Una pronuncia che dobbiamo definire importante, quella della Corte d'Appello di Bari (sentenza n. 398 del 9 marzo 2022), perché ha il pregio di mostrarci plasticamente che cosa succede quando il committente - in questo caso, un Condominio - pur sapendo della necessità di eseguire determinate opere per la buona riuscita dell'appalto lavori che va ad affidare, si rifiuta di farlo, adducendo motivazioni di carattere economico.
La responsabilità del committente che vuole... risparmiare: La pronuncia
Un condominio cita in giudizio la Alfa Srl e l'Ing. Tizio, nella rispettiva qualità di società appaltatrice e direttore dei lavori per le opere di manutenzione straordinaria della palazzina.
Secondo il Condominio, le opere sarebbero state eseguite malamente e non secondo la regola d'arte, tant'è vero che il Condominio fu costretto a rieditare, sostanzialmente, le medesime opere realizzate dalla Alfa Srl, tramite l'ausilio di altra impresa, per porre rimedio ai vizi presentati dalle prime.
La Alfa Srl, costituitasi in giudizio, rileva che il Condominio non aveva commissionato, tra le opere oggetto di appalto, l'impermeabilizzazione dei balconi e che fosse proprio questo il nodo della vicenda.
L'Ing. Tizio, anch'esso costituitosi, conclude affermando che al momento in cui egli redasse la propria relazione tecnica, non erano visibili infiltrazioni di acqua piovana.
Il Tribunale di Trani, dopo aver assunto prove testimoniali, rigetta la domanda del condominio, osservando che i lavori dei quali si predicava la cattiva qualità non erano mai stati contrattualizzati tra le parti e, pertanto, non erano mai stati eseguiti dall'impresa, né avevano costituito l'oggetto di una variante contrattuale specificamente approvata per iscritto dalle parti con pattuizione del relativo prezzo.
Corte d’Appello conferma rigetto dell’appello del condominio
La Corte d'Appello di Bari, riesaminando il fatto, conferma la sentenza di I° e rigetta così l'appello del Condominio.
È fondamentale provare che il committente 'era a conoscenza'
Nel caso di specie, il contratto di appalto tra il Condominio attore e la Alfa Srl era preceduto da una relazione dell'Ing. Tizio, nella quale lo stesso evidenziò la necessità di eseguire determinati lavori, sia sulle parti comuni che su quelle di proprietà esclusiva.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dal Condominio, l'Ing. Tizio, in detta relazione, aveva evidenziato la necessità di procedere all'impermeabilizzazione delle parti di proprietà esclusiva dei singoli condòmini - nella fattispecie, si trattava di balconi, marcapiani, parapetti e aggetti dei balconi - e lo aveva ribadito anche nella relazione finale, a lavori conclusi.
Dette opere erano necessarie e prodromiche rispetto a quelle da eseguire alle parti comuni ed alla facciata, in quanto, come evidenziato dall'Ing. Tizio, esse avrebbero evitato i distacchi dalle pareti di calcestruzzo e le infiltrazioni di acqua meteoriche dalle pareti perimetrali esterne, che presentavano già notevoli dilavamenti.
La Corte sottolinea che il direttore dei lavori ha un'obbligazione di mezzi rispetto alla sua opera professionale, benché debba sempre utilizzare le sue risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire.
Quindi, tra i suoi compiti, rientra la segnalazione di situazioni anomale appena riscontrate e l'adozione, ove possibile, di accorgimenti volti a garantire che l'opera risulti immune da difetti costruttivi.
Nel caso di specie, il committente, inteso come Condominio, era stato informato dall'Ing. Tizio delle opere necessarie già prima dell'assunzione, da parte di costui, dell'incarico di Direttore dei Lavori; non solo: avendone il condominio, nella persona dell'amministratore, appreso, avrebbe dovuto avvisare i singoli proprietari dei balconi interessati della necessità di dette opere.
