Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Pannelli solari in condominio. Spetta alla ditta manutentrice il controllo del liquido antigelo.

Pannelli solari in condominio e manutenzione.
Avv. Giuseppe Nuzzo Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

La società addetta alla manutenzione dell'impianto a pannelli solari è tenuta autonomamente a controllare il livello di liquido antigelo presente negli impianti e, eventualmente, provvedere tempestivamente in caso di carenza, tanto più se tale incombente è espressamente previsto nel contratto di manutenzione sottoscritto con il Condominio.

E ciò, indipendentemente da una segnalazione in tale senso da parte della società installatrice dei pannelli o del Condominio.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 231 del 9 gennaio 2016, che ha condannato la ditta convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla rottura dei circuiti interni dei pannelli solari.

Il fatto – La vicenda al vaglio del tribunale romano riguarda un Condominio munito di impianto termo-idraulico a pannelli solari. La manutenzione dell'impianto era stata affidata ad una ditta specializzata, diversa da quella che aveva installato i pannelli.

=> I pannelli fotovoltaici e la neve. Quali rimedi?

A seguito di alcune perdite d'acqua, l'amministratore di condominio aveva allertato la ditta manutentrice che, tuttavia, dopo un sopralluogo, non ravvisava alcuna anomalia. Qualche giorno dopo, però, si verificavano problemi di erogazione dell'acqua calda, fino a quando l'impianto a pannelli solari e l'impianto di riscaldamento andavano in blocco per la rottura del circuito interno dei pannelli.

Mediante accertamento tecnico preventivo, si stabiliva che la rottura del circuito interno dei pannelli era stata causata da insufficiente quantità di liquido antigelo (glicole) immessa nell'impianto. Il costo dei lavori di ripristino veniva quantificato in complessivi euro 20.500 circa.

Poiché era evidente come la responsabilità del guasto fosse da ascrivere ad imperizia e negligenza della ditta assuntrice della manutenzione, il Condominio comunicava a quest'ultima le risultanze degli accertamenti tecnici, invitandola a risarcire i danni.

La ditta, tuttavia, replicava che era la ditta esecutrice dei lavori che avrebbe dovuto provvedere alla immissione del liquido antigelo.

In un secondo momento, poi, recedeva dal contratto di manutenzione per non meglio precisati “motivi tecnici di struttura dell'impianto”.

=> Lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico è una "attività economica". OK alla detrazione dell'Iva

Non essendo possibile risolvere in via transattiva la questione, il condominio citava in giudizio la ditta manutentrice per ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni. Questa si difendeva sostenendo di non essere stata avvisata in tempo del guasto e che, comunque, la rottura dei pannelli era da attribuire alle temperature eccezionalmente basse registrate nel mese di dicembre 2010.

Il giudice romano ha accolto la domanda risarcitoria del condominio, confermando le risultanze della consulenza tecnica ed i profili di responsabilità della ditta convenuta.

Secondo il Tribunale, infatti, è indubitabile che, a seguito della sottoscrizione del contratto di manutenzione, spettasse alla ditta convenuta, dotata di personale qualificato, di provvedere autonomamente al “controllo glicole”, indipendentemente da una segnalazione in tal senso da parte della società installatrice o del Condominio stesso.

In vista della stagione invernale – si legge della sentenza – il manutentore era sicuramente tenuto ad accertarsi se il liquido antigelo era stato già immesso nell'impianto e, in caso negativo, a provvedervi tempestivamente.

A fronte del sicuro inadempimento e della certa incidenza della mancanza del liquido antigelo nella rottura dell'impianto, l'unico modo per la ditta manutentrice per andare esente da ogni responsabilità sarebbe stato quello di provare il caso fortuito o la forza maggiore.

Nello specifico, il manutentore avrebbe dovuto dimostrare in giudizio non solo l'eccezionalità delle basse temperature registrate nel mese di dicembre 2010 – periodo in cui si è verificato il guasto – ma soprattutto che al di sotto di una certa temperatura il liquido antigelo che avrebbe dovuto immettere non avrebbe comunque impedito la rottura.

Prove che, nel caso di specie, non sono state fornite, né possono ricavarsi dagli accertamenti effettuati.

Potrebbe interessarti anche:

=> Perché installare un impianto fotovoltaico in condominio? I vantaggi non sono solo fiscali.

Mancata manutenzione della terrazza a livello. Tutti responsabili: condominio, amministratore e condomino.

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 231 del 9 gennaio 2016
  1. in evidenza

Dello stesso argomento