originariamente conferita al difensore dal mandatario" (Cass. civ. Sez. II. n. 6107 del 5 dicembre 1985).

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