L'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi e che - senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore - ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.
Il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'articolo 1667, 2° comma, seconda parte, c.c., non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere.
Così la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30786 del 6 novembre 2023, ha cassato con rinvia la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva dichiarato il committente decaduto dall'eccezione per i vizi dell'opera appaltata.
Appalto, il riconoscimento evita la denunzia dei vizi. Fatto e decisione
Alfa Srl conveniva in giudizio la azienda Beta per ottenere il corrispettivo dell'appalto di lavori eseguito presso quest'ultima per l'ampliamento di un immobile di sua proprietà, per circa Euro 200.000,00.
La Beta svolgeva costituendosi domanda riconvenzionale, domandando l'accertamento dei vizi e difetti delle opere eseguite da Alfa Srl, con riduzione del prezzo e risarcimento del danno.
Il Tribunale di Terni accoglieva la domanda di Alfa Srl, riducendo la somma prezzo dell'appalto a circa Euro 170.000,00 e rigettando la riconvenzionale di Beta.
Impugnata Beta la pronuncia in appello, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza non definitiva, confermava la decisione del Tribunale circa la prescrizione della domanda di accertamento dei vizi, per essere stata promossa oltre i termini di cui all'art. 1667 c.c. e, con sentenza definitiva, riformava in parte la pronuncia di I°, condannando la Alfa Srl a risarcire circa Euro 20.000,00 per danni.
Beta ricorre al giudice di legittimità, il quale accoglie, con l'ordinanza di cui sopra, la doglianza relativa alla dichiarata prescrizione del diritto a vedere accertati vizi e difetti delle opere.
Secondo Beta, la Corte di Appello perugina avrebbe erroneamente ritenuto preclusa la domanda di accertamento dei vizi dell'opera eseguita dall'appaltatore, in presenza della sua ricezione senza riserve da parte della medesima Beta, committente.
Tuttavia, poiché, sostiene Beta, sia la denuncia dei vizi, da parte del committente, che il loro riconoscimento, da parte dell'appaltatore, sono atti a forma libera e dunque possono desumersi anche per facta concludentia, cioè tramite comportamenti concludenti, nel caso di specie la Corte territoriale non avrebbe valorizzato le circostanze per cui i) il legale rappresentante di Alfa Srl aveva affermato, in sede di interrogatorio, che nel marzo 2005 erano state riscontrate infiltrazioni nel locale interrato adibito a cantina e, ii) che detto fatto era stato confermato dai testimoni escussi, cosicché tali elementi avrebbero dovuto orientare il giudice di merito a ritenere tempestivamente denunciato il vizio dell'opera eseguita da Alfa Srl.
La Cassazione accoglie questo primo motivo, rinviando la causa alla Corte d'Appello, in altra composizione, affinché, ferme le risultanze di fatto, applichi il principio di diritto più volte enunciato dalla stessa Corte, cioè che l'appaltatore che si attiva per rimuovere i vizi a lui denunziati dal committente tiene una condotta che comporta il tacito riconoscimento di quanto denunziato e, pertanto, ai sensi dell'art. 1667 c.c., esonera il committente dal proporre l'azione nel termine di prescrizione previsto dalla norma.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva dato atto, quanto all'accertamento dei fatti di causa, incensurabile in sede di legittimità, che nel marzo 2005 si era manifestato un primo allagamento del locale interrato e che a tale evento non era seguita una denuncia formale del vizio da parte della committente Beta nei confronti dell'appaltatrice Alfa Srl, ma soltanto la contestazione di una scorretta progettazione geologica dell'intervento edilizio, dovuta alla mancata considerazione della prossimità di un torrente e della presenza di acque di falda superficiali, che pertanto erano stati eseguiti alcuni pozzi di raccolta delle acque di falda, su consiglio del progettista e che solo con la comparsa di costituzione e risposta della Beta, e dunque tardivamente, la committente aveva contestato all'appaltatrice la presenza del vizio.
Tuttavia, la Cassazione valorizza il fatto che la sentenza impugnata avesse parimenti dato atto - essendo rimasto accertato ai fatti di causa - di come l'appaltatrice Alfa Srl fosse stata resa edotta della presenza di infiltrazioni e, dunque, avesse avuto conoscenza del vizio denunciato dalla committenza, sin dal primo fenomeno di allagamento, collocato temporalmente nel marzo 2005 e di come, successivamente a tale data, le parti avessero eseguito alcuni interventi per eliminare il difetto, risultati tuttavia non idonei allo scopo.
Riconoscimento dei vizi: implicazioni per l'appaltatore e il committente
Ci sembra opportuno soffermarci su un punto della sentenza, particolarmente utile per illuminare gli operatori del diritto.
Si legge, nella pronuncia, che "la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere".
Pertanto, l'appaltatore non solo dovrà, ove possa sostenere tale sua posizione, negare il nesso di causalità tra i vizi o le difformità e i danni riscontrati dal committente, ma anche negare la presenza stessa di vizi o difformità: rispondere che, per quanto i vizi denunziati dal committente esistano, l'appaltatore non ne deve rispondere, comporta, come visto sopra, un riconoscimento degli stessi ai fini dell'esonero, del committente, dalla proposizione dell'azione nel termine di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.
Rimane ferma la necessità di denunzia tempestiva dei suddetti vizi, da parte del committente, nei 60 giorni dalla scoperta.