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Nullita' delibera nomina amministratore

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Dopo l'entrata in vigore della riforma vale quanto detto dall'art. 1129, quattordicesimo comma, c.c. a mente del quale "l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta".

 

Durante l'assemblea è stato riconfermato il vecchio amministratore il quale ha accettato e ringraziato senza specificare il suo compenso.

 

Vi chiedo la delibera è nulla?

 

Grazie

Dopo l'entrata in vigore della riforma vale quanto detto dall'art. 1129, quattordicesimo comma, c.c. a mente del quale "l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta".

 

Durante l'assemblea è stato riconfermato il vecchio amministratore il quale ha accettato e ringraziato senza specificare il suo compenso.

 

Vi chiedo la delibera è nulla?

 

Grazie

se è stato confermato il precedente amministratore saranno valide le condizioni precedentemente accettate.

E’ nulla la delibera che abbia confermato nella sua carica l’amministratore che non abbia presentato all’ assemblea uno specifico e dettagliato preventivo relativo al proprio compenso, limitandosi a richiamare l’importo già percepito per la precedente gestione.

 

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con la recente sentenza n. 4294 del 5 aprile 2016, pronunciandosi in merito all’applicazione del nuovo disposto di cui all’art. 1129, terzultimo comma, c.c. in tema di trasparenza della gestione condominiale. La disposizione in questione, infatti, dispone che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, debba specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

 

PAUL come la mettiamo?

E’ nulla la delibera che abbia confermato nella sua carica l’amministratore che non abbia presentato all’ assemblea uno specifico e dettagliato preventivo relativo al proprio compenso, limitandosi a richiamare l’importo già percepito per la precedente gestione.

 

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con la recente sentenza n. 4294 del 5 aprile 2016, pronunciandosi in merito all’applicazione del nuovo disposto di cui all’art. 1129, terzultimo comma, c.c. in tema di trasparenza della gestione condominiale. La disposizione in questione, infatti, dispone che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, debba specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

 

PAUL come la mettiamo?

bisognerebbe leggere tutto il processo, potrebbe essere che questo amministratore non aveva mai presentato un suo preventivo, nemmeno al momento della prima nomina, e questo giustificherebbe la sentenza.

L'ordinanza in esame sospende per l'appunto l'efficacia della delibera, prospettando l'accoglimento delle tesi del ricorrente nella successiva fase di merito(Trib. Roma 15.6.2016).

 

=> Ecco perchè il compenso extra non può essere inserito nel rendiconto

 

In particolare, il Tribunale applica alla lettera il testo dell'art. 1129, comma 14 c.c., come riformato dalla l. 220/2012 (“L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”), e ritiene, pertanto, priva di pregio la su esposta eccezione del condominio, affermando che “quanto alla nomina dell'amministratore, che la stessa sia illegittima perché non accompagnata dalla indicazione del compenso, come espressamente prescritto dalla legge, a nulla valendo la circostanza che sia noto quell'anno precedente in ragione sia del fatto che lo stesso può variare, sia del fatto che la novella legislativa è stata chiara nel prevedere detta indicazione come necessaria a pena di nullità”.

 

=> Il preventivo dell'amministratore, come valutarlo?

 

Quello che, a prima vista, appare un inutile formalismo - specie qualora, come nel caso in esame, il compenso sia il medesimo dell'anno precedente – rischia invece per inficiare la validità della delibera in ossequio a una maggiore trasparenza e chiarezza degli atti del condominio.

 

=> Il compenso dell'amministratore

 

Quanto poi al requisito del periculum in mora il Giudice capitolino fa leva sul fatto che l'amministratore costituisce il tramite del condominio con i terzi, dal che l'accertamento del difetto di nomina porterebbe a conseguenze di certo pregiudizievoli rispetto agli atti compiuti medio tempore dal professionista: “ritenuto che in ordine a tale profilo sussista il requisito del periculum in mora atteso che la gestione dei beni comuni nei suoi variegati aspetti, anche connessi con la tutela di diritti personali e non patrimoniali, non possa che essere affidata ad un soggetto validamente officiato dall'assemblea”.

 

La delibera è dunque sospesa e, senza avere la presunzione di anticipare la pronuncia di merito, sarà verosimilmente dichiarata nulla.

