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Sbaglia l'appaltatore se realizza varianti non autorizzate su balconi: non percepisce nessun compenso

L'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera ed a eseguire i lavori in base alle condizioni stabilite nel contratto di appalto e nel relativo capitolato.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Durante l'esecuzione delle lavorazioni vi sia la necessità di apportare delle "modifiche in corso d'opera" rispetto a quanto inizialmente pattuito.

Appalto e varianti concordate del progetto.

L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto (1659 c.c.). In altre parole, l'appaltatore non può eseguire opere diverse o aggiuntive rispetto a quelle convenute con il committente, a meno che tali opere aggiuntive o diverse non siano state autorizzate dal committente medesimo per iscritto.

A tal fine le parti possono prevedere convenzionalmente, ex art. 1352 c.c., un particolare rigore formale per tutte le modifiche o aggiunte di lavori da cui possano derivare ulteriori oneri economici a carico del condominio, concordando che in questo caso - a prescindere da chi abbia assunto l'iniziativa per le modifiche - la parte committente debba autorizzare sempre con forma scritta gli ulteriori lavori, a pena di perdita del diritto a maggiorazioni del prezzo da parte dell'impresa che li abbia eseguiti in mancanza.

All'interno di un contratto di appalto, infatti, il riconoscimento del corrispettivo per l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'originario contratto può discendere o da una richiesta della committente ovvero, in caso di contestazione e di carenza di prova sul punto, da variazioni apportate dall'appaltatore.

In particolare il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore, od a quella del committente: nel primo caso, come detto, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Cass. civ., sez. II, 15/12/2021, n. 40122).

Appalto in condominio: il diritto dell'appaltatore al corrispettivo anche per le varianti in corso d'opera

Varianti non concordate: le conseguenze

In difetto di detta autorizzazione scritta, l'appaltatore non ha diritto al compenso per le opere esorbitanti il contratto stipulato. Quindi, in caso di esecuzione su ordine indebito del direttore dei lavori o su iniziativa unilaterale dell'appaltatore, non sorge alcun obbligo di pagamento a carico del committente al quale soltanto la legge conferisce la facoltà di ordinare o autorizzare tali variazioni (App. Messina 25 giugno 2007). Il principio è stato recentemente confermato da una decisione di merito.

La vicenda prendeva l'avvio quando un condominio, tra l'altro, chiedeva che fosse annullato e revocato il decreto ingiuntivo per insussistenza del credito azionato, atteso che la richiesta di pagamento era relativa a lavori eseguiti su singole proprietà private e, comunque mai autorizzati dall'assemblea e, quindi, mai appaltati.

In particolare il condominio sosteneva di non aver autorizzato la demolizione degli assi dei balconi, in quanto trattasi di lavori eseguiti su parti private ed esclusive dei condomini, non riferibili a quelli deliberati dall'assemblea.

Nel corso del procedimento è emerso che le opere di demolizione degli assi dei balconi, non contemplate nel contratto di appalto, sono state autorizzate dal direttore dei lavori; l'appaltatore sosteneva che tali interventi erano stati disposti per una questione tecnica in quanto indispensabili per il risanamento dei frontalini dei balconi, e per sicurezza, per il fatto che numerosi assi in legno che fungevano da parapetto dei balconi, erano ammalorati, lesionati e pericolanti; il condominio opponente però ha negato di avere autorizzato varianti in corso d'opera. Il Tribunale ha dato ragione ai condomini.

Secondo il giudicante la società opposta non ha il diritto al maggior corrispettivo d'appalto per le varianti in corso d'opera, atteso che non è riuscita a provare che la demolizione degli assi dei balconi sia stata richiesta dal condominio committente.

Del resto la stessa ditta edile, ha ammesso, fornendone anche riscontro documentale, che tali lavori sono stati ordinati dal direttore dei lavori.

La richiesta di variazione deve provenire direttamente dal committente non ritenendosi sufficiente quella effettuata dal direttore dei lavori. Infatti, il direttore dei lavori non ha il potere di compiere atti giuridici per conto del committente, avendo solamente la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Trib. Cosenza 6 gennaio 2024, n. 28). In ogni caso, dal fatto che rilevanti opere e lavori, non espressamente contemplati nell'originario capitolato, siano stati realizzati, non può di per sé evincersi, sic et simpliciter, che le variazioni siano state autorizzate dal committente. A ragionare in tal modo, infatti, si svuoterebbe di contenuto la norma dell'art. 1659 c.c. (Trib. Cassino 27 marzo 2023, n. 385).

In quest'ottica è stato anche affermato che, in tema di variazioni eseguite autonomamente dall'appaltatore, fermo restando il principio di cui all'art. 1659 c.c. che vieta all'appaltatore di utilizzare materiali o forme diverse da quelle previste, ancorché di maggior pregio, costui non può sostituirsi al committente nella scelta delle modalità esecutive idonee a caratterizzare l'opera a lui commissionata secondo quanto manifestato dallo stesso committente al momento della conclusione del contratto, considerato che la norma citata mira a tutelare la conformità del risultato alle aspettative di quest'ultimo. Nondimeno, può escludersi l'illiceità della variazione allorché questa, secondo il prudente apprezzamento del giudice, rivesta scarsa rilevanza rispetto alla prestazione dedotta in contratto (Cass. civ., sez. VI, 09/11/2021, n. 32828).

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