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Il diritto alla detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione edilizia

L'inidoneità dell'assegno bancario come mezzo di pagamento dei lavori di ristrutturazione ai fini della detrazione fiscale.
Avv. Eliana Messineo 

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio consistono nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel risanamento conservativo e nella ristrutturazione edilizia ed urbanistica degli immobili.

Su tali interventi di ristrutturazione edilizia, l'art. 16 bis del DPR 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede un'agevolazione fiscale che consiste in una detrazione dell'Irpef del 36% delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Tuttavia, in virtù di maggiori benefici stabiliti da provvedimenti successivi e più volte prorogati, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021, la detrazione è elevata al 50% ed il limite massimo di spesa è di 96.000.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Gli interventi agevolabili in condominio, ossia sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117 c.c., sono solo quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 DPR 6 giugno 2001 n. 380, quindi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Gli interventi agevolabili sulle singole unità immobiliari sono quelli elencati nelle lettere b), c), d) dell'art. 3 DPR 6 giugno 2001 n. 380 ossia per le spese per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, per fruire della detrazione fiscale, possono essere effettuati solo su immobili residenziali di qualsiasi classificazione catastale, compresi i fabbricati rurali e loro pertinenze.

In merito alle formalità da rispettare a pena di decadenza per godere del beneficio della detrazione, l'articolo 16 bis del Testo Unico succitato richiama le disposizioni del Decreto del Ministro delle Finanze del 18 febbraio 1998 n. 41 che all'art. 1 comma 3 stabilisce che il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Ai sensi dell'art. 1 provvedimento 10 marzo 2005 le comunicazioni all'anagrafe tributaria previste dal presente decreto devono essere effettuate, a partire da quelle relative all'anno 2004, esclusivamente per via telematica e con le modalità ive previste.

Orbene, fatta questa breve premessa necessaria per inquadrare la disciplina ( per inciso, ricordiamo che attualmente in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione è possibile chiedere alternativamente la cessione di un credito di imposta o un contributo sotto forma di sconto) nel prosieguo del presente articolo si esaminerà una recente sentenza del Tribunale civile di Latina, n. 2007 del 16.11.2021, che si è occupata di chiarire le modalità per usufruire delle agevolazioni fiscali di cui alla sopra citata normativa.

Diritto alla detrazione fiscale: lavori di ristrutturazione edilizia. La vicenda in esame

Tizio, proprietario di un locale ad uso commerciale cedeva tale immobile ad una società che si accollava il suo debito per i lavori di ristrutturazione effettuati da un'impresa di costruzioni.

Dopo la stipula dell'atto di compravendita, a seguito dell'incasso da parte dell'impresa di costruzioni della somma pari ad Euro 88.000,00 per l'esecuzione dei lavori, Tizio chiedeva di ricevere la copia della fattura a saldo; tale fattura gli veniva inviata in ritardo ossia a distanza di diversi anni dagli interventi edilizi.

Tale ritardo non consentiva a Tizio di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i lavori di ristrutturazione ossia del 50% per le ristrutturazioni edilizie anno 2012.

Ritenendo di aver subito un danno economico, Tizio dapprima cercava di risolvere la questione in via transattiva invitando l'impresa costruttrice alla negoziazione assistita, ma non riuscendo nell'intento di giungere ad una soluzione bonaria, si trovava costretto a citare l'impresa in giudizio chiedendo un risarcimento del danno pari ad Euro 44.000 oltre interessi.

In giudizio si costituiva l'impresa costruttrice eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto vantato dall'attore. In particolare, rappresentava di aver ricevuto l'invito ad aderire alla convenzione assistita soltanto nel settembre 2019 a distanza di ben sette anni rispetto al 2012, anno al quale si riferivano i lavori di ristrutturazione, nonché a distanza di sei anni dalla scadenza del termine per la richiesta di detrazione fiscale che andava presentata nel 2013.

Asseriva, altresì, che non poteva essere considerato atto interruttivo della prescrizione la richiesta di consegna della fattura.

