Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Rendiconto, la sospensione del termine di presentazione applicata in concreto. Quali criticità?

Sospensione del termine di presentazione del rendiconto non vuol dire automatico esonero dal dovere di rendere il conto della propria gestione. Quali gli effetti concreti della norma? Le criticità per le gestioni concluse a fine 2019.
Avv. Alessandro Gallucci 

Con il voto di ieri la Camera dei deputati ha definitivamente approvato la legge di conversione del decreto 14 agosto n. 104, recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia; si tratta dell'altrimenti noto decreto Agosto.

Sostanziose anche le novità in materia condominiale. Non solamente norme per il superbonus e assemblee on-line - argomenti sui quali ci soffermeremo dettagliatamente con specifici focus di approfondimento - ma anche e (per alcuni soprattutto) le tanto attese norme per il rinvio del termine di presentazione del rendiconto.

Rinvio che varrà sicuramente per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2020 e per quelli rispetto ai quali il termine di cui all'art. 1130 n. 10 c.c. è ancora in corso. Qualche perplessità per i rendiconti afferenti ad esercizi chiusi al dicembre 2019, ovvero con termine di presentazione spirato. Vediamo perché.

Termine di presentazione del rendiconto ed emergenza sanitaria, le criticità per gli esercizi 2019

L'art. 63-bis del decreto Agosto, introdotto dalla legge di conversione, al primo comma, recita:

«Il termine di cui al numero 10) del primo comma dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri dei 29 luglio 2020».

Si badi: al momento della pubblicazione del presente articolo, la norma è stata approvata in via definitiva, ma non è ancora efficace, mancando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale che avverrà nei prossimi giorni (dopo la firma del provvedimento da parte del Presidente della Repubblica). Essa, dunque, si applicherà da qui a qualche giorno.

Che cosa prevede la citata disposizione?

Il primo comma dell'art. 63-bis specifica che il termine per la presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore all'assemblea, previsto dall'art. 1130 n. 10 c.c., è sospeso fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria dichiarata con delibera del 29 luglio 2020.

Al riguardo va detto che quella deliberazione è stata sostituita dalla successiva del 7 ottobre 2020. Non solo: la delibera dello scorso luglio sostituiva, a sua volta, quella del 30 gennaio 2020.

Il quesito, dunque, sorge spontaneo: la consecutività di delibere inerenti allo stato di emergenza - al di là di quella citata dall'art. 63-bis d.l. Agosto (che individua quella del 29 luglio anche in considerazione del fatto che all'approvazione della norma quella del 7 ottobre era ancora inesistente) - fa sì che l'interruzione del termine debba essere considerata attiva senza soluzione di continuità operante dall'inizio di gennaio 2020? Così non fosse si dovrebbe concludere che la sospensione del termine non opera per il rendiconto relativo ad esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 ovvero per quelli il cui termini di centottanta giorni è già spirato?

Soluzione, questa, coerente con il principio generale dell'irretroattività della legge, ma sostanzialmente iniqua.

Va di fatto considerato che la ragione della sospensione è legata ad un evento (emergenza sanitaria da Covid-19) esistente da molto tempo prima dell'entrata in vigore della delibera di luglio 2020 (che è di mera proroga di un'emergenza già esistente) e che al momento ha prodotto i suoi effetti paralizzanti delle attività economico-sociali in particolar modo nel primo semestre dell'anno.

Dl Rilancio e termini di presentazione del rendiconto condominiale

Seppur nella chiara formulazione rispetto ai rendiconti per l'anno 2020 ovvero a quegli esercizi che si chiudono nel corso dell'anno (secondo un'interpretazione rigida quelli rispetto ai quali ad oggi non è ancora spirato il termine di cui all'art. 1130 n. 10 c.c.), la norma in esame mette in evidenza, secondo chi scrive, la seria difficoltà che il Legislatore ha incontrato nell'affrontare, con notevolissimo ritardo, un aspetto fondamentale della gestione condominiale nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

Che si tratti di uno di quei casi particolari in cui il principio dell'irretroattività (art. 11 preleggi, che in ambito civile non ha copertura costituzionale espressa) possa essere derogato? Sarebbe auspicabile questa conclusione. In generale, sulla retroattività della legge si veda, Corte Costituzionale 29 maggio 2013 n. 103.

Termine di presentazione del rendiconto, emergenza sanitaria ed assemblee

Resta un dato: il fatto che il termine per la presentazione del rendiconto sia sospeso non porta con sé l'automatica conseguenza dell'impossibilità di convocare assemblee per l'approvazione di rendiconto e preventivo.

Com'è noto l'argomento dello svolgimento delle assemblee, in assenza di espressi divieti normativi - decaduti a maggio 2020 - è comunque foriero di criticità pratiche connesse all'individuazione di spazi adatti ad evitare assembramenti ed all'assenza di specifici protocolli per le peculiarità proprie dell'assemblea condominiale.

Certo è che la sospensione del termine non fa venire meno la facoltà per l'amministratore di indire l'assemblea per presentare il conto della gestione. Ciò che la norma elimina, sospendendo il termine (in ipotesi di applicazione retroattiva anche per il rendiconto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019), è la riconducibilità della condotta nell'alveo delle gravi irregolarità gestorie che possono comportare la revoca.

Termine di presentazione del rendiconto, emergenza sanitaria e richiesta di convocazione

E se sono i condòmini a reclamare la convocazione dell'assemblea per discutere in merito al rendiconto?

Ricordiamo che il termine sarà sicuramente sospeso, per il rendiconto di gestione in chiusura al 31 dicembre 2020 e per tutti quelli ancora in corso, fino al 31 gennaio 2021. Per i precedenti i dubbi sono stati già esposti.

Stando così le cose e considerata la sospensione del termine sicuramente l'omessa convocazione da parte dell'amministratore non potrà al momento essere considerata grave irregolarità della gestione ex art. 1129, dodicesimo comma n. 1, c.c.

Termine di presentazione del rendiconto, slittamento esclude in assoluto l'irregolarità nella gestione?

Il fatto che non sia operante la testé citata disposizione di legge, in ragione della sospensione del termine di cui all'art. 1130 n. 10 c.c., non vuol dire che non possa esservi comunque una valutazione in termini di gravi irregolarità della gestione dell'omessa presentazione del rendiconto in relazione a specifiche fattispecie.

Ciò che non rappresenterà circostanza valutabile è il trascorrere del tempo oltre il centottantesimo giorno.

Tuttavia, da quando e fino a che sarà possibile svolgere assemblee non si potrà non considerare la mancata presentazione del rendiconto quale irregolarità gestoria grave che può portare alla revoca se l'omissione, in condizioni di convocabilità dell'assemblea, ha causato pregiudizi o danni al condominio.

Una questione certamente di non facile soluzione in termini astratti, potenzialmente marginale ragionando concretamente, ma non per ciò relegabile al ruolo di classica eccezione di conferma della regola.

Quando l'amministratore non presenta il rendiconto la revoca è immediata?

  1. in evidenza

Dello stesso argomento