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Kronostoria

Nullità o Annualità assemblea dove non tutti i condomini sono stati invitati

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Salve

 

in caso di un'assemblea di supercondominio, l'amministratore omette di convocare un condomino per evitare il contraddittorio.

L'assembla approva i punti all'ordine del giorno.

L'assemblea è da considerarsi nulla o annullabile secondo le nuove disposizioni del codice civile ?

faccio questa domanda perchè ho letto che il nuovo articolo 1137 porterebbe a concludere che il mancato invio della comunicazione sia cagione di annullabilità e non nullità dell'assemblea, richiedendo quindi l'impugnazione entro 30 gg.

Infatti è annullabile da chi non è stato invitato all'assemblea nei termini del art. 1137 cc da te citato.

Secondo il mio personale parere, il deliberato potrebbe essere impugnato da ciascun condomino in quanto l'art. 1136 cc afferma;

 

- L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Ovvero, sempre secondo il mio parere, chi dei presenti all'assemblea ravvisa questa mancata convocazione, avrebbe l'opportunità di impugnare.

Comunque in questo caso specifico, non ho mai trovato riscontri giurisprudenziali ne sentenze a favore ne contrarie.

Quindi se l'amministratore svolge l'assemblea e si delibera, se non si impugna entro 30 gg tutti i vizi sono sanati ?

Ti chiedo questo perchè sono due volte che l'amministratore non mi invia la convocazione per assemblea, ma svolge la stessa e fa deliberare su temi non regolari di fronte a condomini che non comprendono quello che approvano. Il motivo è perchè considera che dati i costi e le eventuali perdite di tempo dell'impugnazione, considera che non procedo con l'impugnazione ...

Si è così, ci sono due tipi di delibere, quelle nulle, le quali possono essere impugnate e annullate in qualsiasi tempo e quelle annullabili che si possono impugnare entro i 30 giorni a norma dell'art 1137 cc;

 

Delibera assembleare annullabile per vizi nella convocazione se non impugnata nei trenta giorni

Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 07/03/2005, n. 4806

 

La Cassazione civile a Sezioni Unite, con sentenza 4806 del 7 marzo 2005, è intervenuta a comporre il contrasto insorto in seno alla seconda sezione in materia di nullità ed annullabilità delle deliberazioni condominiali.

 

In primo luogo la Corte ha affermato che sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto.

Nell'ambito della categoria delle delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale, la Corte ha affermato che sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto.

 

In secondo luogo le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale che, se non viene impugnata nel termine di trenta giorni (con decorrenza dal momento della comunicazione per i condomini assenti e da quello dell'approvazione per i condomini dissenzienti) previsti dall'art. 1137 c.c., è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

Si annullabile

se NON la impugna entro 30 gg dal ricevimento del verbale.... tutto sanato...

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