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Aggiornamento amministratori condominio, ad oggi nessuna deroga

L'obbligo di aggiornamento degli amministratori scade l'8 ottobre 2020, ma che cosa succede se l'esame viene sostenuto dopo quella data?
Avv. Alessandro Gallucci 
23 Set, 2020

Com'è noto, a partire dal 2014 è vigente un decreto, il così detto d.m. n. 140/2014 che regola gli aspetti applicativi dell'obbligo di aggiornamento periodico degli amministratori condominiali previsto dall'art. 71-bis disp. att. c.c.

Il quinto comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale, articolo rubricato Svolgimento e contenuti dell'attività di formazione e di aggiornamento, recita:

«Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici».

A partire dal 2014, dunque, ogni anno gli amministratori devono seguire un corso di aggiornamento avente questa durata minima, nonché gli altri requisiti previsti dallo stesso d.m. n. 140/2014.

Formazione periodica dell'amministratore, si valuti la modifica del dm 140/2014

In breve, il corso:

a) può essere organizzato da chiunque;

b) deve avere un responsabile scientifico che certifichi le competenze dei formatori;

c) deve avere dei formatori esperti in materia condominiale;

d) deve svolgersi sulle materie d'interesse condominiale esemplificativamente elencate dall'art. 5, terzo comma, d.m. n. 140/2014.

Si badi: come specifica il quinto comma del d.m. n. 140/2014, «il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico».

Ognuno interpreta questa norma ad uso proprio, ma il contenuto è di per sé cristallino. Una volta tanto possiamo riprendere il vecchio brocardo - vecchio data l'attuale contingente modalità di normazione - in claris non fit intepretatio.

Aggiornamento annuale amministratori, la data di scadenza

Come si calcola il periodo annuale di aggiornamento?

Detta diversamente: entro quanto tempo l'amministratore deve ottenere "il pezzo di carta", il diploma che attesti e certifichi l'adempimento dell'obbligo formativo?

Il sottoscritto, fin dai primi commenti all'impianto normativo del d.m. n. 140/2014, ha ritenuto di offrire la seguente opzione interpretativa: posto che il d.m. non indica il momento di decorrenza iniziale del periodo annuale di aggiornamento, deve ritenersi che questo vada rintracciato nel giorno d'entrata in vigore del decreto stesso, ossia il 9 ottobre 2014.

Il primo anno di vigenza dell'obbligo formazione annuale e periodica, dunque, è stato quello intercorrente tra il 9 ottobre 2014 e l'8 ottobre 2015. Gli altri si sono succeduti conseguentemente.

Non è mancato, nell'incertezza normativa le soluzioni proliferano, chi ha detto che l'anno va inteso come anno civile. 2014, 2015, ecc.

La giurisprudenza che si è espressa sull'argomento ha specificato che «nel decreto ministeriale n. 140 del 2014, entrato in vigore il 09 ottobre 2014, si legge che l'obbligo di formazione ha cadenza annuale e, poiché non si parla di anno solare, si deve ritenere che l'obbligo di aggiornamento /frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 al 09 ottobre 2015 e di seguito per gli anni successivi;

Seguendo questo meccanismo non è possibile recuperare i corsi di formazione periodica annuali essendo ogni certificato valevole per l'anno successivo» (Così Trib. Padova 24 marzo 2017 n. 818).

Formazione degli amministratori di condominio durante l’emergenza Covid-19

Per tantissime attività formative, specificamente individuate (scuola, università, formazione post-universitaria, ecc.) l'emergenza dovuta all'epidemia da coronavirus ha fatto sì che fossero previste deroghe e norme ad hoc sulle modalità di erogazione dei corsi, sia in relazione allo svolgimento delle lezioni, sia per gli esami.

E in materia di formazione degli amministratori di condominio?

Come per molti altri aspetti della gestione condominiale e dell'attività propria degli amministratori, non è stato specificato nulla.

Risultato? Ad oggi, cioè per l'anno di formazione 9 ottobre 2019 - 8 ottobre 2020, vale quanto specificato dal quinto comma dell'art. 5 d.m. n. 140/2014, ossia che «il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico».

In piena emergenza dovuta al Covid-19, l'associazione MAPI (https://www.mapi.it/corso-amministratore-di-condominio-esame-on-line) scrisse al Ministero della Giustizia per valutare l'opportunità di consentire, data l'emergenza, lo svolgimento di esami a distanza.

Qual è stata la risposta del ministero?

. La modalità telematica (dell'esame n.d.s.) si pone, invece, in diretto contrasto con quanto stabilito dall'art. 5, comma 5, del medesimo D.M. n. 140/2014, secondo cui "Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.

Il contenuto del precetto è del tutto univoco nell'escludere la possibilità di svolgere anche l'esame finale mediante connessione da remoto o con strumenti telematici, dovendo lo stesso essere svolto presso la sede indicata dal responsabile.

A fronte del chiaro contenuto del precetto, la possibilità di tenere l'esame finale in via telematica è rimessa all'adozione di una specifica norma che, nella fase di emergenza legata alla emergenza epidemiologica, consenta di derogare alle disposizioni speciali di settore. .

Come dire: arrangiatevi.

Aggiornamento annuale amministratori, esame dopo l'8 ottobre?

In questo contesto, emergenziale e di possibili ritardi, una domanda sorge spontanea: il corso deve svolgersi con cadenza annuale, entro l'anno di formazione previsto, in via interpretativa, dal 9 ottobre all'8 ottobre di quello successivo.

L'esame che attesta il superamento del corso può svolgersi successivamente?

Detta diversamente: chi ha svolto e svolgerà il corso, magari in modalità telematica, entro l'8 ottobre 2020, potrà sostenere l'esame successivamente, magari il 10, il 12 ottobre o magari a novembre?

Leggendo con attenzione la norma, parte possa distinguersi il corso di formazione vero e proprio, l'attività formativa didattica e teorico pratica, da quella della verifica.

Lo si comprende anche leggendo il più volte citato quinto comma: il corso può svolgersi telematicamente, ma l'esame no, quello va sostenuto in presenza. Non solo: che l'esame sia cosa diversa da corso lo specifica anche il precedente art. 4, terzo comma, d.m. n. 140/2014, a mente del quale «il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti».

Corso ed esame, due momenti diversi che completano l'obbligo di aggiornamento.

Ad avviso di chi scrive l'assolvimento dell'obbligo culmina con la frequenza del corso. Certo, l'esame ne attesta il superamento con profitto e consente il conseguimento della certificazione.

Tuttavia laddove lo sfasamento di date non sia tale da indurre a pensare a fenomeni elusivi, dunque, perché non considerate valido un esame per l'anno formativo 9 ottobre 2019 - 8 ottobre 2020 tenuto oltre questa data, ma comunque non così distante da sminuire la funzione?

Sarebbe comunque auspicabile un adeguamento normativo.

L'amministratore può farsi pagare il corso di aggiornamento?

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