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Ristrutturazioni edilizie, è detraibile il compenso dell'amministratore?

Il compenso chiesto ed ottenuto dall'amministratore in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria non può essere detratto.
Avv. Alessandro Gallucci 
24 Mar, 2017

L'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni di un edificio in condominio, dà diritto al committente, a determinate condizioni, di fruire delle detrazioni fiscali in relazione ad una parte di spesa.

Fino al 31 dicembre 2017 (e dal 2012) è possibile fruire della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute per vari interventi di manutenzione/ristrutturazione edilizia, con un tetto di € 96.000,00 per unità immobiliare.

Così, se nel 2017 spenderò € 10.000,00 per manutenzione condominiale avrò diritto ad una detrazione di € 5.000,00 da sfruttarsi in dieci rate di € 500,00 per i dieci anni successivi.

Dall'1 gennaio 2018, salvo proroghe, si tornerà al regime ordinario, ossia alla detrazione nella misura del 36% della spesa con un tetto massimo di € 48.000,00.

Ristrutturazione e detrazioni fiscali

Il pagamento dei costi sostenuti per gli interventi manutentivi dev'essere eseguito secondo particolari procedure (bonifico bancario/postale appositamente previsto) e nel caso di condominio bisogna indicare il codice fiscale del condominio anche nei casi in cui non si è provvisti di amministratore.

L'Agenzia delle entrate ha comunque chiarito che possono fruire del beneficio delle detrazioni anche quei condomini senza obbligo di nomina dell'amministratore che non abbiano codice fiscale (Circolare 3/E del marzo 2016).

Si tratta comunque di un'anomalia, posto che la richiesta del codice fiscale del condominio è obbligatoria e non legata alla presenza dell'amministratore e/o al numero dei condòmini.

Quali sono le spese che le parti interessate possono considerate utili ai fini del calcolo della detrazione?

La domanda sorge spontanea posto che per eseguire interventi manutentivi sovente non è sufficiente rivolgersi ad un'impresa ma si rendono necessarie una serie di attività collaterali e connesse.

Si pensi ai costi per la presentazione delle pratiche all'ufficio tecnico comunale, alla progettazione, ecc. ecc.

L'agenzia delle entrate, fin dal 1998 (circolare n. 57) e poi successivamente a chiarito lo spettro dei costi connessi alle ristrutturazioni e rispetto alle quali è possibile fruire della detrazione in esame.

Spese detraibili per ristrutturazioni edilizie in condominio

  • spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  • spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
  • spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
  • spese per l'acquisto dei materiali
  • compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
  • oneri di urbanizzazione
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Non figura il compenso dell'amministratore condominiale.

L'Agenzia delle entrate, con una risposta ad un interpello (prot. interpello 49950/2007) resa nel lontano 2007 spiego con dovizia di argomentazioni perché il compenso chiesto ed ottenuto dall'amministratore di condominio in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria non potesse essere detratto.

In sostanza per l'ente tale corresponsione non ha carattere necessario ed indispensabile alla esecuzione dei lavori in ragione di adempimenti tecnici ed amministrativi, ma rappresenta una liberalità del condominio.

Probabilmente il riferimento alla liberalità è utilizzato in forma impropria, posto che si tratta di somma concordata in ragione di una prestazione di servizio.

Resta però la sua natura non strettamente tecnica, anche se c'è da domandarsi quando lo stesso possa dirsi in relazione alla comunicazione di inizio lavori (CIL) che non sempre richiede un intervento di un tecnico.

Qui di seguito il testo dell'interpello:

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