 

Fonte /compenso-amministratore-di-condominio.12820#ixzz4WgZAP2yshttps://www.condominioweb.com/compenso-amministratore-di-condominio.12820#ixzz4WgZAP2ys

https://www.condominioweb.com

 

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COME MI DEVO REGOLARE ? Bisogna richiede un'assemblea per la rinomina? grazie

anche se fosse nulla la conferma dell'amministratore, questi resterebbe comunque in carica in prorogatio

Appunto!! allora cosa bisogna fare? non lo si può lasciare in prorogatio siccome noi condomini non conosciamo le norme e ci fidiamo di chi ci amministra come dobbiamo comportarci visto che la delibera è nulla?

 

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JOSEFAT cosa ci consigli?

E’ nulla la delibera che abbia confermato nella sua carica l’amministratore che non abbia presentato all’ assemblea uno specifico e dettagliato preventivo relativo al proprio compenso, limitandosi a richiamare l’importo già percepito per la precedente gestione.

 

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con la recente sentenza n. 4294 del 5 aprile 2016, pronunciandosi in merito all’applicazione del nuovo disposto di cui all’art. 1129, terzultimo comma, c.c. in tema di trasparenza della gestione condominiale. La disposizione in questione, infatti, dispone che l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, debba specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

 

PAUL come la mettiamo?

la mettiamo che se qualcuno impugnerà la delibera si arriverà ad un giudizio che potrebbe comunque essere diverso da quello richiamato perchè magari le condizioni della situazione non sono le stesse.

poi si può andare in appello e poi anche in cassazione ...

se è una questione concreta di sfiducia nell'amministratore si fa prima e si spende meno a chiedere assemblea con revoca e nomina di uno nuovo.

comunque resta in proroga con tutti i poteri fino a nomina di uno nuovo.

se volete continuare a farvi rappresentare dall'attuale amministratore, non dovete fare nulla. Se volete cambiare amministratore dovete inviare allo stesso una richiesta di convocazione di assemblea straordinaria con odg. revoca amministratore e nomina nuovo amministratore, con le modalità previste dall'art. 66 Dacc.

 

art. 66

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

in base all'art. 66 dacc minimo 2 condomini che rappresentino 1/6 del valore millesimale possono chiedere all'amministratore di convocare assemblea con un preciso odg (nomina nuovo amministratore) da tenersi entro una certa data (indicatela).

se entro 10gg non c'è alcuna convocazione, pitete autoconvocarvi con le stesse modalità con cui lo fa l'amministratore e deliberare in merito.

PAUL l'art. 1129, comma 14 c.c. è molto chiaro la nomina è NULLA!! una delibera nulla non si impugna in quanto NULLA!! non ANNULLABILE.

PAUL l'art. 1129, comma 14 c.c. è molto chiaro la nomina è NULLA!! una delibera nulla non si impugna in quanto NULLA!! non ANNULLABILE.

la delibera anche se nulla va comunque impugnata, soltanto che non bisogna rispettare il termine dei 30 gg. in pratica si può impugnare senza limiti di tempo.

PAUL l'art. 1129, comma 14 c.c. è molto chiaro la nomina è NULLA!! una delibera nulla non si impugna in quanto NULLA!! non ANNULLABILE.

la delibera nulla deve anch'essa essere impugnata.

a differenza della delibera annullabile non c'è il limite dei 30 giorni (dall'assemblea o dal ricevimento del verbale) e può essere impugnata a qualsiasi distanza di tempo.

se non raggiungo 1/6 del valore dell'immobile devo tenermi un amministratore illeggittimo?

è vergognoso.

se non raggiungo 1/6 del valore dell'immobile devo tenermi un amministratore illeggittimo?

è vergognoso.

se nessuno vuole impugnare o nessuno vuole partecipare a raggiungere 166,67/1000 significa che la grande maggioranza dei condomini non è interessata all'argomento "cambio amministratore"

Purtroppo è una guerra persa:mad:

 

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i condomini si trovano anche a 400 km di distanza pertanto il tutto è difficile.

Purtroppo è una guerra persa:mad:

 

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i condomini si trovano anche a 400 km di distanza pertanto il tutto è difficile.

l'unica è trovare condomini che raggiungano almeno 500/1000, accordarsi su un nuovo amministratore (passaparola, conoscenze dirette, ...) e seguire la strade dell'art.66.

all'assemblea dovranno essere tutti presenti e votare per il nuovo ...

