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Raccomandata per l'avviso di convocazione: la spesa va suddivisa in base ai millesimi

La spesa di convocazione dell'assemblea ordinaria e di spedizione del verbale deve essere ripartita tra tutti i condòmini.
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

Tutto ciò che riguarda la gestione della cosa comune va ripartita tra i condòmini in proporzione al valore della loro quota, ovvero in base a criterio diverso se espressamente stabilito.

Questo principio, tanto semplice quanto ovvio, si applica non solo alla ripartizione delle spese inerenti alla manutenzione delle parti comuni (ascensore, scale, cortile, androne, ecc.) ma anche alle più modeste spese, se queste sono necessarie al funzionamento della compagine condominiale.

E così, non deve stupire se anche la spesa della raccomandata per l'avviso di convocazione va suddivisa in base ai millesimi.

Tanto è stato stabilito a chiare lettere dal Tribunale di Cosenza (sentenza 14 gennaio 2021 n. 90), secondo cui la spesa di convocazione dell'assemblea ordinaria e di spedizione del verbale deve giustamente essere ripartita tra tutti i condòmini, anche tra quelli che ricevono tali documenti a mezzo pec, in proporzione ai relativi millesimi.

In pratica, tutti devono contribuire a pagare le spese relative all'invio dell'avviso di convocazione e dei verbali d'assemblea, anche coloro che non ne sono i destinatari o che magari preferiscono farsi inviare dette comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata.

Ripartizione spese avviso convocazione: il caso

Un condomino impugnava la delibera assembleare con cui erano state poste a suo carico alcune voci di spesa, tra le quali emergeva una (di circa cinquanta euro) imputata quale spesa individuale non specificata.

Costituendosi in giudizio, il condominio convenuto specificava che detto capitolo era da imputarsi alle spese di missive relative alla comunicazione dei verbali di assemblea nei confronti di tutti i condòmini.

Secondo il condominio, ai sensi dell'art. 1123 c.c. che individua i criteri in base ai quali ripartire le spese condominiali (criteri derogabili ossia che possono essere sostituiti da altri purché adottati con il consenso unanime di tutti i condomini) le spese inerenti alle comunicazioni di ogni tipo vanno ripartite tra i condòmini, anche tra coloro che non sono i diretti destinatari di dette notifiche.

Divisione spese comunicazioni: la decisione

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza in commento (sentenza 14 gennaio 2021 n. 90), respinge la domanda attorea accogliendo le ragioni del condominio convenuto.

Tra le spese condominiali il cui costo necessita di essere ripartito tra i condòmini vi sono infatti le spese per le raccomandate che, sebbene non espressamente previste dalla legge, sono utilizzate per comunicare i verbali agli assenti, inviare solleciti di pagamento e lettere di diffida a condòmini e/o terzi.

Per costante giurisprudenza, le spese postali rientrano tra le spese di gestione e dunque, anche se relative all'invio della corrispondenza a singoli condòmini, vanno sempre ripartite tra tutti i proprietari in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate ad personam.

Breve vademecum sulle regole riguardante l'assemblea ordinaria e quella straordinaria

Pertanto, anche nel caso di specie, la spesa di convocazione dell'assemblea ordinaria e di spedizione del verbale è stata giustamente ripartita tra tutti i condòmini, anche tra quelli che ricevono tali documenti a mezzo pec, in proporzione ai relativi millesimi.

È infatti da ritenersi che l'invio è stato fatto nell'interesse collettivo e il costo della raccomandata è stato giustamente suddiviso tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà per come risulta dalla distinta nella quale sono indicati i nominativi dei condomìni.

Peraltro, la ripartizione delle spese di raccomandata e, più in generale, di invio di comunicazioni deve seguire il criterio di riparto dettato dall'art. 1123 c.c., non essendovi ragione per poter derogare ad esso (Cass., sent. 10 maggio 2019, n. 12573).

Avviso di convocazione: modalità di comunicazione

È appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

Notifica avviso di convocazione: giurisprudenza

L'avviso di convocazione dell'assemblea può essere notificato validamente solo tramite uno dei mezzi richiamati dall'art. 66 disp. att. c.c., ameno che non vi sia il consenso espresso dei condòmini ad avvalersi di strumenti diversi.

È possibile modificare il verbale assembleare dopo la sua chiusura?

Secondo la Corte di Appello di Brescia (sentenza 3 gennaio 2019 n. 4), «se è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione tramite posta elettronica certificata, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso, è altrettanto vero che, se il condomino chiede espressamente che la comunicazione dell'avviso di convocazione gli giunga tramite un mezzo "informale" quale la email, non avendo egli indicato un indirizzo Pec bensì l'indirizzo email, ne consegue che l'invio dell'avviso di convocazione a mezzo posta elettronica ordinaria deve ritenersi valido».

In pratica, secondo questa Corte, sono ammesse altre modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea solo se i condòmini vi acconsentono.

Ad esempio, è prassi comune che l'amministratore invii la convocazione a mezzo email ordinaria; ciò, tuttavia, può accadere solamente se i condòmini prestano il loro consenso.

Sentenza
Scarica Trib. Cosenza 14 gennaio 2021 n. 90
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