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Omessa verbalizzazione dei nominativi dei condomini favorevoli alla nomina dell'amministratore. Nullità della delibera?

La mancata indicazione dei condomini favorevoli alla nomina dell'amministratore: quali conseguenze?
Avv. Giuseppe Zangari - Foro di Padova 

Il Tribunale di Rovigo esamina alcune lacune e/o imprecisioni inerenti la compilazione di un verbale assembleare e dichiara la nullità della delibera ritenendo che la mancata indicazione dei condomini favorevoli alla nomina dell'amministratore, con le relative carature millesimali, impedisca di verificare il raggiungimento del quorum deliberativo, con conseguente antidemocraticità della decisione condominiale.

Il verbale assembleare è impugnabile fintanto che non è stato comunicato.

La vicenda. L'impugnazione si fonda su cinque motivi inerenti le informazioni che, a parere dell'attore, dovrebbero essere presenti nel verbale di assemblea: errata e/o omessa indicazione dei delegati alla rappresentanza dei condomini; omessa indicazione dei votantila nomina del presidente dell'assemblea nonché della "qualifica" in base alla quale questiha preso parte alla riunione; omessa verbalizzazione del numero e del nominativo dei condomini favorevoli alla nomina dell'amministratore, oltre che delle relative carature millesimali; superamento del limite alla delega, risultando fisicamente presenti due condomini a fronte di un delegato alla rappresentanza di tre condomini; infine, mancata approvazione delle tabelle millesimali, che si sarebbero dovute modificare in conseguenza di alcune alienazioni di beni.

La sentenza. Il Tribunale analizza puntualmente le doglianze attoree, ritenendole solo parzialmente fondate (Trib. Rovigo n. 136/2016).

Con riferimento al primo motivo il Giudice rodigino ritiene che la mancata indicazione dei deleganti nel verbale assembleare sia stata "sanata" mediante la produzione in giudizio delle relative deleghe sottoscritte dai condomini: "In assenza di norme formali circa il preciso contenuto del verbale di assemblea del condominio, rende necessario un esame complessivo dell'atto.

In ogni caso, è dirimente la produzione in giudizio, ad opera dei convenuti costituiti, delle deleghe sottoscritte proprio dai due delegati".

E' invece ritenuta illegittima la nomina del presidente dell'assemblea, dal momentoche "Nel verbale viene riportato, in forma impersonale che viene nominato Presidente il sig. _ ma nessuna indicazione viene riferita su chi l'abbia votato: se c'è stata unanimità non si comprende il motivo per cui tale dato essenziale non sia stato riportato".

Tribunale accoglie pure l'eccezione inerente la nomina dell'amministratore.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Trib. Rovigo sent. n. 136/2016
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