Un recente caso risolto dal Tribunale di Roma, sentenza n. 1721 del 23 gennaio 2019, ci permette di soffermarci sul fenomeno della "nullità derivata" o "invalidità caducante", che si ha quando l'invalidità della delibera precedente travolge e annulla anche quelle successive.
Il fatto. Un'azienda del Comune di Roma impugnava la delibera assembleare del Condominio con la quale era stata confermata la carica di amministratore condominiale ad una S.a.s., assunta dai rappresentati di palazzina, in luogo dei proprietari delle unità immobiliari, in forza dell'art. 19 del regolamento condominiale, a sua volta impugnato con causa ancora pendente.
Si costituiva il Condominio convenuto, il quale contestava in fatto e in diritto le deduzioni di controparte chiedendo il rigetto delle domande.
Nelle more del giudizio, l'impugnazione della delibera di adozione del regolamento condominiale - in ragione del quale era stata approvata la delibera impugnata nel presente giudizio - veniva annullata con sentenza del Tribunale di Roma. Circostanza, quest'ultima, determinante e che ha portato lo stesso Tribunale di Roma ad annullare anche la successiva delibera impugnata dall'azienda.
Nullità derivata. La delibera oggi impugnata, infatti, trova fondamento proprio nella precedente delibera condominiale del 2014, di adozione del regolamento condominiale, annullata dallo stesso tribunale romano con sentenza del 2017.
Pertanto - osserva il giudice - la delibera adottata nel 2015 (oggetto del presente giudizio) è anch'essa viziata perché «conseguenziale alla precedente delibera annullata». Essa costituiva il presupposto giudico della successiva delibera.
Annullata la prima, anche la successiva è nulla, secondo la nota figura della nullità derivata o invalidità derivante, di elaborazione giurisprudenziale.
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