 

... come si dice: dura lex sed lex ...

Purtroppo è una guerra persa:mad:

 

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i condomini si trovano anche a 400 km di distanza pertanto il tutto è difficile.

considera che se ci sono gravi irregolarità da parte dell'amministratore, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e richiedere la revoca dello stesso.

Dopo l'entrata in vigore della riforma vale quanto detto dall'art. 1129, quattordicesimo comma, c.c. a mente del quale "l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta".

 

Durante l'assemblea è stato riconfermato il vecchio amministratore il quale ha accettato e ringraziato senza specificare il suo compenso.

 

Vi chiedo la delibera è nulla?

 

Grazie

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se le cose sono andate come scritto mi dispiace dirlo ma all'atto pratico fesso è l'amministratore, che non solo va cacciato ma nemmeno doveva essere nominato, fessi pure gli amministrati che si sono fidati di uno che nemmeno si presenta sul piano economico.......

non è invece che per caso ha presentato un bilancio d'esercizio preventivo ed ha lì inserito i costi di amministrazione varie?

che amministratore è quello che all'odg fissa solo la sua nomina, senza compenso!, e non presenta un bilancio preventivo condominiale articolato e complesso che prevede pure le spese di amministrazione? nel verbale che cosa c'è scritto in proposito?

allora avete nominato un incompetente? secondo me non è andata proprio cosi', qualche cosa ci si è dimenticati di precisare e scrivere!

Scusa Morelli da quanto a scritto Janluc sostiene che l’amministratore non abbia presentato all’ assemblea uno specifico e dettagliato preventivo relativo al proprio compenso, limitandosi a richiamare l’importo già percepito per la precedente gestione. quindi in base alla legge é Nulla. Cosa ne pensi?

Purtroppo è una guerra persa:mad:

 

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i condomini si trovano anche a 400 km di distanza pertanto il tutto è difficile.

Vi sono molti amministratori seri, onesti e competenti, spesso non devono muoversi per riparare personalmente la porta che chiude male o per sostituire una lampadina fulminata, ... mandano qualcuno a farlo.

 

Avere un amministratore a due passi dal condominio o addirittura condomino è un grosso errore.

 

Sinceramente non vedo difficoltà a chiedere ad un amministratore "serio, onesto e competente" se se la sente di gestire un condominio che si trova a 400 km di distanza.

 

Probabilmente gestendo oculatamente la trasparenza il problema sarebbe inesistente.

... Avere un amministratore a due passi dal condominio o addirittura condomino è un grosso errore. ...

 

quali sono i motivi di questa tua affermazione ?

non credo che la vicinanza, o l'essere condomino, sia indice di non gestione oculata della trasparenza.

e neppure che sia indice del fatto che non sia "onesto, serio e competente".

Mazzola da quanto ho capito i condomini si trovano distanti in quanto case vacanza. L'amministratore è lì vicino credo.

Scusa Morelli da quanto a scritto Janluc sostiene che l’amministratore non abbia presentato all’ assemblea uno specifico e dettagliato preventivo relativo al proprio compenso, limitandosi a richiamare l’importo già percepito per la precedente gestione. quindi in base alla legge é Nulla. Cosa ne pensi?

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prima di tutto l'assemblea non è nulla!

se l'amministratore è stato regolarmente nominato e non ha esposto i suoi compensi vuol dire che lavorerà gratis per un anno. ma non è detto, l'amministratore potrebbe tranquillamente ripetere i compensi dell'esercizio precedente, se già riferiti in verbale, anche perché potrebbe essere il secondo mandato successivo al primo per cui si poteva anche non menzionare la nomina dell'amministratore come pure del relativo compenso che resta inteso quello del precedente esercizio. quindi la materia non è semplice ne facile e va ben valutato il caso specifico.

in ogni caso la nullità non è automatica, se tutti i condomini tacciono ed acconsentono alla gestione dell'amministratore.

l'unica via per far valere il diritto ed il c.c. è quello di ricorrere ad un giudice che potrebbe essere anche quello di pace. sullo specifico valuterà il legale che il condomino dovrà prendersi.

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