Il fatto. Il Tribunale rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, proposta da un condomino (una S.r.l.).
L'unico motivo di opposizione era che l'amministratore del condominio, che aveva conferito mandato all'avvocato per promuovere la domanda monitoria e costituirsi in sede di opposizione, era stato nominato nuovamente dall'assemblea, benché fosse stato revocato giudizialmente pochi mesi prima.
Nullità o annullabilità? Secondo il ragionamento del giudice di primo grado - poi confermato anche dalla Corte d'Appello - la delibera che aveva nominato lo stesso amministratore già revocato era stata effettivamente adottata in violazione dell'articolo 1129, comma 13 del codice civile.
Tale disposizione, infatti, impedisce all'assemblea condominiale di nominare nuovamente l'amministratore revocato con precedente provvedimento dall'autorità giudiziaria.
Si tratterebbe, tuttavia, di un vizio che comporta l'annullabilità della delibera di nomina, e non la radicale nullità, con la conseguenza che la delibera va impugnata entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, del codice civile.
Nel caso di specie, essendo decorso inutilmente detto termine, la nomina dell'amministratore non era più contestabile.
La società ricorreva in cassazione, riproponendo innanzi alla Suprema Corte la stessa questione e lamentandosi del fatto che la Corte d'Appello non abbia valutato la natura imperativa dell'art. 1129, comma 13, c.c. e non abbia considerato la nullità della delibera di nomina dell'amministratore, già revocato.
In altre parole, secondo la ricorrente, dovendo considerarsi nulla la delibera di nomina dello stesso amministratore, tale nullità avrebbe così comportato l'invalidità della procura conferita dallo stesso amministratore al legale non solo per la fase monitoria, ma anche per il successivo giudizio di opposizione.
La Corte di Cassazione ha tuttavia respinto il ricorso e confermato la decisione di merito.
L'amministratore revocato rimane in carica fino alla sostituzione. La Suprema Corte ricorda anzitutto che, in tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell'amministratore, e quindi tanto più ove ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell'invalidità della medesima delibera, come nel caso di specie, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l'accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d'ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale.
Tale interpretazione, che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del condominio alla continuità delle funzioni gestorie dell'amministratore, rende irrilevante l'esame della questione, su cui insiste la ricorrente, della esatta natura della illegittimità della delibera di nomina dell'amministratore che sia stato revocato dall'autorità giudiziaria, in rapporto al divieto posto dall'art. 1129, comma 13, c.c., introdotto dalla L. n. 220/2012.
I poteri di rappresentanza in giudizio. Il riconoscimento dei permanenti poteri rappresentativi dell'amministratore, la cui delibera di nomina, per quanto tacciata di invalidità per contrasto con il citato art. 1129, comma 13, c.c., non sia stata ancora oggetto di specifica impugnazione, non è smentito dall'assunto che il divieto posto all'assemblea dalla citata disposizione costituisca norma imperativa di ordine pubblico, posta a tutela dell'interesse generale ad impedire una deviazione dallo scopo essenziale economico-pratico del rapporto di amministrazione.
Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 7699 del 19 marzo 2019. L'amministratore di condominio, che pur si assuma nominato con delibera illegittima, finché non sostituito, può validamente conferire procura ad un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio. Tale interpretazione si uniforma a quanto affermato in giurisprudenza, sul fondamento dell'art. 2385 c.c., per le società di capitali, con riguardo alle quali viene affermato che la parte, la quale eccepisce la nullità della procura alle liti rilasciata da un amministratore la cui nomina fosse invalida, ha l'onere di provare non solo che tale nomina era stata già annullata prima del conferimento della procura alle liti, ma anche che quell'amministratore aveva a tale data conseguentemente già perduto la rappresentanza della società in forza della avvenuta sostituzione con altro amministratore.