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Il condominio è sempre responsabile dell'infortunio occorso per la caduta di un soggetto? Una breve rassegna giurisprudenziale

Infortunio occorso a un soggetto a causa di una parte comune del fabbricato condominiale: casistica giurisprudenziale.
Avv. Giuseppe Zangari 
16 Nov, 2018

Ai sensi dell'art. 2051 c.c. il condominio è responsabile dell'infortunio occorso a un soggetto a causa di una parte comune del fabbricato condominiale a condizione, da un lato che il danneggiato provi il nesso causale tra la suddetta parte comune e l'evento dannoso, dall'altro lato che il condominio non riesca a dimostrare l'operare di un caso fortuito o la condotta incauta da parte dello stesso danneggiato.

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La vicenda. L'attore cita in giudizio un condominio ritenuto responsabile dell'infortunio occorsogli nel gennaio del 2009 quando, in prossimità del cancello d'accesso allo stabile, era scivolato su una lastra di ghiaccio coperta da uno strato di neve fresca e, cadendo a terra, aveva riportato gravi lesioni fisiche.

Il condominio respinge ogni addebito sostenendo che il cancello in questione corrispondeva all'ingresso non del fabbricato condominiale, bensì dell'Istituto di Credito ove era impiegato l'attore e che, pertanto, a quest'ultima spettava la manutenzione; che l'attore non aveva seguito il tracciato del vialetto ma aveva percorso alcuni passi lateralmente a esso, ove vi era un tratto in discesa, camminando sul cumulo di neve appena spalata; in ogni caso, che l'attore conosceva bene lo stato dei luoghi, dal che avrebbe dovuto evitare di transitare sulla discesa a lato del vialetto.

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La sentenza. Il Giudice vicentino accoglie la pretesa attorea (Trib.Vicenza, n. 203/2018).

Dall'istruttoria testimoniale è in fatto emerso che l'attore era scivolato nel tratto compreso tra l'area esterna del parcheggio e l'ingresso della filiale della Banca, e che su tale tratto, certamente di proprietà e pertinenza condominiale, era presente una lastra di ghiaccio coperta dalla neve fresca che il condominio non si era curato di eliminare o quantomeno di evidenziare tramite un segnale di pericolo.

La lastra aveva dunque costituito un'insidia non percepibile con l'ordinaria diligenza, tanto è vero che nessuna condotta disattenta o imprudente era risultata ascrivibile all'attore.

Merito della vicenda a parte, la pronuncia risulta particolarmente interessante poiché offre un "compendio" giurisprudenziale in tema di responsabilità del condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c. ("Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito").

Volendo riassumere schematicamente le pronunce e gli orientamenti esaminati dal Giudice, si osserva che:

  • il condominio "risponde dei danni subiti da terzi estranei ed originati da parti comuni dell'edificio" (Cass. Civ., n. 17983/2014);
  • il condominio è "…custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno" (Cass. Civ., n. 25251/2008);
  • trattasi di una responsabilità avente carattere oggettivo, che prescinde dal dolo o dalla colpa del condominio (Cass. Civ., n. 30434/2011; n.20001/2013);
  • il danneggiato è tenuto a provare esclusivamente il verificarsi dell'evento dannoso e il nesso di causalità con il bene in custodia, ossia la parte comune del fabbricato, a prescindere dall'intrinseca pericolosità del bene medesimo;
  • il danneggiato deve dimostrare, da un lato che l'evento si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene (nel caso di specie, il percorrere a piedi il vialetto di ingresso), anche a causa dell'insorgenza di un processo dannoso generato da un elemento esterno (nel caso di specie, il ghiaccio formatosi per terra); dall'altro lato che il bene, eventualmente in combinazione con l'elemento esterno, costituisce la causa o concausa dell'evento dannoso;
  • detto in altri termini, il danneggiato è tenuto a provare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, anche potenzialmente lesiva, posseduta dal bene (Cass. Civ., n. 5910/2011; n. 7125/2013);
  • il condominio, per escludere la propria responsabilità, deve a sua volta dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che per il carattere di imprevedibilità ed eccezionalità è idoneo a interrompere il nesso causale tra il bene e l'evento dannoso (Cass. Civ., n. 2660/2013; n. 6550/2011; n. 8229/20120; n. 28811/2008);
  • la natura oggettiva della responsabilità è finalizzata a sollecitare il condominio ad adottare precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi, ma è pur sempre necessario un dovere di cautela da parte di colui che entra in contatto con il bene e dunque, ove il comportamento di quest'ultimo sia valutato come incauto, lo stabilire se il danno è dipeso dal bene o dal comportamento stesso del danneggiato o vi sia stato quantomeno un concorso tra i due fattori (precauzione e cautela), costituisce un giudizio che sottende un bilanciamento tra i suddetti fattori;
  • ne consegue che, nell'ipotesi in cui la situazione di pericolo fosse superabile con un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, potrà escludersi che il danno sia stato causato dal bene, il quale viene ridotto al rango di mera occasione dell'evento dannoso, e ritenersi invece integrato il caso fortuito, con conseguente esonero di responsabilità in capo al condominio (Cass. Civ., n. 12895/2016; n. 28616/2013; n. 25243/2006);
  • nell'ambito di fattispecie simili al caso che ci occupa, è stato affermato che "il danneggiato è tenuto a un comportamento ordinariamente cauto in considerazione nel periodo invernale delle intense nevicate e delle temperature particolarmente rigide" (Cass. Civ., n. 2556/2017) e che "…deve osservare la necessaria prudenza richiesta dalla situazione climatica eccezionale, ampiamente nota e riconoscibile, che avrebbe imposto la massima attenzione e di guardare per terra onde evitare di calpestare le lastre di ghiaccio che si erano formate sul manto stradale, peraltro di non difficile individuazione" (Cass. Civ., n. 5622/2016).

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