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Mario Pessina

Affitto in nero: all’inquilino la restituzione delle somme maggiori

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Legge di Stabilità 2016 schierata contro gli affitti in nero non registrati: se il “prezzo” dell’affitto è superiore a quanto risulta dal contratto scritto e registrato, l’ulteriore accordo è nullo e il conduttore può farsi restituire le somme pagate in più.

Lotta senza indulgenze agli affitti in nero: dal 2016, tutti gli accordi sottobanco tra padrone di casa e inquilino volti a garantire al primo un canone di locazione superiore a quello formalmente indicato nel contratto scritto e registrato saranno nulli e il conduttore avrà la possibilità – entro sei mesi dalla scadenza del contratto e riconsegna dell’abitazione – di farsi restituire dal proprietario le somme in più pagate. È quanto prevede un emendamento alla Legge di Stabilità del 2016, che verrà approvata in questi giorni dalle Camere.

 

Il Governo cerca, così, di rimediare alle due sentenze della Corte Costituzionale [1] che hanno cancellato la possibilità, per l’inquilino “in nero”, di denunciare all’Agenzia delle Entrate il contratto di affitto non registrato e ottenere, come premio, la conversione del contratto in uno a canone concordato della durata di 4+4 anni [2].

 

Se sopravvivrà all’esame della Camera e del Governo, l’emendamento porterà una mini rivoluzione nel mondo delle locazioni. Viene così introdotta [3] una norma con due tipi di sanzioni per il caso di affitti non scritti oppure scritti ma non registrati:

 

– la prima è la nullità di ogni accordo “volto a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto”;

 

– la seconda è il diritto dell’inquilino alla restituzione di quanto da lui versato in più rispetto a quanto indicato nel contratto registrato; la richiesta va fatta entro sei miei dalla riconsegna dell’immobile locato.

 

La stessa norma vale sia per i contratti di affitto a canone libero, che per quelli a canone concordato.

 

Il vero problema sarà la prova: diventa infatti difficilissimo, per il conduttore, dimostrare di aver dato al padrone di casa la “maggiorazione” sul canone indicato in contanti se il passaggio del denaro è avvenuto in contanti e quindi senza un documento che tracci tale pagamento.

 

Il locatore dovrà comunicare la registrazione della locazione all’amministratore di condominio entro 60 giorni.

 

L’emendamento prevede, inoltre, la nullità dei patti che derogano ai limiti di durata dei contratti previsti dalla legge [3].

 

Infine, quando il contratto (libero o concordato) non sia stato registrato, l’inquilino può chiedere in Tribunale che da subito la locazione venga ricondotta ai termini di legge [4]; se si tratta di contratto a canone concordato, a decidere l’importo dell’affitto sarà il giudice.

 

[1] C. Cost. sent. nn. 50/2014 e 169/2015.

[2] co. 8 e 9 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/2011.

[3] Nella legge 431/98.

[4] Art. 1 della legge 431/98.

 

https://www.condominioweb.com/se-il-conduttore-paga-parte-del-canone-in-nero.13111

vale anche per contratti di locazione firmati prima del 2016?per un contatto non prorogato dal 2005 al 2014 che succede?

Ma tutto cio' era già previsto nella legge 431/98

 

- - - Aggiornato - - -

 

Art. 13.

(Patti contrari alla legge).

 

1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

 

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

 

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

 

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.*

 

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresí richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresí consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

 

6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

Il locatore dovrà comunicare la registrazione della locazione all’amministratore di condominio entro 60 giorni
E quesa,

da dove salta fuori???

 

Gli amministratori di condominio, dovranno diventare poliziotti?? (o spioni?)

E quesa,

da dove salta fuori???

 

Gli amministratori di condominio, dovranno diventare poliziotti?? (o spioni?)

 

Lelle di stabilità 2016.... se sarà votata dal parlamento

E quesa,

da dove salta fuori???

 

Gli amministratori di condominio, dovranno diventare poliziotti?? (o spioni?)

... magari è per l'obbligo del locatore riguardo l'aggiornamento dell'anagrafe condominiale.

Ma tutto cio' era già previsto nella legge 431/98

 

- - - Aggiornato - - -

 

Art. 13.

(Patti contrari alla legge).

 

1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

 

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

 

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

 

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.*

 

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresí richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresí consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

 

6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

In parole povere,il locatore mi deve ritornare indietro i soldi degli aumenti degli ultimi anni?

... l'obbligo del locatore riguardo l'aggiornamento dell'anagrafe condominiale

eh, va bèh...

ma fino ad oggi si diceva che i compiti di un Amministratore di Condominio,

erano limitati alle parti a comune,

non dentro le singole unità...

 

A leggerla così brevemente,

sembrarebbe proprio una ricerca a chi fa la spia o il delatore, come la Stasi nella exgermania dell'ovest

eh, va bèh...

ma fino ad oggi si diceva che i compiti di un Amministratore di Condominio,

erano limitati alle parti a comune,

non dentro le singole unità...

 

A leggerla così brevemente,

sembrarebbe proprio una ricerca a chi fa la spia o il delatore, come la Stasi nella exgermania dell'ovest

vero, però l'art.1130 dice che

 

" L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve ...

...

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

... "

le generalità dei singoli proprietari

e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento

Chi siano i proprietari, è chiaro e pacifico...

ma gli Inquilini, tra quali categorie rientrerebbero?

