#1 Inviato 9 Gennaio, 2016 Salve, è cambiato l'anno ma i problemi sono gli stessi Vorrei un parere e chiarimento su un argomento che riguarda la nomina dell'amministratore. Io sono convinto, anche dopo aver letto vari post su questo forum, che per eleggere un amministratore ci volevano voti a favore di tante teste (comprese le deleghe) che rappresentino la metà dei condomini, e cinquecento millesimi. Ora leggendo l'articolo 1129 C.C. dice che " quindi, da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (vedi secondo comma art. 1136 del c.c.)" Faccio un esempio: in una riunione in cui partecipano 2/3 dei proprietari con settecento millesimi, viene nominato un amministratore con la metà dei partecipanti ( 1/3 +1 dei proprietari) e 501 millesimi, la nomina è regolare o no? Grazie
#2 Inviato 9 Gennaio, 2016 serve la maggioranza dei condomini presenti in assemblea anche se per delega (intervenuti) che rappresentino almeno 500/1000. ps: per "partecipanti" si intende "partecipanti al condomìnio" quindi "condòmini". per quelli presenti in assemblea si parla di "intervenuti" o "presenti"
#3 Inviato 9 Gennaio, 2016 serve la maggioranza dei condomini presenti in assemblea anche se per delega (intervenuti) che rappresentino almeno 500/1000. OK grazie, ero convinto diversamente
#4 Inviato 9 Gennaio, 2016 serve la maggioranza dei condomini presenti in assemblea anche se per delega (intervenuti) che rappresentino almeno 500/1000. ps: per "partecipanti" si intende "partecipanti al condomìnio" quindi "condòmini". per quelli presenti in assemblea si parla di "intervenuti" o "presenti" Buona sera,potresti fare un esempio tra i due?Grazie.
#5 Inviato 9 Gennaio, 2016 Buona sera,potresti fare un esempio tra i due?Grazie.Paul ha già ben spiegato cosa sono i partecipanti e gli intervenuti, provo a spiegare con altre parole; - i partecipanti al condominio sono tutti i proprietari di u.i. nello stabile, ovvero i condomini che rappresentano i 1000/1000 (--> 1° comma art. 1136 cc), ovvero tutti quelli che hanno diritto a far parte dell'assemblea e che vengono convocati. - gli intervenuti, sono i condomini all'assemblea, ovvero presenti alla riunione fisicamente o per delega è indifferente (--> 2° comma art. 1136 cc), gli assenti che non hanno delegato nessuno evidentemente non possono far parte degli intervenuti cc Art. 1136. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni. 1° comma - L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. 2° comma - Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
#6 Inviato 9 Gennaio, 2016 Partecipanti ovvero i condomini che formano il condominio . Intervenuti o presenti condomini che partecipano fisicamente o per delega all'assemblea .