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Amministratore paga fornitori in nero: quali conseguenze?

Obbligo di pagamento con strumenti tracciabili, limite all'uso dei contanti e lavoro nero: tutte le sanzioni previste.
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

La lotta al contante è stata da tempo sdoganata e, ancora oggi, si assistono a provvedimenti legislativi che cercano di limitare l'uso della classica banconota cartacea a favore della moneta elettronica.

Bonifici, assegni, accrediti su carte prepagate: tutti metodi di pagamento sicuri che garantiscono non solo il buon esito della transazione ma anche la possibilità di risalire ai protagonisti dell'operazione, cioè al creditore e al debitore.

La lotta al contante serve a stanare il lavoro irregolare e a favorire l'emersione dell'evasione fiscale.

Cosa succede se si deroga a queste disposizioni?

Quali conseguenze se l'amministratore paga i fornitori in nero?

Sin da subito possiamo dire che una condotta del genere rischia di violare una molteplicità di norme: si pensi ad esempio alla legge che limita il pagamento in contanti di importo superiore ai duemila euro, ma anche alla disposizione codicistica (art. 1129) secondo cui l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.

Quanto appena detto, però, non significa che ogni tipo di pagamento debba avvenire con la moneta elettronica: il pagamento in contanti è ammesso, ma nei limiti stabiliti dalla legge. Vediamo quali sono e in quali conseguenze incorre l'amministratore che paga in nero i fornitori di servizi.

Amministratore: obbligo di conto corrente condominiale.

Come anticipato in premessa, tra gli obblighi che la legge impone all'amministratore di condominio v'è quello di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato direttamente al condominio.

Tanto dispone l'art. 1129, comma settimo, del codice civile, aggiungendo peraltro che ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

La norma persegue il chiaro intento di favorire la trasparenza dell'operato dell'amministratore, consentendo ai condòmini di poter conoscere in ogni momento le entrate e le uscite che riguardano il condominio.

L'obbligo de quo non comporta, però, un divieto di pagamento in contanti. Semplicemente, stabilisce che ogni tipo di operazione condominiale, sia in entrata che in uscita, debba lasciare traccia sul conto corrente dedicato.

Di conseguenza, l'amministratore potrà accettare che i condòmini paghino le proprie quote in contanti, purché gli importi vengano poi trasferiti sul conto; ugualmente, l'amministratore può prelevare dal conto corrente condominiale i soldi necessari per pagare, in contanti, un fornitore, purché dell'operazioni risulti traccia sul conto stesso.

Il mancato utilizzo del conto corrente per effettuare i pagamenti ai fornitori del condominio rientra tra le gravi irregolarità per le quali è prevista la revoca dell'incarico dell'amministratore per giusta causa.

Amministratore: obbligo della tenuta dei registri contabili

L'obbligo, in capo all'amministratore, di apertura del conto corrente condominiale si sposa con quello (di cui al successivo art. 1130, numero 7, codice civile) a tenore del quale l'amministratore deve curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità.

In quest'ultimo (che può tenersi anche con modalità informatizzate) l'amministratore annota, in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita.

Limite all'uso dei contanti: cosa dice la legge?

Dal primo luglio 2020 e per tutto il 2021, la legge italiana (art. 18 del decreto fiscale 2020 - D.L. n. 124/2019) vieta il pagamento in contanti di importi superiori a duemila euro (1.999,99 euro, per la precisione).

Ciò significa che, al di là dell'ambito condominiale, chiunque debba effettuare un pagamento di importo superiore a tale limite dovrà avvalersi necessariamente della moneta elettronica e pagare con strumenti tracciabili.

Al di sotto di suddetta soglia, si è liberi di adempiere in contanti senza alcun problema.

Si noti bene che il trasferimento superiore al limite di legge, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Sanzioni per pagamenti in contanti oltre i duemila euro

Oltre a modificare i limiti di utilizzo del contante, il decreto fiscale è intervenuto anche sulla disciplina sanzionatoria (art. 63, D. Lgs. n. 231/2007) la quale prevede che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui al paragrafo precedente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Divieto di pagare i fornitori in contanti: come funziona?

Al di fuori di quanto detto sino a questo momento, la legge italiana stabilisce un vero e proprio divieto di pagamento in contanti nei riguardi dei fornitori di servizi organizzati in forma imprenditoriale. Nei confronti di questi ultimi il condominio è tenuto a pagare sempre (a prescindere dal limite dei duemila euro) con moneta elettronica.

Litigiosità condominiale: aspetti comparati

Per la precisione, gli artt. 25-bis e 25-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n 600/1973 (introdotti dal Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193) stabiliscono che il condominio è tenuto all'effettuazione dei pagamenti in favore dei fornitori utilizzando sistemi in grado di garantire la relativa tracciabilità.

La disposizione normativa in esame trova applicazione con riguardo ai soli corrispettivi dovuti a favore degli appaltatori di opere o servizi che svolgono tali attività nell'ambito dell'esercizio di impresa.

