Se l'assemblea condominiale delibera che ai lavori di rifacimento nell'appartamento deve provvedere la compagnia assicuratrice, l'amministratore non può disattendere tale decisione.
Il Tribunale di Roma(sentenza depositata 02 febbraio 2017 n. 1971) ha precisato che l'amministratore del condominio non può disattendere la deliberazione assunta dall'assemblea, sottraendosi cosi ai vincoli dalla stessa discendenti. Di conseguenza, i l professionista può sollecitare ripensamenti o dimettersi, se è in disaccordo, ma non disattendere la decisione per cui i lavori spettano all'assicurazione.
La natura giuridica delle deliberazioni condominiali, viene dalla dottrina e dalla giurisprudenza, individuata principalmente sulla base dell'oggetto della deliberazione stessa.
Inequivocabile il legame mai totalmente confutato che vi è tra, diritto reale esclusivo – condominio- manifestazione di volontà dell'assemblea condominiale, caratterizzato dalla natura reale del suo presupposto.
Pertanto diremo che il verbale assembleare ha la funzione strumentale di rappresentare il procedimento formativo della volontà assembleare.
Posto che la delibera costituisce un atto unilaterale e plurisoggettivo, la natura della delibera condominiale costituisce, procedendo da genere a specie, quello che è chiamato un atto collegiale, diverso dai c.d. Atti collettivi.
Il dovere giuridico del condominio. Il dovere di risarcire i danni da parte del condominio nei confronti di terzi discende dalla legge, sicché l'assolvimento dello stesso rientra fra i compiti istituzionali dell'amministratore.
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