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Nomina dell'amministratore, nessuna nullità se manca il riferimento alla formazione e all'onorabilità

Il certificato di aggiornamento o di formazione iniziale servono ma non devono essere indicati all'atto della nomina.
Avv. Alessandro Gallucci 

La legge non impone all'amministratore di allegare ai documenti da comunicare all'assemblea all'atto della nomina i certificati di formazione iniziale ed aggiornamento né quelli di onorabilità.

In assenza di una specifica disposizione in tal senso la nomina dell'amministratore non seguita da questo adempimento resta pienamente valida ed efficace, anche ai sensi del secondo comma dell'art. 1129 c.c. che si riferisce ad altri documenti.

Questa, in sintesi la conclusione cui è giunta la Corte di Appello de L'Aquila con la sentenza n. 862 del 7 giugno 2021.

La pronuncia merita attenzione in quanto segnala un'interpretazione di una norma, il secondo comma dell'art. 1129 c.c., che molti addetti ai lavori avevano indicato quale addentellato normativo che impone all'amministratore tutta una serie di allegazioni documentali al momento della nomina.

Nomina dell'amministratore e formazione, il caso

Una condòmina impugnava una delibera assembleare lamentando, tra le altre cose, la nullità della nomina dell'amministratore perché questi all'atto della nomina non aveva indicato il possesso dei requisiti di formazione e di onorabilità.

La causa è arrivata in sede d'appello anche perché a dire dell'attrice il Tribunale di primo grado non aveva scrutinato la sua domanda sul punto.

Da qui il gravame che in merito all'argomento si è risolto con una sentenza di rigetto.

Nomina dell'amministratore e formazione, quali requisiti

L'art. 71-bis disp. att. c.c. introdotto nelle disposizioni attuative dalla legge n. 220 del 2021 impone a chi vuole assumere incarichi di amministratore condominiale la necessità di possedere determinati requisiti.

La dottrina li ha così classificati

  • requisiti di onorabilità (es. assenza di condanne definitive per delitti contro il patrimonio);
  • requisiti minimi culturali (es. diploma di scuola superiore di secondo grado, per chi ha iniziato ad assumere incarichi a far data dal 18 giugno 2013);
  • requisiti di formazione iniziale e periodica (necessità di aver frequentato un corso di formazione iniziale per chi ha iniziato ad assumere incarichi a far data dal 18 giugno 2013 e per tutti necessità di aggiornamento annuale).

Non è chiaro quale siano la conseguenza dell'assenza di questi requisiti: la perdita di quelli di onorabilità in corso di mandato ne fa seguire l'immediata cessazione dell'incarico.

L'assenza di quelli culturali e di formazione non è esplicitata e si contendono il campo la tesi, più rigorista, di un'ipotesi di nullità della nomina per assenza dei requisiti e quella, meno rigorosa, della mera annullabilità della delibera.

Nessuna prova dei requisiti professionali dell'amministratore? Delibera annullabile.

Di certo c'è, la realtà concreta lo dimostra, che tanti, tantissimi amministratori, ogni anno all'atto della nomina o del suo rinnovo, allegano alla delibera de quo tutto un insieme di documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 71-bis disp. att. c.c.

Così non aveva fatto quell'amministratore abruzzese che vedeva anche per queste ragioni contestata la delibera del condominio da lui gestito nel caso risolto dalla sentenza n. 862.

Nomina dell'amministratore e formazione, la soluzione della Corte de L'Aquila

Il riferimento normativo dell'obbligo di allegazione appena indicato è da molti individuato nell'art. 1129, secondo comma, c.c. a mente del quale "all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata".

Per molti i requisiti di cui all'art. 71-bis disp. att. c.c. sono dati professionali.

Non così per la Corte di Appello de L'Aquila che sul punto osserva che il citato secondo comma "nel quale non è comunque prevista la necessità di indicare la ricorrenza ovvero la permanenza dei requisiti di cui all'art. 71 bis disp. att. c.c., non sanziona con la nullità l'omissione delle informazioni previste nella stessa disposizione" (App. Aquila 7 giugno 2021 n. 862).

Evidentemente, ci pare di poter concludere, i dati professionali sono altri: i recapiti, l'eventuale polizza professionale, l'indirizzo dello studio, ecc.

Ricordiamo, comunque, che anche considerando non dovuta la necessità di allegazione e che la sua mancanza, cosa più significativa non è causa di nullità della delibera - per la Corte abruzzese, s'intende - ciò non vuol dire che non sia buona norma avere sempre la possibilità di dimostrare la ricorrenza dei requisiti o quanto meno - seppur non possa utilizzarsi la formula dell'autocertificazione - di attestare con dichiarazione propria che si posseggono i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di amministratore condominiale.

Aggiornamento amministratori condominio, ad oggi nessuna deroga

Sentenza
Scarica App. Aquila 7 giugno 2021 n. 862
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