Con la cessazione del rapporto di lavoro tra il condominio e il portiere consegue il dovere di riconsegna dell'appartamento dato in concessione al lavoratore in quanto questo costituisce una prestazione accessoria direttamente correlata all'esistenza del rapporto lavorativo del contratto di portierato. Questo il principio espresso dalla sentenza Tribunale di Roma, sezione lavoro, 18 aprile 2018 numero 3058.
Il caso oggetto del presente commento principia con la domanda giudiziale di un condominio volta ad ottenere la restituzione dell'immobile ceduto in comodato al portiere del palazzo stesso.
Il condominio affermava nel proprio atto come l'assemblea avesse deliberato il licenziamento del lavoratore come conseguenza a due condotte che lo rendevano incompatibile con la professione svolta all'interno dello stabile.
Il portiere, infatti, si era tempo prima assentato per svariati giorni senza fornire giustificazione alcuna, di fatto limitandosi a chiudere la guardiola e non compiendo alcuna attività lavorativa.
Egli inoltre, circostanza ben più grave, aveva ricevuto un provvedimento penale di divieto di avvicinamento "alla persona offesa, ai genitori, ai fratelli ed ai luoghi di dimora, di studio e di svago con espresso divieto di contatto con qualunque mezzo" nei confronti di uno dei condomini, con il quale aveva avuto un alterco sfociato nelle aule di Tribunale.
Stante la circostanza che il portiere non poteva più neanche avvicinarsi allo stabile in quanto luogo di dimora della persona offesa dal reato da lui commesso, l'assemblea aveva validamente deciso di terminare il rapporto lavorativo con lo stesso.
Il portiere, tuttavia, nonostante il giusto licenziamento per fondati motivi oggettivi, si era rifiutato di consegnare volontariamente le chiavi dell'appartamento occupato costringendo il condominio ad agire per vie legali.
Il giudice, con la sentenza sopracitata, accoglieva le ragioni del condominio. In prima battuta egli, giudice del lavoro confermava la correttezza dei legali del condominio che avevano deciso di radicare la controversia nella sezione dedicata alle controversie di natura lavorativa.
Il condominio, infatti, aveva svariati mezzi giudiziali per tentare di ottenere la liberazione dell'immobile, ma, correttamente, aveva deciso di adire le sedi giuslavoristiche.
Si legge nella citata sentenza che per costante orientamento della giurisprudenza della Cassazione "rientra fra le controversie di lavoro previste dall'art. 409 c.p.c. quella relativa al rilascio dell'alloggio concesso per l'espletamento delle mansioni di portiere e di addetto alla pulizia dello stabile, trattandosi di prestazione accessoria del rapporto di lavoro, non più dovuta ove venga meno il rapporto cui accede" (Cass. 30 ottobre 2012, n. 18649 e Cass. 2 dicembre 1988, n. 6544, tra le molte).
Nella sentenza numero 18649 sopra menzionata, peraltro, la Cassazione affermava altresì che "la ratio sottesa alla sussunzione nell'ambito delle controversie di lavoro previste dall'art. 409 c.p.c. di quelle relative al rilascio dell'alloggio concesso per l'espletamento delle mansioni di portiere o di addetto alla pulizia dello stabile, è che la concessione in godimento dell'immobile in ragione del rapporto di lavoro è una prestazione accessoria del rapporto stesso (cfr. in tal senso Cass., n. 4301 del 09/05/1987, Cass. n. 4780 del 2/10/1985, Cass. n. 4241 del 29/6/1981) funzionalmente collegata con la prestazione lavorativa, costituendo un parziale corrispettivo.
L'utilizzazione dell'alloggio costituisce, dunque, una prestazione accessoria del rapporto di portierato e, in quanto tale, lungi dall'integrare un autonomo rapporto di locazione, segue le sorti del contratto cui accede, essendo a questo funzionalmente collegata, con obbligo di rilascio al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Tale accessorietà si estende, evidentemente, anche alla cauzione corrisposta in ragione dell'utilizzo dell'alloggio "di servizio"".
Il Tribunale di Roma, quindi, riconosceva che il portiere (rimasto peraltro contumace nel relativo giudizio) era stato validamente licenziato e che egli aveva l'obbligo di riconsegnare l'immobile dato che questo era stato concesso solamente in quanto accessorio della prestazione lavorativa.
Venendo meno il rapporto lavorativo, certamente veniva meno anche l'accessorietà con l'appartamento sito nel condominio. Si sottolinea, peraltro, come anche nel Contratto Collettivo Nazionale del portierato vi sia riportato che "nei casi in cui la guardiola sia annessa all'appartamento di servizio del portiere, il datore di lavoro è impegnato a trovare, se possibile, idonee soluzioni per renderla autonoma".
Al sorgere del rapporto di lavoro con il portiere, quindi, se previsto nel contratto il condominio ha l'onere di predisporre un appartamento per il portiere e il dovere di renderlo indipendente e autonomo rispetto al palazzo e ai suoi occupanti.
Chiaramente, però, questo appartamento è concesso al portiere solo in quanto ricopre detta carica e al venire meno del contratto di lavoro consegue, necessariamente, l'onere di riconsegna dell'appartamento.
Nella sentenza in commento il giudice, accogliendo le ragioni del condominio, riconosce la legittimità del licenziamento in quanto "a fondamento del recesso, quest'ultimo [il condominio, ndr] pone l'ingiustificata assenza dal posto di lavoro nei giorni 27, 28 e 29 luglio 2016, assenza protrattasi anche nei giorni successivi, nonché il giustificato motivo oggettivo, derivante dalla sussistenza di un provvedimento cautelare di allontanamento dal condominio di Via [OMISSIS] emesso a suo carico dal Tribunale Penale di Roma" e aggiungeva che "tale ultimo motivo di licenziamento è fondato" in quanto l'ordinanza cautelare impediva di fatto l'accesso del lavoratore al luogo deputato per lo svolgimento della propria attività lavorativa, rendendo questa del tutto impraticabile.
In conclusione, quindi, il Tribunale accoglieva la domanda del condominio e ribadiva il principio in ragione del quale alla cessazione del rapporto di lavoro di portiere consegue necessariamente la cessazione del diritto di godimento sull'immobile concesso in uso a titolo gratuito dallo stabile datore di lavoro, essendo come già riportato la concessione unicamente una prestazione accessoria rispetto al contratto di lavoro.