La ditta viene inizialmente condannata dal Comune per un intervento di ristrutturazione edilizia abusiva consistente nell'installazione, senza titolo abilitativo adeguato, di un ascensore in edificio condominiale sito in zona sismica.
Il TAR accerta che si tratta in realtà di un intervento volto all'abbattimento delle barriere architettoniche, pertanto in regime di edilizia libera; unica carenza, la documentazione tecnica per le norme antisismiche.
Nel 2013 viene installato, per conto del condominio, un ascensore interno nel vano scala dell'immobile insistente in zona classificata sismica. Il Comune di Roma, dopo aver accertato l'avvenuta installazione quale intervento di ristrutturazione edilizia, in assenza di titolo abilitativo adeguato, nonché carente della documentazione tecnica necessaria per la normativa antisismica, ne dichiara l'abusività e intima al condominio, al collaudatore, al direttore dei lavori, al progettista e alla ditta esecutrice, la rimozione/demolizione entro 60 giorni.
La Direzione regionale competente, accertata l'effettiva mancanza della documentazione tecnica atta a dimostrare la conformità dei lavori realizzati alle vigenti norme antisismiche, concede agli interessati la possibilità di presentare un progetto in sanatoria e, in caso contrario, le opere si sarebbero dovute rimuovere.
Presentata la suddetta documentazione al Genio Civile regionale, il condominio chiede la cessazione del contendere per aver ottemperato alle richieste; tuttavia la Commissione sismica esaminatrice riscontra carenze tecniche richiedendo ulteriori integrazioni, concedendo altri 60 giorni per il completamento.
Alla data dell'ultima udienza, risulta ancora in corso, da parte della commissione sismica regionale, la procedura di accertamento della conformità tecnica dell'installazione dell'impianto ascensore alle norme antisismiche, a seguito della documentazione integrativa non ancora pervenuta.
Per tale ragione, ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione della normativa antisismica, la legge prevede la sospensione dei lavori fino alla conclusione del procedimento penale e rimette all'amministrazione regionale ogni ulteriore determinazione in ordine alla demolizione dell'impianto (laddove fosse riscontrata irregolarità).
La competenza in tale ambito, pertanto, risulta a carico esclusivo della Regione, in particolare del Genio Civile, e non dell'amministrazione comunale; motivo questo per il quale risulta illegittimo il provvedimento del Comune che ha richiesto la demolizione per una inesistente ristrutturazione edilizia abusiva: l'installazione dell'ascensore non è configurabile come ristrutturazione edilizia, bensì come opera di edilizia libera in quanto mirata all'abbattimento delle barriere architettoniche; il Comune, pertanto, non è tenuto ad adottare alcun provvedimento, ma solo attendere l'esito della procedura regionale.
Va ricordato che il Glossario Unico per le opere di Edilizia Libera (D.M. 2 marzo 2018), in attuazione del D.Lgs. 222/2016 ( Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 2015, n. 124) ha ammesso, nell'elenco dei 58 interventi esenti da titolo abilitativo, quelli diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche purché non comportanti l'eventuale realizzazione/installazione di ascensori esterni o altri manufatti che compromettano la sagoma originaria dell'edificio.
Relativamente agli impianti ascensore in particolare, è consentita la loro installazione (ma anche l'eventuale adeguamento normativo) purché non incidente sulla struttura portante dell'immobile. Questi impianti, indispensabili per superare eventuali barriere architettoniche all'interno degli edifici, presentano spazi, porte, posizionamento dei comandi e altre caratteristiche tecniche e funzionali adeguati al passaggio e al trasporto anche di disabili, garantendo la giusta manovrabilità all'interno delle aree, e una congrua autonomia nella fruizione del dispositivo.
Le dimensioni di questi ascensori, fruibili anche da soggetti con disabilità, subiscono una differenziazione a seconda che si tratti di un edificio già esistente sul quale vengono effettuate operazioni di ristrutturazione (si parla in tal caso di adeguamento: profondità minima di 1,20 mt. e larghezza minima di 0.80 mt.), o di un edificio di nuova costruzione (in quelli residenziali le misure dovranno garantire almeno 1,30 mt. di profondità e 0.95 mt. di larghezza).