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Responsabilità dell'amministratore committente per non aver verificato l'idoneità e competenza tecnico-professionale della ditta incaricata e delle attrezzature di lavoro utilizzate

L'amministratore di condominio committente di opere risponde penalmente per le lesioni aggravate cagionate ai lavoratori di una ditta edile e a terzi.
Prof.ssa Maria Beatrice Magro 

In tema di infortuni nei luoghi di lavoro, l'amministratore di condominio committente di opere risponde penalmente per le lesioni aggravate cagionate ai lavoratori di una ditta edile e a terzi, i quali, privi di misure di protezione da rischio tossico e misure salvavita, si erano introdotti in una fossa biologica allo scopo di effettuare lavori urgenti di straordinaria amministrazione.

Tali operai, privi di maschere e bombole di ossigeno, protetti da sole mascherine antipolvere, non appena scesi nella fossa biologica, venivano immediatamente colti da malore e nell'arco di pochi minuti perdevano conoscenza, non riuscendo a mettersi in salvo.

Attirati dalle grida di aiuto, giungevano per prestare soccorso, altri due operai addetti a lavori di edilizia presso altro edificio limitrofo, ma anche costoro venivano colti da malore non appena scendevano nella fossa settica, a causa dei gas tossici ed asfissianti promanavano dal liquame residuo non completamente asportato.

A seguito dell'esalazione di acido solfidrico le vittime venivano ricoverate per intossicazione acuta.

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Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 21 febbraio 2018, ha ritenuto di affermare la penale responsabilità a carico dell'amministratore di condominio committente di opere per aver cagionato le lesioni personali ai dipendenti della ditta edile incaricata della pulizia di un pozzo nero condominiale e di due operai estranei al cantiere accorsi in soccorso.

"E' giurisprudenza consolidata che l'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio, assume, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di "committente" ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n.81/2008, come tale è tenuto all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

In particolare, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati.

Si è contestato, nel caso di specie, all'amministratore di condominio l'omessa nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, obbligatoria quando operano più imprese nel medesimo cantiere edile, nonché la mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale di entrambe le imprese esecutrici dei lavori, sia quella preposta allo spurgo del pozzo nero che quella edile, in relazione alle funzioni e ai lavori loro affidati nelle aree condominiali.

In particolare, all'amministratore committente delle opere si è contestato di aver conferito l'incarico senza aver previamente verificato l'idoneità e competenza tecnico-professionale della ditta incaricata e delle attrezzature di lavoro utilizzate (culpa in eligendo ), in violazione dell'art. 90, comma 9. lett. a) e dell'All.

XVII del d.lgs. n. 81/2008, non avendo inoltre acquisito la documentazione relativa alla conformità alla normativa antinfortunistica delle attrezzature usate e dei dispositivi di protezione, né gli attestati inerenti la formazione dell'appaltatore in ordine a lavori effettuati in fosse biologiche e neppure il suo documento di regolarità contributiva (DURC).

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