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pierfrancesco

LAVORI LASTRICO SOLARE USO ESCLUSIVO - QUALI LAVORI INCLUDERE

BUONGIORNO A TUTTI,

CHIEDEVO SE QUALCUNO DI VOI HA MAI ESEGUITO LAVORI SU UN TERRAZZO AD USO ESCLUSIVO DEL CONDOMINO CHE VI ACCEDE DAL BALCONE.

DOVREI EFFETTUARE SUL PARAPETTO ALCUNI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MURETTO, DEL DAVANZALE ANCHE CON APPLICAZIONE DI UNA SCOSSALINA PER PROTEGGERLO DA AMMALORAMENTI.

QUALCUNO HA MAI AVUTO CASO SIMILE?  

COME ANDREBBERO INQUADRATI QUESTI LAVORI SECONDO VOI?

- A CARICO DEL PRIVATO CHE CALPESTA IL LASTRICO;

- A CARICO DELL'INTERO CONDOMINIO;

- 1/3 PROPRIETARIO LASTRICO E 2/3 CONDOMINI COPERTI DAL LASTRICO

 

 

GRAZIE MILLE IN ANTICIPO

CORDIALMENTE

 

PS: SAPETE SUGGERIRMI UN ARTICOLO E/O TESTO DOVE VENGONO INDICATI TUTTI I LAVORI CHE SI POSSONO ESEGUIRE SUL LASTRICO CON UN EVENTUALE RIPARTIZIONE LEGALE....

pierfrancesco dice:

BUONGIORNO A TUTTI,

CHIEDEVO SE QUALCUNO DI VOI HA MAI ESEGUITO LAVORI SU UN TERRAZZO AD USO ESCLUSIVO DEL CONDOMINO CHE VI ACCEDE DAL BALCONE.

DOVREI EFFETTUARE SUL PARAPETTO ALCUNI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MURETTO, DEL DAVANZALE ANCHE CON APPLICAZIONE DI UNA SCOSSALINA PER PROTEGGERLO DA AMMALORAMENTI.

QUALCUNO HA MAI AVUTO CASO SIMILE?  

COME ANDREBBERO INQUADRATI QUESTI LAVORI SECONDO VOI?

- A CARICO DEL PRIVATO CHE CALPESTA IL LASTRICO;

- A CARICO DELL'INTERO CONDOMINIO;

- 1/3 PROPRIETARIO LASTRICO E 2/3 CONDOMINI COPERTI DAL LASTRICO

 

 

GRAZIE MILLE IN ANTICIPO

CORDIALMENTE

 

PS: SAPETE SUGGERIRMI UN ARTICOLO E/O TESTO DOVE VENGONO INDICATI TUTTI I LAVORI CHE SI POSSONO ESEGUIRE SUL LASTRICO CON UN EVENTUALE RIPARTIZIONE LEGALE....

Alle spese per la riparazione o ricostruzione della terrazza a livello dell’appartamento di proprietà esclusiva di un singolo condomino devono contribuire, oltre al proprietario della terrazza, tutti i condomini dei piani sottostanti e, in correlazione con tale obbligo, è configurabile il diritto dei condomini di deliberare sui lavori, sia pure solo con riguardo a quelli necessari per la conservazione della funzione di copertura della terrazza, mentre sono a carico esclusivo del proprietario di questa le spese per il rifacimento dei parapetti o di altri simili ripari, in quanto esse servono non già alla copertura, ma alla praticabilità della terrazza (Cass. n. 15389 del 1° dicembre 2000)

 

Cioè solo il calpestio se è da rifare si ripartirà con il criterio dell'art. 1126 cc, 1/3 al proprietario del lastrico e 2/3 a tutti i condomini ricadenti sulla verticale in proporzione mlm.

