Il direttore dei lavori
Il direttore dei lavori è un professionista scelto dal committente, in ragione delle opere che devono essere eseguite ed anche in considerazione del titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione delle medesime opere.
La sua nomina ha lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.
Una volta accettato l'incarico, assume verso il proprio rappresentato l'impegno di seguire, dirigere e vigilare sullo svolgimento dei lavori.
La sua nomina non è obbligatoria, al più è dettata dalle questioni tecniche che devono essere affrontate nell'esecuzione dei lavori
Questo è il motivo concreto per cui spesso si incappa in questa figura.
Sovente l'assemblea del condominio procede alla sua nomina proprio per vigilare e far fronte alle questioni che possono sorgere durante la esecuzione delle opere e che necessitano di cognizione tecnica per essere risolte nel modo migliore per il committente.
Quale responsabilità assume il direttore lavori
La giurisprudenza è solita affermare che il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultato.
Tuttavia essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire.
Da ciò consegue che il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam" in concreto.
Rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera (Cass. n. 1218 del 27 gennaio 2012)
Proprio l'indicazione di specifiche competenze tecniche e soprattutto della diligenza qualificata non deve far cadere in errore che si sia di fronte ad obbligazione di risultato
Le obbligazioni del professionista intellettuale costituiscono un tipico esempio di obbligazioni di mezzi, in quanto nell'adempimento delle stesse il debitore è tenuto soltanto a mettere in campo tutto il suo impegno e le sue capacità in vista di un obiettivo che, certamente intravisto come possibile nel momento della conclusione del contratto, non è tuttavia nell'esclusivo potere del debitore raggiungere.
Le medesime osservazioni sono state espresse dalla Suprema Corte con la decisione del 17 febbraio 2020, n. 3855.
Nel caso di specie, a seguito di delibera assembleare un condominio aveva deciso l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione, nominando l'impresa esecutrice dei lavori ed il professionista per l'incarico di direzione dei lavori.
Durante la fase di esecuzione, vengono sollevate delle contestazioni in merito al regolare svolgimento degli interventi e il condominio decide di far causa all'impresa ed al professionista.
In primo grado il condominio ha agito anche contro l'amministratore dello stabile per l'errata scelta del direttore dei lavori.
Questa domanda è stata rigettata ed il giudizio è proseguito contro gli altri due soggetti (impresa e direttore lavori).
La causa è stata decisa con una condanna in solido tra l'impresa ed il professionista che decide di appellarsi in Cassazione.
I giudici della Suprema Corte, rigettando il ricorso, precisano che "È del resto conforme al costante orientamento di questa Corte la considerazione secondo cui, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente preponentesi aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto" (Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n.4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)".
Si rientra quindi nel disposto dell'art. 1176 c.c.
Il mancato o inesatto risultato non può implicare di per sé la responsabilità contrattuale del professionista, ma può essere indicatore di un possibile comportamento negligente.
Il riferimento normativo è l'art. 2236 c.c. sulla cui base se l'obbligazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. Sono da considerare in questi termini le problematiche obiettivamente risolvibili solo con una preparazione professionale superiore alla media.
Viene quindi in rilievo questa norma se la prestazione comporta la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, limitando la responsabilità del professionista al dolo o alla colpa grave.