(non lo so, sto chiedendo...)

Scusate.vorrei una risposta alla mia ultima domanda

Se il tuo contratto di locazione prevede un canone mensile inferiore a quello che hai sempre pagato puoi chiedere il rimborso se hai le ricevute di quanto effettivamente pagato oppure hai la prova avendo pagato con bonifico o assegno.

Ma se il tuo locatore ti ha fatto un contratto per 200 mensili e poi ti rilascia ricevute per 300 mensili è proprio un imbecille.

Se invece il locatore non è un imbecille....

Scusate.vorrei una risposta alla mia ultima domanda
Scusa,

ma quale era la tua domanda ?

 

Hai scritto:

"vale anche per contratti di locazione firmati prima del 2016?"

 

ma se non spieghi meglio quale sia la situazione... sarà ben difficile tirare ad indovinare...

 

forse avevi scritto più di un Post in questi ultimi giorni,

ma non è che per rispondere alla tua domanda ci si deve mettere a scrutare tutto il Forum per risponderti...

è nel tuo stesso interesse presentare la cose nalla maniera più chiara possibile

 

Per rimanere in questo Topic,

verrebbe da dire che tutto quanto era già presente nel nostro ordinamento,

dal 1998 e dal 2012,

nulla di nuovo,

quindi o il giornalista non sapeva cosa riportare,

oppure i nostri governanti ne sanno meno di noi governati...

eh, va bèh...

ma fino ad oggi si diceva che i compiti di un Amministratore di Condominio,

erano limitati alle parti a comune,

non dentro le singole unità...

 

A leggerla così brevemente,

sembrarebbe proprio una ricerca a chi fa la spia o il delatore, come la Stasi nella exgermania dell'ovest

La Stasi era nella Germania Democratica (ossia Germania Est )

Scusa,

ma quale era la tua domanda ?

 

Hai scritto:

"vale anche per contratti di locazione firmati prima del 2016?"

 

ma se non spieghi meglio quale sia la situazione... sarà ben difficile tirare ad indovinare...

 

forse avevi scritto più di un Post in questi ultimi giorni,

ma non è che per rispondere alla tua domanda ci si deve mettere a scrutare tutto il Forum per risponderti...

è nel tuo stesso interesse presentare la cose nalla maniera più chiara possibile

 

Per rimanere in questo Topic,

verrebbe da dire che tutto quanto era già presente nel nostro ordinamento,

dal 1998 e dal 2012,

nulla di nuovo,

quindi o il giornalista non sapeva cosa riportare,

oppure i nostri governanti ne sanno meno di noi governati...

non capisco cosa c'è da non capire,io avevo un contratto di locazione registrato nel 2001,che risulta registrato fino al 2005.Dal 2005 in poi fino al 2014 non risulta fatta la proroga ogni 4 anni,in tutti questi anni ho pagato il mod f23,e il proprietario mi ha aumentato l'affitto di 60€ in 9 anni,(con l'adeguamento istat).mi ha spedito pure 3 sfratti in 9 anni,che non poteva fare,visto il fatto del contratto.perciò in tutto questo lui mi deve dare qualche cosa di danni?e gli aumenti li poteva fare?

PS:dall'anno scorso ho stipulato un nuovo contratto,ma questo non c'entra.

Affitto in nero, a volte pagato con bonifico. L'inquilino pretende una buona uscita. Come comportarsi?

Tu sei il locatore ed hai incassato affitti in nero versati anche con bonifico?

Autodenunciati per le cifre non dichiarate, paga le tasse e le sanzioni dovute e non cedere al ricatto dell'inquilino.

Buongiorno a tutti, ma questa nuova legge di stabilità sugli affitti in nero è stata votata? Se si in quale modalità si può chiedere il rimborso delle somme maggiori? L' inquilino rischia qualcosa? Grazie.

, ma questa nuova legge di stabilità sugli affitti in nero è stata votata?
La legge di stabilità è stata approvata..

ma non mi sembra abbia chi sa mai quale mai novità, che non fossero già in vigore anche prima, a cosa ti riferisci di preciso ?

, come la Stasi nella exgermania dell'ovest La Stasi era nella Germania Democratica (ossia Germania Est ) CAVAL dietro la lavagna 5 in storia moderna :wallbash:

http: //www. laleggepertutti.it/]

l’Agenzia delle Entrate potrà riscuotere, in via coattiva, l’imposta solo nei confronti del proprietario dell’appartamento

e non all’inquilino il quale non subirà alcuna conseguenza fiscale per il caso di contratto non scritto o non registrato (“in nero”).

 

Quanto ho ricopiato da quel sito web (laleggepertutti) mi pare che sia una libera interpretazione di chi ha scritto quel trafiletto.

Dovrebbero porre maggior attenzione, nel riconoscere ciò che è scritto nero su bianco nel testo della Norma, distinguerlo meglio da quelle che sonoi invece le loro personali considerazioni e loro personali consigli... (magari autorevoli e forse sensate ma pur sempre personali)

La legge di stabilità è stata approvata..

ma non mi sembra abbia chi sa mai quale mai novità, che non fossero già in vigore anche prima, a cosa ti riferisci di preciso ?

Ciao, grazie per la risposta

, volevo sapere in che modo si potesse chiedere al proprietario il rimborso delle somme maggiori versate rispetto al canone di affitto registrato.

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