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Cosa comporta la mancata presentazione del modello 770?

Il reato di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate nella qualita' di sostituto d'imposta.
Prof.ssa Maria Beatrice Magro 
6 Set, 2019

Tra gli obblighi cui è soggetto l'amministratore di condominio, spiccano anche quelli di natura fiscale.

Il condominio, infatti, pur non essendo un soggetto giuridico dotato di personalità distinta da quella dei condomini che ne fanno parte, è considerato nel nostro sistema un soggetto passivo dal punto di vista fiscale un sostituto d'imposta.

Il condominio, in quanto ente di gestione che opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti, limitatamente all'amministrazione ed al buon uso della cosa comune, ben può essere titolare di un codice fiscale che lo identifica nei rapporti giuridici e inoltre, quale sostituto d'imposta, deve provvedere ad alcuni adempimenti fiscali, quali, ad esempio, effettuare la ritenuta d'acconto sui redditi di lavoro dipendente (art. 48 del Tuir) o di lavoro autonomo (art. 49 del Tuir); rilasciare le relative certificazioni (CU); versare le ritenute con il modello F24; presentare la dichiarazione una dichiarazione annuale ad hoc, che può comporsi di due modelli cc.dd. 770 ordinario e 770 semplificato, in cui, tra l'altro, deve indicare le ritenute effettuate, i soggetti sostituiti e i riferimenti dei versamenti compiuti all'erario.

Va precisato che con il D.Lgs. n. 472/1997, modificato e aggiornato con il D.Lgs. n.203/1998, l'amministratore risponde di persona per le sanzioni relative ai mancati adempimenti non effettuati in nome e per conto del Condominio (principio di personalizzazione delle sanzioni tributarie).

Ed infatti, non essendo il condominio né una persona fisica né una persona giuridica, inevitabilmente dei reati tributari commessi risponderà il suo rappresentante ex lege.

Ne segue quindi che a carico dell'amministratore di condominio si applicano - in linea astratta e teorica - tutte le fattispecie penali esistenti in materia fiscale regolate dalla legge n.74/2000.

Pertanto, nella prassi si è posto più volte l'interrogativo circa la configurabilità di scusanti a beneficio di chi non avesse adempiuto gli obblighi tributari per mancanza di liquidità, sub specie della c.d. inesigibilità' dell'osservanza del precetto penalmente presidiato.

In particolare, con riferimento specifico ai compiti tipici dell'amministratore in materia fiscale, rileva il reato di omesso versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previsto e punito dall' artt. 10-bis d. lgs.74 del 2000 (introdotto dalla legge "Finanziaria 2005"), recentemente modificata dalla l.158/ 2015.

La norma stabilisce: " È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta ".

Nella versione ante riformam, l'art. 10 bis prevedeva che fosse punito "chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti".

Va rilevato che la modifica apportata nel 2015 ha esteso la portata della norma oltre che alle "ritenute certificate", anche alle "ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione", riformulando contestualmente la rubrica (ora: "omesso versamento di ritenute dovute o certificate").

Inoltre, la soglia di punibilità è stata triplicata, passando da cinquantamila a 150.000 euro, per ciascun periodo d'imposta.

L'innalzamento delle soglie di punibilità fa sì che l'omissione di versamento per importi inferiori alla soglia non costituisce reato.

Infine va evidenziato che con l'art. 5 d.lgs. 158/2015 il legislatore ha affiancato all'incriminazione "tradizionale" di omessa dichiarazione dei redditi e dell'IVA una disposizione che criminalizza la mancata presentazione del modello 770 da parte del sostituto d'imposta.

Il precetto penale presidia, con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni, l'obbligo di presentare tale dichiarazione, nell'ipotesi in cui le ritenute non versate dal sostituto superino i 50.000 euro (cc.dd. modelli 770), e non più solo risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.

La nuova formulazione della norma ha esteso l'area del penalmente rilevante, includendo anche l'omesso versamento delle ritenute dovute proprio sulla base della stessa dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, mentre la versione antecedente puniva solamente la condotta di omesso versamento di ritenute risultanti dalla c.d. Certificazione Unica rilasciata ai sostituiti.

Pertanto, non vi è dubbio che ormai tali condotte possano essere dimostrate in giudizio mediante mera allegazione del modello 770.

L'intervento riformatore trova, probabilmente, le sue ragioni nella volontà del legislatore di risolvere un conflitto giurisprudenziale, già sottoposto alle Sezioni Unite della Suprema Corte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 158/2015.

Per integrare la prova dell'avvenuta consegna ai sostituti di imposta delle certificazioni delle ritenute fiscali, si era posta la questione fosse o meno sufficiente l'acquisizione della sola dichiarazione Modello 770 proveniente dal datore di lavoro.

Il punto controverso concerneva dunque l'esatto valore probatorio da riconoscere al modello 770 rispetto alla dimostrazione dell'avvenuto rilascio delle certificazioni ai sostituiti.

Da non perdere: Passaggio di consegne, ammanchi di cassa e mancato versamento dei contributi previdenziali.

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