 

p.s. per favore non scrivere in maiuscolo perchè vale "gridare"

Tullio Ts dice:

Alle spese per la riparazione o ricostruzione della terrazza a livello dell’appartamento di proprietà esclusiva di un singolo condomino devono contribuire, oltre al proprietario della terrazza, tutti i condomini dei piani sottostanti e, in correlazione con tale obbligo, è configurabile il diritto dei condomini di deliberare sui lavori, sia pure solo con riguardo a quelli necessari per la conservazione della funzione di copertura della terrazza, mentre sono a carico esclusivo del proprietario di questa le spese per il rifacimento dei parapetti o di altri simili ripari, in quanto esse servono non già alla copertura, ma alla praticabilità della terrazza (Cass. n. 15389 del 1° dicembre 2000)

 

Cioè solo il calpestio se è da rifare si ripartirà con il criterio dell'art. 1126 cc, 1/3 al proprietario del lastrico e 2/3 a tutti i condomini ricadenti sulla verticale in proporzione mlm.

 

p.s. per favore non scrivere in maiuscolo perchè vale "gridare"

chiedo scusa per la mia precedente in maiuscolo. Ringrazio sin da ora per il contributo e la sentenza che obbliga al proprietario del lastrico il completo pagamento di spese inerenti i parapetti e/o simili.

 saluti

Mi sembra corretto aggiungere che alla tesi indicata da Tullio Ts che suggerisce di di ripartire la spesa dei 2/3 fra i proprietari delle unità immobiliari in funzione degli interi millesimi attribuiti alle rispettive proprietà e indipendentemente dalla circostanza che siano parzialmente coperte dal lastrico, si affianca la tesi secondo cui i millesimi delle medesime unità immobiliari sono ridotti in proporzione alla porzione di superficie coperta.

G.Ago dice:

Mi sembra corretto aggiungere che alla tesi indicata da Tullio Ts che suggerisce di di ripartire la spesa dei 2/3 fra i proprietari delle unità immobiliari in funzione degli interi millesimi attribuiti alle rispettive proprietà e indipendentemente dalla circostanza che siano parzialmente coperte dal lastrico, si affianca la tesi secondo cui i millesimi delle medesime unità immobiliari sono ridotti in proporzione alla porzione di superficie coperta.

Lasciamo perdere questa tesi che abbiamo già discusso diverse volte in questo Forum, e non sembra il caso di riaprire in questo contesto, anche perchè non richiesta dal O.P.

Modificato da Tullio Ts
Tullio Ts dice:

Lasciamo perdere questa tesi che abbiamo già discusso diverse vote in questo Forum, e non sembra il caso di riaprire in questo contesto, anche perchè non richiesta dal O.P.

La circostanza che l’argomento sia stato dibattuto di recente e che siano emerse opinioni contrastanti con la tua, che certo non è maggioritaria, mi ha indotto a intervenire per chiarire a quali millesimi si riferisca l’art. 1126 del c.c. precisazione che tu non hai ritenuto fare, facendo intendere che i millesimi da considerare siano quelli complessivi delle unità coperte come giusta, unica e corretta tesi derivante dalla applicazione dell’art. 1126 a tutti i casi possibili, ignorando situazioni particolari.

Una precisazione che non prelude ad alcuna riapertura della discussione.

Modificato da G.Ago
G.Ago dice:

 facendo intendere che i millesimi da considerare siano quelli complessivi delle unità coperte

Ed è quella che sostengo e che è avvalorata dall'art 1126 cc, c'è solo una sentenza che afferma quello che intendi e che specifica un caso particolare, ovvero il proprietario del lastrico è anche proprietario di una u.i. sottostante, non mi sembra questo il caso perchè l'O.P. non l'ha specificato, ed è per questo motivo che non l'ho spiegato, se invece lo diceva o lo chiedeva l'avrei specificato.

Ovvero io di solito mi limito a rispondere alle domande poste senza cercare o crearne delle altre non richieste.

@bilbetto la conosce meglio di me, ma non credo sia necessario il suo intervento, appunto perchè la cosa sembra totalmente diversa.

