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Responsabilità del direttore dei lavori: le sentenze in materia

Ruolo, competenze e obbligazioni del direttore dei lavori alle dipendenze del committente nel contratto d'appalto.
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

Chiunque abbia appaltato dei lavori a un'impresa è ben a conoscenza dell'importanza che può rivestire il direttore dei lavori, cioè quella persona che, grazie alle sue particolari competenze, segue da vicino lo svolgimento delle opere commissionate al fine di garantirne la corretta esecuzione.

Il direttore dei lavori non è estraneo nemmeno al contesto condominiale: nel caso di opere da realizzare, potrebbe essere nominato un soggetto (ingegnere, architetto, geometra, ecc.) che, nell'interesse del condominio, segua l'andamento dell'appalto.

Con questo contributo ci occuperemo delle principali sentenze in materia di responsabilità del direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori, nel momento in cui riceve il mandato dal committente, assume nei confronti di quest'ultimo una vera e propria responsabilità contrattuale che, come tale, può essere fatta valere in sede giudiziale nell'ipotesi in cui egli dovesse venir meno ai propri obblighi.

Va peraltro specificato che la nomina del direttore dei lavori non è (quasi mai) obbligatoria; se, pertanto, il codominio decide di commissionare la realizzazione di un'opera, la designazione di un direttore dei lavori rimane una scelta discrezionale.

Ciononostante, spesso l'assemblea del condominio procede alla sua nomina proprio per vigilare e far fronte alle questioni che possono sorgere durante la esecuzione delle opere e che necessitano di cognizione tecnica per essere risolte nel modo migliore per il committente. Tanto premesso, vediamo quali sono le più importanti sentenze in materia di responsabilità del direttore dei lavori.

Direttore dei lavori: la natura dell'obbligazione

Sembra pacifico in giurisprudenza (ex multis, Cass., sent. 17 febbraio 2020, n. 3855; Cass., sent. 13 aprile 2015 n. 7373) l'orientamento secondo cui sul direttore dei lavori gravi un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Ciò significa in pratica che il direttore dei lavori è esente da ogni responsabilità se dimostra di aver svolto il proprio compito con la diligenza richiesta dal caso concreto.

Trattandosi di obbligazione inerente all'esercizio di una professione, troverà applicazione il disposto dell'art. 1176, comma secondo, c.c., secondo cui la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. In altre parole, il dovere di diligenza deve ritenersi assolto o meno a seconda del tipo di incarico che è stato affidato.

È d'uopo, peraltro, anche il richiamo all'art. 2236 c.c., a tenore del quale «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave».

Secondo la giurisprudenza di merito (App. Genova, 12/05/2020, n. 436), il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza da adottare nel caso concreto; sicché, non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Direttore dei lavori: quali sono i suoi compiti?

Secondo la Corte di Cassazione (tra le tante: App. L'Aquila, 06/05/2020, n. 658; Cass., sent. n. 1218 del 27 gennaio 2012), rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori:

  • l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica;
  • l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera;
  • il dovere di segnalare tempestivamente all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera.

Lavori condominiali

Responsabilità del direttore dei lavori per gli errori di progettazione

Come ricordato in apertura, il direttore dei lavori è figura professionale scelta dal committente in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di dette opere, con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.

In pratica, il direttore dei lavori esercita poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che il committente ritiene di non poter svolgere di persona.

Quanto appena sostenuto non significa che il direttore dei lavori sia sempre e comunque responsabile di imperfezioni ed errori nella realizzazione finale dell'opera. Secondo la Corte di Cassazione (Cassazione, sentenza 19 settembre 2016, n. 18285), la connotazione precipuamente tecnica dell'obbligo di sorveglianza che grava sul direttore dei lavori lo costringe a vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, ma non lo rende per ciò solo corresponsabile con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella costituente l'oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

Quando è necessario che l'assemblea condominiale nomini un tecnico-direttore dei lavori?

In pratica, secondo gli ermellini, il direttore dei lavori non può rispondere dei vizi dell'opera derivanti dagli errori in sede di progettazione, a meno che tale specifico incarico non gli sia affidato in modo specifico, dando luogo così alla figura del direttore dei lavori - progettista.

Rifacendosi a un risalente orientamento (Corte di Cassazione, sentenza n. 3051/80), la Suprema Corte ritiene dunque che il direttore dei lavori per conto del committente ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, rispondendo dell'adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell'art. 2236 c.c., e, pertanto, ove abbia esercitato il compito suddetto, non può essere ritenuto responsabile con l'appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa esecuzione dell'opera e dall'imprudente svolgimento dei lavori diretti al compimento di essa.

Responsabilità penale del direttore dei lavori

Sul direttore dei lavori grava anche una responsabilità di tipo penale. Secondo la Suprema Corte (Cass., sent. 13/06/2018, n. 2833), in tema di reati edilizi e urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto egli deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.

A quanto detto fa eccezione l'art. 29, comma 2, Testo unico edilizia (d.p.r. n. 380/2001), che esclude la responsabilità del direttore dei lavori qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.

Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.

Proprio con riferimento a tale articolo di legge e, più in generale, alla responsabilità del direttore dei lavori per abusi edilizi, la Corte di Cassazione (sentenza n. 33387/2018) ha statuito che il direttore dei lavori è sempre responsabile degli abusi edilizi commessi nel suo cantiere, ossia per aver eseguito opere edilizie in assenza ed in totale difformità dal permesso di costruire.

Ciò perché il direttore dei lavori ha una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, pertanto è responsabile dal punto di vista penale della corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire; in caso contrario deve comunicarlo al dirigente o al responsabile o addirittura rinunciare all'incarico.

Il direttore dei lavori, dunque, non è solo responsabile in caso di omesso controllo sulla corretta esecuzione delle opere rispetto al permesso di costruire, ma deve dissociarsi dalla condotta illecita commessa da altri, anche se si tratta del suo committente; soltanto in questa ipotesi potrà andare esente da responsabilità penale.

Secondo altra sentenza (Cass., sentenza 11 febbraio 2019 n. 6359), in caso di abuso edilizio, il direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile anche a titolo di colpa sulla base della posizione di garanzia che discende dalla sua funzione.

In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dal succitato. 29, comma 2, del Testo unico edilizia (secondo cui «Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente»), sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato in modo obiettivo, o non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate, essendo stato chiarito (Cass., n. 38924 del 7/11/2006) che, proprio per la posizione di garante assunta dal direttore dei lavori e per il suo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, questi risponde penalmente anche allorché si disinteressi dei lavori, pur senza formalizzare o formalizzandole in ritardo, le proprie dimissioni.

Dunque, l'assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie e il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunciando all'incarico (Cass., sent. n. 7406 del 15/01/2015).

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