Che cosa è? Nei condomini non serviti da un impianto fognante dinamico, le acque nere (quelle dei servizi igienici) e le acque grigie (quelle delle cucine) rivenienti dalle unità immobiliari, vengono convogliate e trattate in fosse biologiche o fosse settiche di tipo statico. Questo sistema di raccolta, decantazione e smaltimento sostituisce spesso operazioni di depurazione spesso molto costose.
Questa tipologia di vasca settica è a deflusso continuo, cioè non si limita alla sola raccolta delle deiezioni (come il pozzo nero), ma una volta colmata permette lo scarico per sforamento, attraverso la condotta di efflusso sistemata all'opposto di quella di afflusso.
I liquami in eccesso, dunque, vengono convogliati in questa condotta e smaltiti; questi però, subiscono un trattamento secondario che garantisce l'abbattimento del carico organico grazie alle proprietà meccaniche, chimiche e biologiche del terreno o, in casi particolari, di bacini artificiali creati per la fitodepurazione.
La condotta di convogliamento dell'effluente, attraverso un impianto di subirrigazione o una trincea drenante, consente la dispersione dei liquidi nel terreno.
Come è composta. La fossa settica si compone di una struttura stagna rettangolare o circolare in cemento armato gettato in opera o prefabbricato in monoblocchi o elementi componibili da assemblare in opera.
Viene installata entro terra con pozzetti di ispezione, canale di ventilazione per l'espulsione dei gas e apertura per l'espurgo a livello di calpestio (periodicamente bisogna intervenire per aspirare i liquami e i fanghi, eliminare le impurità e lavare con getti d'acqua ad alta pressione.
Una fossa biologica tradizionale si compone di due camere separate da un setto verticale con apertura passante fra i due comparti. Nella prima camera avviene la sedimentazione delle sostanze più pesanti e di difficile solubilità, mentre nella seconda camera, che riceve i liquami con le sostanze solubili attraverso il foro comunicante, avviene la fermentazione ad opera dei batteri contenuti negli stesisi liquami; qui avviene una seconda sedimentazione dei fanghi e i liquidi si convogliano nella condotta di efflusso verso il terreno o il bacino di depurazione (vedi Fig. 1).
Una variante è rappresentata dalla fossa settica di tipo Imhoff. Il funzionamento è praticamente molto simile alla fossa tradizionale, in quanto vi è una prima vasca di decantazione posta ad un livello superiore rispetto ad una seconda vasca nella quale avviene la fermentazione batterica (cd. digestione batterica).
La vasca superiore presenta una sezione a tramoggia ed è collegata a quella inferiore attraverso un'apertura sul fondo; da quest'ultima, poi, attraverso una condotta di efflusso, i liquidi vengono smaltiti per dispersione nel terreno (vedi Fig. 2)
La ripartizione delle spese. Recentemente, la Corte di Cassazione con sentenza n° 22179 del 20-10-2014, ha stabilito che la vasca o fossa settica “serve all'uso comune del condominio non può che avere natura condominiale ai sensi dell'articolo 1117, 1° comma c.c.Per tali motivi i singoli condomini che utilizzano la fogna, ai sensi dell'articolo 2051 c.c. devono contribuire alle spese di utilizzazione e manutenzione dell'impianto e sono inoltre tenuti al risarcimento dei danni eventualmente causati dall'impianto fognante in esame sia agli altri condomini che a terzi.
Quindi vista la funzione del manufatto, che serve all'uso comune dell'edificio, può considerarsi di natura condominiale”.
Di conseguenza le spese di manutenzione e di riparazione vanno ripartite tra tutti i condomini.
Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del proprietario di un negozio che citava in giudizio alcuni condomini, chiedendo che venisse accertata la natura condominiale dell'impianto fognario e il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione dello stesso.
Per la Cassazione, siccome la fossa funge da collettore degli scarichi dell'intero edificio, non può essere di proprietà esclusiva del proprietario del negozio sovrastante, per cui trova applicazione l'articolo 1117 n. 1 c.c., circa la presunzione di condominialità del manufatto, atteso che non vi sia un titolo che stabilisca diversamente tale natura.