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brancaleone

Validità nomina amministratore - la nomina è regolare o no?

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Salve, è cambiato l'anno ma i problemi sono gli stessi

 

Vorrei un parere e chiarimento su un argomento che riguarda la nomina dell'amministratore.

Io sono convinto, anche dopo aver letto vari post su questo forum, che per eleggere un amministratore ci volevano voti a favore di tante teste (comprese le deleghe) che rappresentino la metà dei condomini, e cinquecento millesimi.

Ora leggendo l'articolo 1129 C.C. dice che " quindi, da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (vedi secondo comma art. 1136 del c.c.)"

Faccio un esempio: in una riunione in cui partecipano 2/3 dei proprietari con settecento millesimi, viene nominato un amministratore con la metà dei partecipanti ( 1/3 +1 dei proprietari) e 501 millesimi, la nomina è regolare o no?

Grazie

serve la maggioranza dei condomini presenti in assemblea anche se per delega (intervenuti) che rappresentino almeno 500/1000.

 

ps: per "partecipanti" si intende "partecipanti al condomìnio" quindi "condòmini".

per quelli presenti in assemblea si parla di "intervenuti" o "presenti"

serve la maggioranza dei condomini presenti in assemblea anche se per delega (intervenuti) che rappresentino almeno 500/1000.

OK grazie, ero convinto diversamente

serve la maggioranza dei condomini presenti in assemblea anche se per delega (intervenuti) che rappresentino almeno 500/1000.

 

ps: per "partecipanti" si intende "partecipanti al condomìnio" quindi "condòmini".

per quelli presenti in assemblea si parla di "intervenuti" o "presenti"

Buona sera,potresti fare un esempio tra i due?Grazie.

Buona sera,potresti fare un esempio tra i due?Grazie.
Paul ha già ben spiegato cosa sono i partecipanti e gli intervenuti, provo a spiegare con altre parole;

 

- i partecipanti al condominio sono tutti i proprietari di u.i. nello stabile, ovvero i condomini che rappresentano i 1000/1000 (--> 1° comma art. 1136 cc), ovvero tutti quelli che hanno diritto a far parte dell'assemblea e che vengono convocati.

- gli intervenuti, sono i condomini all'assemblea, ovvero presenti alla riunione fisicamente o per delega è indifferente (--> 2° comma art. 1136 cc), gli assenti che non hanno delegato nessuno evidentemente non possono far parte degli intervenuti

 

cc Art. 1136. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

1° comma - L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

2° comma - Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Partecipanti ovvero i condomini che formano il condominio .

 

Intervenuti o presenti condomini che partecipano fisicamente o per delega all'assemblea .

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