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La responsabilità penale dell'amministratore di condominio in caso di violazione in materia di sicurezza del lavoro. Analisi della giurisprudenza rilevante

Struttura dei reati omissivi e casi astratti di applicabilità della norma.
Avv. Massimo TITI 

Il fondamento della responsabilità penale dell'amministratore risiede negli artt. 1130 e 1135 c.c., norme che incardinano una posizione di garanzia da cui scaturisce l'obbligo dell'amministratore di vigilare sulle parti comuni e di adottare tutte le misure idonee a prevenire eventuali pericoli per l'incolumità pubblica.

Visti i molteplici obblighi cui l'amministratore è tenuto, in caso di inadempimento troverà applicazione l'art. 40 comma 2 cod. pen. che disciplina il reato c.d. omissivo e secondo il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". Affinché l'omissione dell'amministratore sia penalmente rilevante, è necessario che vengano soddisfatte quattro condizioni:

  • che si sia verificato un evento;
  • che vi sia un legame (detto "rapporto di causalità") tra l'omissione dell'amministratore e l'evento verificatosi;
  • che l'amministratore abbia l'obbligo giuridico di impedire che l'evento di verifichi (si parla allora di "posizione di garanzia" dell'amministratore);
  • che l'omissione sia colpevole, cioè che l'amministratore abbia agito con colpa (ovvero l'amministratore ha previsto l'evento dannoso ma non lo ha voluto, ed essa si differenzia dal dolo secondo il quale, invece, l'evento è stato previsto e voluto dall'autore del reato).

Se il condominio figuri come committente di un appalto, l'amministratore potrà avvalersi di una figura terza cui affidare il compito di controllare l'andamento dei lavori, ma ciò non toglie che, anche in questo caso, sempre a carico dell'amministratore stesso sarò posto un compito di supervisione e, in quanto titolare di un obbligo di garanzia ex art. 1130 c.c., dovrà verificare le competenze della persona incaricata nonché la sussistenza di dotazioni di prevenzione a garanzia della sicurezza e conservazione dei beni comuni: trattasi di poteri attribuiti ope legis all'amministratore anche in assenza di deliberazioni dell'assemblea.

Giurisprudenza rilevante. Di assoluto interesse è la sentenza n. 43452 del 2017 emessa dalla Suprema Corte, che ha messo il punto esclamativo ad un caso pratico di non facile ed immediata lettura.

Il caso è quello di un operaio caduto dal terrazzo di un immobile condominiale, assunto insieme ad un altro operaio dall'Amministratore del condominio ad un costo basso in quanto entrambi in stato di disoccupazione.

Il Tribunale di Brindisi, quale primo Giudice di merito, assolve l'amministratore perché sarebbero mancate le prove dell'affidamento dell'incarico di pulire il terrazzo da parte dell'amministratore alla vittima.

Il 21 dicembre 2015 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, ha dichiarato l'amministratore responsabile del reato ascrittogli e ciò a causa del mancato allestimento di opere provvisionali per la prevenzione della caduta dall'alto e per il mancato impiego di cintura di sicurezza con apposita fune di trattenuta.

L'imputato (amministratore) propone così ricorso per Cassazione, adendo la Suprema Corte, la quale tuttavia rigetta il ricorso, specificando che l'amministratore condominiale che affida lavori di manutenzione ha l'obbligo di verificare in via preventiva antinfortunistica le modalità e i mezzi di lavoro, in particolare se l'incarico è affidato informalmente a due operai in stato di disoccupazione (per quanto essi fossero manovali esperti) e non ad un'impresa regolarmente registrata alla camera di commercio.

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Avendo, al contrario, l'amministratore disatteso tale obbligo, è stato ritenuto colpevole della morte dell'operaio, evento sicuramente riconducibile all'incarico svolto, poiché svoltosi in un sito (il terrazzo) collocato ad una certa altezza dal suolo e quindi in condizioni di obiettivo pericolo per il lavoratore.

Il Supremo Collegio ritiene affermata la penale responsabilità dell'amministratore per aver lo stesso affidato i lavori senza tener conto delle responsabilità gravanti sul committente il quale non può con sommaria superficialità affidare lavori a persone non idonee alla loro esecuzione, e per non aver controllato la sicurezza del contesto lavorativo.

Difatti, conclude la Corte, la vittima stava svolgendo lavori nell'interesse del condominio senza alcuna cautela antinfortunistica: infatti, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nell'esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi scelti in relazione ai lavori affidati, richiamando sul punto la sentenza n.44131 del 15/07/2014 della 4 Sezione Penale della stessa Corte di Cassazione.

La responsabilità penale dell'amministratore di condominio verso l'incolumità pubblica nei luoghi di lavoro.

In un diverso caso, la Suprema Corte (Cassazione Penale, Sez. 4, 21 settembre 2017, n. 43500) si era occupata di una questione riguardante la responsabilità penale dell'amministratore e del lavoratore autonomo titolare di un'impresa, per aver causato con condotte colpose indipendenti un incendio che aveva interessato parti comuni e alcune parti private dell'edificio.

L'incendio si era verificato durante i lavori di impermeabilizzazione di alcuni lucernai posti sul tetto di proprietà dei singoli condomini.

Tali opere inizialmente erano state commissionate da un singolo condomino relativamente a parti private, ma dopo venivano estese, su conferimento non formale dell'incarico da parte dell'amministratore, anche a parti comuni dell'edificio.

Anche in tal caso la Suprema Corte, sul presupposto che l'amministratore-committente è titolare di una posizione di garanzia, e nel caso di specie era consapevole che l'artigiano era chiamato ad eseguire opere che richiedevano l'uso di un cannello a fiamma libera a GPL, lo stesso amministratore avrebbe dovuto verificare che la persona cui era stato affidato un incarico tanto delicato fosse effettivamente dotato della necessaria capacità di realizzare i lavori affidati e munito delle relative idonee attrezzature, anche e soprattutto in relazione ai dispositivi di sicurezza e prevenzione incendi.

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