Nel merito, la convenuta si rifaceva al Testo Unico delle Imposte sui Redditi ed in particolare all'art. 16 bis asserendo:

  1. che l'agevolazione fiscale non era prevista per tutti i tipi di lavori ed in relazione a tutti gli immobili, ma solo per alcuni lavori e per la categoria catastale "A";
  2. che ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali i pagamenti si sarebbero dovuti effettuare con il c.d. " bonifico parlante", richiamando le disposizioni del decreto del Ministro delle Finanze del 18 febbraio 1998 n, 41 in merito alle formalità da rispettare per godere del beneficio della detrazione fiscale.

Ristrutturazione e detrazioni fiscali in condominio

Il diritto alla detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione edilizia: la decisione del Tribunale

Il Tribunale ha preliminarmente accolto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall'attore, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, la cui azione di risarcimento si prescrive in cinque anni.

In materia di illecito civile, infatti, la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell'esistenza e gravità del danno. Nella specie, il dies a quo decorre dal momento in cui l'attore avrebbe potuto far valere il diritto alla detrazione, ossia nell'anno 2013 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2012.

Il Tribunale ha, poi, ricordato che un atto per poter avere efficacia interruttiva, deve contenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa o la richiesta scritta di adempimento al fine di manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (c.d. atto di diffida e messa in mora).

Il Giudice ha così escluso l'idoneità ai fini interruttivi della prescrizione della semplice richiesta della copia della fattura da parte dell'attore, riconoscendo come primo atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di invito ad aderire alla convenzione assistita inoltrata a mezzo pec soltanto nel 2019, quindi a sei anni di distanza dal 2013 ossia dalla scadenza del termine per la richiesta della detrazione fiscale.

Venendo al merito della questione, che è l'argomento principale della presente disamina, è interessante evidenziare che la pronuncia del Tribunale di Latina offre un chiarimento in merito alle formalità da rispettare per poter godere del beneficio della detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie.

Orbene, il punto nodale della vicenda era il pagamento dei lavori di ristrutturazione che erano avvenuti non già a mezzo bonifico, ma mediante assegno bancario che, come eccepito dalla convenuta, non era una modalità di pagamento idonea per beneficiare delle detrazioni fiscali.

A difesa, l'attore richiamava alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate: la n. 55/E/2012 che consentiva la ripetizione del bonifico in modo corretto in caso di errore, e la n. 43/E/2016 che prevedeva di sanare l'errore di un pagamento effettuato con un bonifico ordinario previa richiesta al beneficiario dell'accredito di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà cui attestava di aver ricevuto le somme e di averle inserite nella propria contabilità.

Replicava la convenuta che per poter sanare l'errore occorreva che il pagamento fosse stato effettuato sempre a mezzo bonifico (o ordinario o non correttamente compilato), e non invece con assegno bancario, modalità di pagamento non prevista dalla legge ai fini della detrazione fiscale e non contemplata come sanabile dalle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate.

Il Tribunale ha concluso confermando l'inidoneità dell'assegno bancario come mezzo di pagamento dei lavori di ristrutturazione ai fini della detrazione fiscale di cui all'art. 1\6 bis T.U. delle Imposte sui Redditi, tra l'altro chiarendo il significato delle circolari dell'Agenzia delle Entrate che consentono di sanare l'errore soltanto in caso di pagamento con bonifico, giammai con assegno.

In conclusione, dunque, si può affermare che il diritto alla detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione edilizia, disciplinato dall'art. 16 bis Testo Unico delle Imposte sui Redditi, spetta soltanto nel caso in cui i pagamenti (cui ineriscono i lavori) siano effettuati con il c.d. "bonifico parlante", previsto dall'art. 1 comma 3 del Decreto interministeriale del 18/02/1998 n. 41 - Ministero delle Finanze, ossia con bonifico bancario o postale dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento ed il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del pagamento.

La detrazione non è riconosciuta in caso di effettuazione di pagamento secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 1 comma 3 del Decreto del Ministro delle Finanze del 18 febbraio 1998 n. 41, come stabilito dal successivo art. 4 lett. b).

Ristrutturazione e detrazioni fiscali, ecco le regole da seguire

Sentenza
Scarica TRIBUNALE CIVILE DI LATINA n. 2007 del 16/11/2021
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