La vicenda. Due locatrici convengono in giudizio il conduttore per ottenere il pagamento dei canoni dovuti.
Il contratto concluso tra le parti nel 2012 non è stato registrato, l'inquilino si è rivolto all'Agenzia delle Entrate e, come previsto dalla legge allora vigente, ha corrisposto una cifra pari al triplo della rendita catastale. Naturalmente si tratta di un importo inferiore a quello statuito contrattualmente.
Le proprietarie ritengono illegittima tale condotta e chiedono la condanna al pagamento della differenza tra quanto pattuito e quanto corrisposto.
Il conduttore si difende sostenendo di aver osservato la disciplina prevista dall'art. 3, commi 8 e 9, del d. lgs 23/2011 (legge della "cedolare secca").
La norma in commento, infatti, consentiva all'inquilino, che denunciava il contratto locatizio in nero, di ottenere una significativa riduzione del canone.
Le locatrici eccepiscono che la suddetta norma sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima [1] ed insistono per ottenere il canone completo a far data dalla sentenza della Consulta. Vediamo cosa ha deciso il giudice romano.
Norme in materia di locazione e registrazione del contratto. Per comprendere la pronuncia in commento, occorre avere un quadro chiaro della disciplina normativa di riferimento. Di seguito vengono indicate le norme che il giudice ha impiegato per giungere alla decisione della fattispecie:
- L'art. 1 c. 346 della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) statuisce che i contratti di locazione sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
- L'art. 3, commi 8 e 9, del d. lgs 23/2011 (legge sulla "cedolare secca") dichiarato costituzionalmente illegittimo nel 2014, consentiva al conduttore, che faceva emergere un contratto non registrato, di corrispondere un canone pari al triplo della rendita catastale (cosiddetto "contratto catastale").
- L'art. 13 della legge 431/1998 come sostituito dall'art. 1 comma 59 legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) tutela gli inquilini che dal 2011 (anno di entrata in vigore dell'art. 3 comma 8 del d. lgs 23/2011) al 16 luglio 2015 (data della pronuncia di incostituzionalità n. 169/2015) hanno versato un corrispettivo pari al triplo della rendita catastale.