Modificato da Tullio Ts

Preciso soltanto che l’evenienza indicata da @Tullio Ts si verifica quando il proprietario ha una u.i. su due livelli (uno quello del lastrico e uno sottostante). Se infatti avesse due u.i. non sfuggirebbe alla partecipazione nei 2/3 della spesa se la seconda u.i. fosse coperta dal lastrico.

 

Per quanto concerne la richiesta dell’OP, concordo con la tesi che tutto ciò che non ha funzione di copertura (ripartito secondo il 1126 cc) come i parapetti e/o le ringhiere, sia di esclusiva competenza del proprietario del lastrico perchè la loro funzione è principalmente quella di delimitare il piano di calpestio rendendolo “sicuro”, ovvero sono accessori di utilità esclusiva. Tutto ciò fatto salvo che non vi siano disposizioni diverse all’interno di un RdC di origine contrattuale.

bilbetto dice:

Preciso soltanto che l’evenienza indicata da @Tullio Ts si verifica quando il proprietario ha una u.i. su due livelli (uno quello del lastrico e uno sottostante). Se infatti avesse due u.i. non sfuggirebbe alla partecipazione nei 2/3 della spesa se la seconda u.i. fosse coperta dal lastrico.

 

Per quanto concerne la richiesta dell’OP, concordo con la tesi che tutto ciò che non ha funzione di copertura (ripartito secondo il 1126 cc) come i parapetti e/o le ringhiere, sia di esclusiva competenza del proprietario del lastrico perchè la loro funzione è principalmente quella di delimitare il piano di calpestio rendendolo “sicuro”, ovvero sono accessori di utilità esclusiva. Tutto ciò fatto salvo che non vi siano disposizioni diverse all’interno di un RdC di origine contrattuale.

Grazie @_bilbetto per aver confermato la mia tesi, anche perchè i lavori da effettuare da Pierfrancesco sono;

 

-  DOVREI EFFETTUARE SUL PARAPETTO ALCUNI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MURETTO, DEL DAVANZALE ANCHE CON APPLICAZIONE DI UNA SCOSSALINA PER PROTEGGERLO DA AMMALORAMENTI.

 

Cioè non si parla di lavori sul lastrico solare

 

 

Modificato da Tullio Ts
Tullio Ts dice:

Grazie @_bilbetto per aver confermato la mia tesi, anche perchè i lavori da effettuare da Pierfrancesco sono;

 

-  DOVREI EFFETTUARE SUL PARAPETTO ALCUNI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MURETTO, DEL DAVANZALE ANCHE CON APPLICAZIONE DI UNA SCOSSALINA PER PROTEGGERLO DA AMMALORAMENTI.

 

Cioè non si parla di lavori sul lastrico solare

 

 

Constatato che non puoi fare a meno di avere pronunciare l’ultima parola nelle discussioni alle quali partecipi, sono costretto a replicare mio malgrado.

Ti sei contraddetto due volte : la prima, riaprendo la discussione per evidenziare l’uscita dal tema del mio intervento , negando che l’autore della domanda Pierfrancesco avesse chiesto chiarimenti su come ripartire la spesa per altre manutenzioni da eseguire sul lastrico.

A riprova della inesattezza della tua affermazione basta leggere il post scriptum nella domanda dell’autore e la tua risposta (post #2)

“Cioè solo il calpestio se è da rifare si ripartirà con il criterio dell'art. 1126 cc, 1/3 al proprietario del lastrico e 2/3 a tutti i condomini ricadenti sulla verticale in proporzione mlm. “;

la seconda rivolgendoti a me gridando il contenuto della prima parte della domanda dopo aver invitato Pierfrancesco a non fare altrettanto:

 “DOVREI EFFETTUARE SUL PARAPETTO ALCUNI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MURETTO, DEL DAVANZALE ANCHE CON APPLICAZIONE DI UNA SCOSSALINA PER PROTEGGERLO DA AMMALORAMENTI.”

 

Non ho espresso la mia opinione sulla prima parte della domanda poiché avrei replicato la tua.

