Per fronteggiare la recente emergenza epidemiologica che sta colpendo il nostro Paese ormai da diverse settimane, il Governo Conte ha varato diverse misure per gestire le numerose scadenze e adempimenti in materia tributaria.
Si tratta nella maggior parte di casi di provvedimenti finalizzati a rinviare o a dilazionare le scadenze fiscali, al fine di garantire il più facile rispetto delle misure di contenimento e dare un po' di respiro a famiglie e, più in generale, a contribuenti in questo momento di grave difficoltà.
In altri e residuali casi, gli interventi dell'Esecutivo riconoscono forme di sostentamento e di assistenza, attraverso il riconoscimento di bonus erogati dagli Enti di previdenza sociale.
Talune misure trovano applicazione anche in ambito condominiale.
Nella prima e più cospicua categoria di misure rientrano le numerose proroghe per i versamenti delle imposte concesse dagli ultimi Decreti.
In particolare, l'ultimo provvedimento emesso in ordine di tempo, c.d. Decreto Liquidità (Decreto 8 aprile 2020, n. 23) ha stabilito la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
Tale sospensione è disciplinata dall'art. 18, del Capo IV, relativo alle Misure fiscali e contabili, rubricato "Sospensione dei versamenti tributari e contributivi" che, in sostanza, sulla falsariga del precedente Decreto Cura Italia, ha previsto per talune categorie di soggetti e a determinate condizioni (essenzialmente legate al fatturato), un rinvio di versamenti aventi natura fiscale e previdenziale.
Ambito di applicazione soggettivo della sospensione dei versamenti
Da un punto di vista soggettivo la norma individua, in linea generale, quali destinatari della prevista sospensione dei versamenti tributari e previdenziali, i contribuenti esercenti attività di impresa, arti e professioni.
Tale previsione normativa trova, in linea di principio, applicazione anche nei riguardi dell'amministratore di condominio in quanto professionista, a condizione che abbiano subìto una effettiva riduzione di fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto al fatturato conseguito, nelle stesse mensilità, nel corso del periodo di imposta 2019.
Una prima categoria di soggetti che potrà beneficiare dello stop dei versamenti, previsto dall'art. 18 del Decreto Liquidità è rappresentata da tutti coloro i quali, nell'esercizio precedente, abbiano realizzato ricavi o compensi in misura non superiore a euro 50 milioni di euro.
Per tali categorie di soggetti è prevista la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020, relativa a:
- ritenute per lavoro dipendente e assimilato, nonché trattenute relative alle addizionali regionali e comunali;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.
La possibilità di usufruire del rinvio dei versamenti tributari e previdenziali è subordinata a una specifica condizione: occorre che la riduzione del fatturato sia almeno pari al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020, rapportati con i mesi di marzo e aprile dell'esercizio precedente.
La seconda categoria di soggetti che possono usufruire della sospensione dei pagamenti riguarda i contribuenti che abbiano dichiarato un fatturato superiore a 50 milioni di euro, nel precedente periodo di imposta.
Per tali contribuenti è prevista la medesima sospensione dei termini per il versamento, ma cambia la condizione: la riduzione dei ricavi, registrata nei mesi di marzo e aprile 2020, deve essere pari ad almeno 50%, rispetto alle stesse mensilità della precedente annualità di imposta.
Profili applicativi della sospensione dei versamenti
Il termine per i versamenti tributari e previdenziali sospesi per effetto dell'art. 18 del Decreto Liquidità è fissato (salvo eventuali ulteriori proroghe) al prossimo giugno 2020, in un'unica soluzione o in un massimo di cinque rate costanti di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Nessun rimborso è previsto per eventuali versamenti già effettuati.
La norma de qua, oltre a prevedere la sospensione dei pagamenti, al comma 9 stabilisce che INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate debbano attivarsi per garantire una non meglio precisata attività di "controllo" del rispetto dei limiti di fatturato e delle percentuali di diminuzioni dei ricavi per accedere al rinvio dei versamenti.
Sul punto, salvo eventuali e specifiche Circolari attuative, la norma riserva (almeno sulla carta) un ampio potere di regolamentazione e controllo ai singoli Enti.
Per completezza, con riferimento ai versamenti relativi all'Imposta sul valore aggiunto (IVA), con esclusivo riferimento ai contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è prevista la sospensione relativa ai versamenti in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che abbiano registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020, rapportati con i mesi di marzo e aprile dell'esercizio precedente.
Diversamente dagli altri versamenti per tali contribuenti la sospensione dei pagamenti in materia di IVA non è previsto un limite minimo di ricavi conseguiti.