L'articolo 25-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n 600/1973, infatti, fa esplicito riferimento solo a prestazioni svolte nell'esercizio di impresa o di attività commerciale non abituale.

Sono quindi esclusi dal novero dei rapporti da definire con modalità di pagamento tracciabili i corrispettivi discendenti dalle prestazioni d'opera professionale, ovvero quelli riconducibili ad attività di lavoro autonomo, prestata anche a titolo occasionale (ad esempio prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri).

Il terminale POS multi conto corrente entra negli studi di amministrazione condominiale

Ad esempio, se il condominio acquista un bene, la norma sull'obbligo di pagare con strumenti tracciabili non trova applicazione; resta tuttavia l'obbligo di far transitare la spesa sul conto corrente.

Sanzioni per pagamento in contanti dei fornitori

La violazione dell'obbligo di pagare con strumenti tracciabili i corrispettivi per prestazioni di appalto di opere o servizi rese dall'appaltatore nell'esercizio d'impresa è punita con la sanzione amministrativa che va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro (art. 11, c. 1, del D.lgs. n. 471/97).

Lavoro nero in condominio: sanzioni

Oltre all'obbligo di tracciabilità, a quello di limite all'utilizzo del contante e a quello che impone sempre di pagare con moneta elettronica i fornitori di servizi, occorre ricordare che il d. lgs. n. 151/2015, in merito al lavoro nero, prevede sanzioni per il datore di lavoro (condominio e amministratore) fino a 36mila euro.

Per la precisione, il datore di lavoro che non stipula un regolare contratto per il suo dipendente rischia sanzioni che partono da una fascia minima di 1.500 - 9.000 euro (se i giorni di impiego effettivo sono meno di 30) e arrivano fino a un massimo di 36.000 euro, se l'impiego effettivo supera i 60 giorni. Queste multe sono riferite a ogni singolo lavoratore.

L'importo varia a seconda dei giorni d'impiego in cui il dipendente ha prestato servizio. Per il lavoratore in nero non sono previste sanzioni, tranne il caso in cui nel caso in cui riceva l'indennità di disoccupazione dall'Inps.

Pagamento senza fattura: conseguenze

C'è poi un altro aspetto da considerare: se l'amministratore paga in nero e in contanti, non riceverà nemmeno la fattura (o la ricevuta fiscale) da parte del fornitore. Cosa accade in questa ipotesi?

Innanzitutto, la prima e più diretta conseguenza è la difficoltà con cui l'amministratore potrà ottenere il pagamento pro quota da parte dei singoli condòmini: in assenza di un documento che attesti la spesa, infatti, i condòmini potrebbero opporsi al pagamento. Occorre però distinguere a seconda del tipo di intervento manutentivo.

In realtà, poiché i lavori affidati al fornitore in genere presuppongono una previa delibera e finanche la stipula di un contratto con quest'ultimo, anche in assenza di fattura o ricevuta fiscale si sarà tenuti al pagamento per via della decisione che ha legittimato l'operato del fornitore.

Qualora invece dovesse trattarsi di spesa inerente all'ordinaria amministrazione effettuata senza previo consenso assembleare (non necessario), allora l'amministratore, per pretendere il pagamento dai condòmini, dovrà necessariamente dimostrare le ricevute e le fatture che attestano l'esborso. In mancanza, non avrà nulla di concreto per dimostrare la spesa effettuata.

A ben vedere, l'art. 1130, nr. 8, c.c., statuisce che l'amministratore ha l'obbligo di conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio. Ciò significa che egli deve conservare anche tutte le fatture inerenti ai lavori in condominio.

Inoltre, l'art. 1130-bis c.c. prevede che l'amministratore sia tenuto a conservare le scritture e i documenti giustificativi per dieci anni dalla data della relativa registrazione e che i condòmini hanno diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. 20 novembre 2001 n. 15159), i condòmini possono chiedere copia delle fatture (e dei documenti in generale), «sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa, non sia contrario ai principi di correttezza ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti».

Ciò vuol dire che il singolo condomino ha sempre diritto ad avere copia della fattura sottostante una determinata voce esposta nel registro di contabilità ovvero nel rendiconto. Ha diritto di farlo durante l'anno, prima dell'esame del rendiconto, in assemblea se tale opportunità è concessa in sede di riunione.

Da tanto deriva che il reiterato rifiuto di mostrare le fatture dei pagamenti ai condòmini può portare ad una richiesta di revoca per gravi irregolarità nella gestione.

In pratica: l'amministratore che paga in nero cioè senza fattura potrebbe non solo avere difficoltà a ottenere i pagamenti da parte dei condòmini, ma potrebbe anche incorrere in responsabilità personale, con conseguente revoca. Tutto ciò si aggiunge, ovviamente, alle sanzioni per il pagamento in contanti e in nero viste sino a questo momento.

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