Infine e concludo, il parere di bilbetto sull’argomento è a me ben noto per essermi già confrontato con lui in altre discussioni, perciò potevi fare a meno di chiedere il suo intervento a sostegno della tua opinione.

G.Ago dice:

“Cioè solo il calpestio se è da rifare si ripartirà con il criterio dell'art. 1126 cc, 1/3 al proprietario del lastrico e 2/3 a tutti i condomini ricadenti sulla verticale in proporzione mlm. “;

...

Infine e concludo, il parere di bilbetto sull’argomento è a me ben noto per essermi già confrontato con lui in altre discussioni, perciò potevi fare a meno di chiedere il suo intervento a sostegno della tua opinione.

A questa domanda posta alla fine del messaggio di pierfrancesco (tra l'altro era un P.s.) avevo risposto postando la sentenza (Cass. n. 15389 del 1° dicembre 2000) e  scrivendo a seguito la mia opinione - Cioè solo il calpestio se è da rifare si ripartirà con il criterio dell'art. 1126 cc, 1/3 al proprietario del lastrico e 2/3 a tutti i condomini ricadenti sulla verticale in proporzione mlm, mentre nella specifica dei lavori indicati da pierfrancesco questo non c'era, per cui non vedo alcun bisogno di puntualizzare per avere l'ultima parola, anzi avevo scritto che non era necessaria quella partizione particolare perchè non  aveva neppure specificato che il proprietario del lastrico era condomino di u.i. sopra e sotto sotto al lastrico, per quanto riguarda Bilbetto avevo specificato che era a conoscenza del caso meglio di me e che non era necessario il suo intervento, e comunque lo ringrazio per essere intervenuto lo stesso.

Credo che non sia necessario aggiungere altro perchè la cosa è chiara e le risposte sul caso sono state ampiamente espresse senza necessità di specificare casi non richiesti (u.i. del condomino del lastrico e sotto)

 

Ora se desideri intervenire fallo pure, così dimostrerai che vuoi tu l'ultima parola cercando di portare il discorso su partizioni particolari non richieste (percentuali coperte), come avevi già fatto al post # 4.

Modificato da Tullio Ts

buongiorno a tutti, sono nuovo in questo forum, ma vi leggo spesso.

a proposito di questa discussione, vorrei un chiarimento;

io  ho una terrazza a livello recintata da un muretto, per la parte interna e per il davanzale

ho provveduto a mettere in sicurezza il tutto, perchè per l'appunto e mia proprietà, ma

per la parte esterna dello stesso, ritengo sia condominiale, e giusto? o mi sbaglio?

grazie a cbhi vorra  rispondere.

 

Vorrei dire sommessamente a Tullio Ts perchè ti ostini a postare sentenze emesse prima della riforma del condominio? Per me è assolutamente assurdo.

Dino40 dice:

Vorrei dire sommessamente a Tullio Ts perchè ti ostini a postare sentenze emesse prima della riforma del condominio? Per me è assolutamente assurdo.

Per il semplice fatto che l'art. 1126 cc non è stato modificato con la riforma, per cui le sentenze precedenti alla riforma della legge 220/12 sono valide;

 

vin lo dice:

buongiorno a tutti, sono nuovo in questo forum, ma vi leggo spesso.

a proposito di questa discussione, vorrei un chiarimento;

io  ho una terrazza a livello recintata da un muretto, per la parte interna e per il davanzale

ho provveduto a mettere in sicurezza il tutto, perchè per l'appunto e mia proprietà, ma

per la parte esterna dello stesso, ritengo sia condominiale, e giusto? o mi sbaglio?

grazie a cbhi vorra  rispondere.