Non coglie nel segno, secondo la Corte, nemmeno l'obiezione del Condominio circa l'errore dell'Ing. Tizio nel cronoprogramma dei lavori: la Corte rileva che non si può affermare che l'Ing. Tizio abbia errato nel non dare precedenza alle opere evidentemente più urgenti (i balconi privati), sia perché i lavori furono eseguiti a distanza di più di un anno dal momento in cui lo stesso consegnava la relazione, sia perché il direttore dei lavori aveva segnalato la necessità di dette opere, ma non poteva spingersi sino ad obbligare i singoli proprietari ad eseguirle prima che il condominio iniziasse a lavorare sulle parti comuni e fermo rimanendo che il suo incarico concerneva le parti comuni, non quelle private.
Ci segnala la Corte d'Appello che, durante il I°, furono escussi testimoni che confermarono che le opere commissionate erano state limitate proprio in relazione alle somme stanziate dal Condominio e le ulteriori opere pur essendo state segnalate come necessarie da Alfa Srl e dall'Ing. Tizio, non furono realizzate per 'cause economiche'.
La responsabilità per vizi vale unicamente per le opere appaltate
La Corte d'Appello respinge anche l'eccezione del condominio relativa all'invocata responsabilità per i vizi e le difformità delle opere eseguite da Alfa Srl, ai sensi dell'art. 1667 c.c.
Infatti, ricorda il Collegio, detta responsabilità sussisterebbe qualora il condominio lamentasse vizi alle opere appaltate ed eseguite dalla Alfa Srl, ma così non è, perché il condominio si sta invece dolendo di opere (l'impermeabilizzazione) mai affidate alla né, pertanto, eseguite dalla Alfa Srl - infatti, il condominio non ha mai realmente contestato la bontà delle lavorazioni oggetto di appalto ed eseguite dalla Alfa Srl.
Su questo punto, si cita la Cassazione che ha sottolineato:
«l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo." (v. ex plurimis: Cass. 12.06.2018 n. 15340; Cass. 21.05.2012, n. 8016)».
Ora, siamo certi che, nella realtà dei fatti, la Alfa Srl abbia sollevato eccezione di variazione necessaria al progetto, ai sensi dell'art. 1660 c.c., ma le affermazioni della Corte d'Appello di Bari hanno comunque una notevole rilevanza in un settore dove l'interpretazione asfittica e restrittiva della norma non ha mai dato rilievo alla 'conoscenza de facto' che il committente abbia della situazione in cui versa l'oggetto dell'appalto - in questo caso, l'edificio ed i balconi privati.
Infatti, solitamente, viene sempre richiesta una prova rigorosa e scritta che:
- l'appaltatore abbia segnalato al committente la necessità di apportare variazioni al progetto in difetto delle quali le opere non sarebbero eseguibili a regola d'arte;
- il committente, preso atto della segnalazione dell'appaltatore, gli abbia comunque ordinato di procedere come da progetto originario.
Ci sembra, invece, anche a fronte del fatto che il giudizio di I° si è svolto sostanzialmente in via documentale (con l'esame del contratto di appalto, delle relazioni pre e post lavori dell'Ing. Tizio) e con l'assunzione di testimoni che, come riportato sopra, avrebbero confermato le 'segnalazioni' da parte della Alfa Srl, appaltatrice, mentre non si fa menzione della segnalazione inviata per iscritto al condominio da parte della stessa.
Tanto più che, nel prosieguo della pronuncia, leggiamo un ulteriore elemento che corrobora il dubbio, ovvero che il condominio avrebbe invocato una clausola contrattuale che prevedeva la necessità di pattuire in forma scritta ogni variante ai lavori, dove la Corte afferma che: «Infine, la clausola invocata dal condominio e contenuta nel contratto di appalto, che ogni variante ai lavori, anche in aggiunta o modifica rispetto ai lavori pattuiti, necessitava della forma scritta, riguarda la necessità che l'impresa non eseguisse lavori extra-contratto senza una preventiva autorizzazione specifica della committenza e non, invece, come sostenuto dal condominio un obbligo di comunicazione a carico dei convenuti-appellati delle ulteriori opere necessarie».
Segnaliamo, ad abundantiam, che la segnalazione di variazioni necessarie che l'appaltatore è tenuto ad eseguire, ricorrendone i presupposti, deve essere dallo stesso indirizzata al committente e non al Direttore dei Lavori, il quale è un mero rappresentante e non ha potere decisionale in ordine all'oggetto del contratto di appalto ed alla sua modifica.