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La responsabilità del committente nella scelta dell'impresa ex D. Lgs. 81.2008

Qual è la responsabilità del committente in caso di infortuni nel cantiere? Qual è la verifica che il committente deve fare in merito all'idoneità dell'impresa appaltatrice secondo il D. Lgs. 81/2008?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

Non è raro leggere sui quotidiani del verificarsi di infortuni sul lavoro, soprattutto in campo edile.

E' tornata ad occuparsene anche la Cassazione penale, con la pronuncia n. 5946 depositata in cancelleria il 17 febbraio 2020.

In quest'ambito può venire in rilievo la responsabilità del committente, cioè di colui che affida l'esecuzione dei lavori ad un'impresa appaltatrice. L'art. 89, lett. b), D.Lgs. 81/2008, lo definisce come il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

E' chiamato a pianificare l'intervento anche sotto il profilo della sicurezza, facendosi carico di una parte di responsabilità in materia di prevenzione antinfortunistica.

Il committente può essere anche un condominio che necessita di interventi di manutenzione. (Cass. n. 43452/ 2017).

La responsabilità del committente, non potendo essere rapportata alle singole esecuzioni delle opere, è in linea generale nei termini della verifica d'idoneità tecnica e professionale dell'appaltatore.

Non può richiedersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori ma occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, tenuto anche conto della sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori nonché della agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo (Cass. n. 2685/2018).

"quella del committente può definirsi, come ripetutamente affermato in diverse pronunce di questa Corte, una funzione tecnica di 'alta vigilanza' sulla sicurezza del cantiere che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo di esse, né la specificità di determinati rischi connessi alla particolarità o complessità della lavorazione, controlli facenti capo ad altri soggetti, destinatari di ben più pregnanti obblighi di protezioni, quale il datore di lavoro, il preposto, il direttore di cantiere)".Con la nomina dei coordinatori per la sicurezza, ha ribadito ancora, il committente trasferisce tale funzione di alta vigilanza a dette figure che assumono gli obblighi che hanno a loro carico per cui il committente stesso rimane titolare di una posizione di garanzia limitata alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo obbligo (sez quarta n. 37738 del 28.5.2013, rv 256637, imp. Gandolla)." (Cass. 7 febbraio 2017, n. 3178).

La scelta dell'impresa appaltatrice necessita di oneri informativi e di ponderazione nella scelta: può qualificarsi come motivo di responsabilità se è ravvisabile un comportamento negligente nella fase di affidamento (Cass. n. 55180/2016).

Lavori in condominio: committente e datore di lavoro

La verifica dell'idoneità tecnica e professionale dell'impresa è un preciso obbligo del committente (Cass. n. 44131/2015), costituendo il "perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri" (Cass. n. 23090/2008).

Tutti questi principi sono stati fatti propri e richiamati dalla Cass. n. 5946 del 17 febbraio 2020, dove la Suprema Corte ha riscontrato che la corte di merito non aveva effettuato alcuna valutazione in merito a questi aspetti. Nel caso di specie non è stato disposto l'annullamento con rinvio al giudice di merito avendo accertato che il reato era comunque prescritto.

Le osservazioni del Supremo Collegio sono le seguenti: "in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell'avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell'impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 4, n. 37761 del 20/03/2019, Andrei, Rv. 27700801; vedi anche Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 26497501)."

Ed infatti "l'insegnamento della Corte di cassazione, che va qui ribadito, è nel senso che per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio sul lavoro, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 25267201)."

Si precisa che la nomina del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione non esime il committente dalle responsabilità a suo carico perché quest'ultimo deve anche vigilare sul corretto operato del coordinatore e sull'adempimento dei suoi obblighi.

Il responsabile dei lavori è un coadiutore che il committente può nominare con la funzione di suo alter ego su aspetti tecnici-professionali inerenti la sicurezza in cantiere e al quale delegare tutti o solo alcuni degli obblighi ad esso attribuiti.

La sua istituzione può essere in qualsiasi momento e sin dalle fasi preliminari di progettazione dell'opera.

Al fine di eliminare le sue personali responsabilità e traslarle sul responsabile dei lavori, il committente deve dargli apposta delega in forma scritta con specifica indicazione delle funzioni che vengono trasferite ( Cass. n. 23090/2008).

Anche con la delega comunque il committente non si esonera completamente da risvolti penali, essendo pur sempre tenuto alla verifica in concreto degli adempimenti trasferiti e/o assegnati.

Stipendi non pagati responsabilità condominio

Sentenza
Scarica Cass. pen. 17 febbraio 2020 n. 5946
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