 

x vin, vedi questo Topic dove si tratta lop stesso argomento;

 

--link_rimosso--

 

Modificato da Tullio Ts

Tullio Ts leggi per favore: 

Il principio della  verticale effettiva

In tal caso la ripartizione delle spese, andrà effettuata in base al c.d. principio della verticale effettiva, il quale prevede che la distribuzione delle spese riguardi esclusivamente le unità immobiliari, che realmente sono interessate dal lastrico oggetto di manutenzione, ovviamente seguendo le modalità di ripartizione dettate dall’articolo 1126 del codice civile, se l’uso dello stesso o di una sua parte non sia comune a tutti i condomini.

Tale articolo prevede infatti che “quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno“.

Principio riconosciuto anche dalla Cassazione

Il principio della verticale effettiva, è stato riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, la quale con sentenza del 2014 n. 1451, stabiliva che “la spesa per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare va sopportata, ai sensi dell’art. 1126 cod. civ., per un terzo da coloro che ne hanno l’uso esclusivo e per due terzi da tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico serve da copertura“. E’ necessario dunque distinguere i condomini che godono dell’uso esclusivo del lastrico solare, onerandoli di un terzo della spesa da ripartire, e tra i rimanenti condomini, bisogna distinguere fra coloro che hanno e coloro che non hanno appartamenti nella zona dell’edificio coperta dal lastrico.

Concludendo, l’obbligo di partecipare alla spesa di manutenzione del lastrico, sorge esclusivamente laddove il condomino è realmente proprietario di un’unità immobiliare nella zona dell’edificio coperta dal lastrico solare che ha subito gli interventi di manutenzione.

Dino40 dice:

Tullio Ts leggi per favore: 

Il principio della  verticale effettiva

In tal caso la ripartizione delle spese, andrà effettuata in base al c.d. principio della verticale effettiva, il quale prevede che la distribuzione delle spese riguardi esclusivamente le unità immobiliari, che realmente sono interessate dal lastrico oggetto di manutenzione, ovviamente seguendo le modalità di ripartizione dettate dall’articolo 1126 del codice civile, se l’uso dello stesso o di una sua parte non sia comune a tutti i condomini.

Tale articolo prevede infatti che “quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno“.

Principio riconosciuto anche dalla Cassazione

Il principio della verticale effettiva, è stato riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, la quale con sentenza del 2014 n. 1451, stabiliva che “la spesa per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare va sopportata, ai sensi dell’art. 1126 cod. civ., per un terzo da coloro che ne hanno l’uso esclusivo e per due terzi da tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico serve da copertura“. E’ necessario dunque distinguere i condomini che godono dell’uso esclusivo del lastrico solare, onerandoli di un terzo della spesa da ripartire, e tra i rimanenti condomini, bisogna distinguere fra coloro che hanno e coloro che non hanno appartamenti nella zona dell’edificio coperta dal lastrico.

Concludendo, l’obbligo di partecipare alla spesa di manutenzione del lastrico, sorge esclusivamente laddove il condomino è realmente proprietario di un’unità immobiliare nella zona dell’edificio coperta dal lastrico solare che ha subito gli interventi di manutenzione.

Mai detto il contrario.

 

 

Dino40 dice:

Principio riconosciuto anche dalla Cassazione

Il principio della verticale effettiva, è stato riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, la quale con sentenza del 2014 n. 1451, stabiliva che “la spesa per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare va sopportata, ai sensi dell’art. 1126 cod. civ., per un terzo da coloro che ne hanno l’uso esclusivo e per due terzi da tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico serve da copertura“. E’ necessario dunque distinguere i condomini che godono dell’uso esclusivo del lastrico solare, onerandoli di un terzo della spesa da ripartire, e tra i rimanenti condomini, bisogna distinguere fra coloro che hanno e coloro che non hanno appartamenti nella zona dell’edificio coperta dal lastrico.

Concludendo, l’obbligo di partecipare alla spesa di manutenzione del lastrico, sorge esclusivamente laddove il condomino è realmente proprietario di un’unità immobiliare nella zona dell’edificio coperta dal lastrico solare che ha subito gli interventi di manutenzione.

E' quello che prevede l'art. 1126 c.c.

