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Bollette 'pazze'? La prova spetta al Condominio

Malfunzionamento del contatore ed entità dei consumi vanno dimostrati a cura dell'utente.
Avv. Caterina Tosatti - Foro di Roma 
18 Feb, 2021

La vicenda di recente esaminata dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 836 del 19 gennaio 2021, ci permette di gettare luce su un aspetto pratico della vita condominiale che tormenta i sonni di molti Amministratori e condòmini, ovvero le cc. dd. 'bollette pazze': fatture e contabilità che i fornitori di energia o acqua o altri beni di consumo inviano al Condominio, indicanti consumi la cui sproporzione rispetto alla media sia immediatamente evidente ed apprezzabile anche dall'occhio non esperto.

Che fare in questi casi?

Nel caso di specie, il Condominio che ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Palermo, aveva opposto in I° il Decreto ingiuntivo ottenuto dalla Alfa Spa, società erogatrice del servizio idrico condominiale, per € 164.048,10.

Sia in I° che in appello, il Condominio aveva visto rigettate le proprie istanze ed anche i Giudici di Piazza Cavour hanno dato risposta simile.

Il Condominio, al quale - va detto - la Alfa Spa aveva comunicato di aver rilevato consumi idrici abnormi rispetto alla media realizzata dal medesimo utente in periodi simili, si era limitato ad inviare il proprio Amministratore presso la sede di Alfa Spa per contestare le fatture.

Tuttavia, come accertato in modo incontrovertibile dai Giudici del merito (Tribunale e Corte d'Appello di Palermo) e, pertanto, inconfutabile in sede di legittimità, il Condominio non aveva dato prova, nel giudizio di opposizione, della contestazione delle fatture di Alfa Spa, ma si era limitato ad affermare, nei propri atti, che l'Amministratore si era recato presso la sede di Alfa Spa per chiedere la verifica del contatore, senza però produrre nulla a sostegno di ciò.

Pertanto, alla Cassazione non è rimasto altro da fare se non ribadire che, "in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite."

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Nell'ordinanza, la Corte ci dà anche altre indicazioni molto importanti che riportiamo come 'linee - guida' per Amministratori e condòmini:

  • quando l'utente (in questo caso, il Condominio tramite il suo Amministratore) richiede la verifica del contatore, non può lamentarsi del fatto che la stessa sia eseguita in assenza di contraddittorio, cioè senza la presenza dell'utente o di suo delegato al momento delle operazioni di verifica da parte della società erogante, a meno che detto contraddittorio sia previsto dal regolamento di distribuzione della società - nel caso esaminato, detto regolamento non prevedeva il contraddittorio, quindi il Condominio che, sottoscrivendo il contratto, aveva implicitamente dichiarato di averne preso visione ed di averlo accettato, non poteva lagnarsene;
  • quando l'utente è moroso, la società erogante dapprima procede alla contestazione della morosità e, successivamente allo scadere dei termini, se la mora persiste, procede al distacco dell'utenza ed alla rimozione del contatore; se questo iter viene seguito, all'utente rimane poco da contestare una volta rimosso il contatore;
  • il legale rappresentante della società erogante, chiamato a rendere interrogatorio formale nel giudizio promosso dall'utente, è tenuto, a prescindere dalla data del suo insediamento come rappresentante, ad informarsi sui fatti di causa in base alle risultanze della società in vista dell'interrogatorio; qualora, dinnanzi al Giudice, egli non risponda alle domande o risponda di non ricordare o di non essere a conoscenza dei fatti, detta dichiarazione va considerata reticente, ma, ai fini della prova, non può attribuirsi ad essa l'effetto della confessione, ma il Giudice istruttore potrà ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio (l'interrogatorio formale), purché concorrano altri elementi di fatto a corroborare quanto emerso - nel caso di specie, peraltro, la Corte d'Appello non aveva ritenuto le risultanze dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di Alfa Spa rilevanti ai fini del proprio convincimento.

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Di fronte al recapito di una bolletta o fattura relativa a consumi di beni o servizi comuni condominiali, l'Amministratore dovrà immediatamente contattare la società erogante e chiedere la verifica del contatore, contestando al contempo la bolletta o fattura e portando, a sostegno di detta contestazione, elementi di fatto diversi, come i consumi medi o abituali relativi al periodo per la medesima tipologia di impiego del bene (ad esempio, acqua calda/fredda uso domestico, etc.).

Laddove la verifica del contatore dia esito positivo, cioè il contatore non riporti problemi o guasti, sarà onere e premura dell'Amministratore verificare che non siano presenti guasti - ad esempio, trattandosi di acqua, perdite alle tubature - oppure di sollecitare i singoli condòmini affinché verifichino le proprie unità alla ricerca di guasti.

Spesso, infatti, è una unità immobiliare sita nel Condominio a causare la 'bolletta pazza', in quanto è presente una perdita occulta della quale nemmeno il proprietario è al corrente.

Come infatti rammenta la Cassazione, di fronte ad un contatore funzionante, quindi ad un consumo rilevato corrispondente alla reale fornitura eseguita - quello che leggo sul contatore è quello che ho consumato - non resta altro da fare, per l'utente, che sincerarsi del motivo del consumo 'eccessivo', il quale può solamente essere dovuto a guasti o a comportamenti dolosi.

Il c.d. principio di vicinanza della prova, forgiato dalla giurisprudenza di legittimità ed applicato a svariati ambiti del diritto (dal settore bancario a quello della responsabilità medica), viene utilizzato dalla Corte anche nell'ordinanza in commento; esso pone l'accento sulla asimmetria che si crea, talvolta, tra le parti, a seconda degli elementi che le stesse hanno a disposizione per provare il proprio diritto - il creditore deve provare il suo credito, il debitore deve provare di averlo estinto o che lo stesso è divenuto inesigibile, ad esempio per prescrizione.

Nel nostro caso, essendo l'utente maggiormente 'prossimo' al contatore, secondo la Corte è naturale e corretto attribuire a costui la prova del malfunzionamento e della contestazione conseguente delle bollette basate sui consumi rilevati da un contatore guasto, mentre spetta alla società erogante la prova (opposta) che il contatore sia funzionante.

Sentenza
Scarica Cass. 19 gennaio 2021, n. 836 Ritenuto

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