Il principio della verticale effettiva, se permettete, è diverso da quello che sostengono Tullio e Bilbetto in quanto per loro, almeno questo si è capito dai loro interventi nel forum, i 2/3 devono essere pagati per i millesimi globali dell'appartamento e non per la parte realmete coperta dell'appartamento. C'è una grande differenza mi sembra o no?

Se proprio vogliamo discutere di sentenze recenti c'è questa che potrebbe modificare tutto quanto già detto (se previsto dal RdC);

 

In tema di ripartizione delle spese di impermeabilizzazione e pavimentazione della terrazza a livello, di uso esclusivo di un solo condomino, non devono contribuire agli esborsi unicamente i proprietari delle unità immobiliari sottostanti – che fruiscono della copertura –  ma tutti i condomini se il regolamento condominiale dispone in tal senso (Cassazione Civile, sez. II, sentenza 16/02/2017 n° 4183). 

 

 

Modificato da Tullio Ts
Dino40 dice:

Il principio della verticale effettiva, se permettete, è diverso da quello che sostengono Tullio e Bilbetto in quanto per loro, almeno questo si è capito dai loro interventi nel forum, i 2/3 devono essere pagati per i millesimi globali dell'appartamento e non per la parte realmete coperta dell'appartamento. C'è una grande differenza mi sembra o no?

l'art. 1126 c.c. stabilisce che gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, non parla di verticale.

Caro Josefat l'ultima parte dell'articolo 1126 dice: "gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve (5) in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.  Certamente non c'è il riferimento diretto, ma la sostanza mi sembra chiara. Certo posso sempre sbagliare.

Vecchia ma sempre buona, anche se di Tribunale, visto che l'art 1126 cc non è stato modificato;

 

--> In tema di ripartizione delle spese per la riparazione o ricostruzione dei lastrici solari di uso esclusivo, quando l’art. 1126 CC fa riferimento alla “porzione di piano” non intende avere riguardo alla porzione della proprietà ma alla porzione come unità. E’ sufficiente che si trovi sotto il lastrico solare anche una sola parte di una unità immobiliare perché la proprietà di tale unità concorra alla ripartizione delle spese pari a due terzi dell’intero, restando a carico della proprietà del lastrico il restante terzo. (Tribunale di Bologna Sezione I, 27 novembre 2001 n. 3343)

Modificato da Tullio Ts

Caro Tullio Ts ora devo dare ragione ad Ago. L'ultima parola deve essere la tua. prima parli del regoalmento "se il regolamento condominiale dispone in tal senso" e poi una vecchia sentenza di un tribunale qaundo sappiamo che in 1° e 2° grado di cavolate ne vengono fatte tante. Ultima osservazione: ma tu sei per la giustizia o no? Quale giustizia c'è se per 3 mq di alstrico deve pagare un condomino che il suo appartamento è ampio 90 mq? Secondo te è giusto? Se ritieni ciò giusto no replico più.

Tullio Ts dice:

Vecchia ma sempre buona, anche se di Tribunale, visto che l'art 1126 cc non è stato modificato;

 

--> In tema di ripartizione delle spese per la riparazione o ricostruzione dei lastrici solari di uso esclusivo, quando l’art. 1126 CC fa riferimento alla “porzione di piano” non intende avere riguardo alla porzione della proprietà ma alla porzione come unità. E’ sufficiente che si trovi sotto il lastrico solare anche una sola parte di una unità immobiliare perché la proprietà di tale unità concorra alla ripartizione delle spese pari a due terzi dell’intero, restando a carico della proprietà del lastrico il restante terzo. (Tribunale di Bologna Sezione I, 27 novembre 2001 n. 3343)

infatti io sono per questa scuola di pensiero. 

Non mi sembra che allo stato attuale ci sia una sentenza di cassazione che preveda il riparto dei 2/3 in base all'effettiva superficie coperta e non per millesimi.

Che cosa significa la frase : "in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno"? Si parla di millesimi? Non mi sembra!!!!

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