Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Si ringrazia il Geom. Cristina Chemelli per la gentile segnalazione dell'interessante sentenza in commento.
La vicenda. Tizio, Caio e Sempronio avevano convenuto in giudizio il Condominio, chiedendo il risarcimento del danno a causa del malfunzionamento dell'ascensore. Secondo le ricostruzioni dei fatti svolte dagli attori, detto ascensore prima saliva velocemente verso il secondo piano, poi si bloccava e scendeva repentinamente verso terra, arrestandosi bruscamente tra il primo e il secondo piano e rimanendo bloccato per circa due ore, fino all'intervento dei Vigili del Fuoco.
A seguito di detti fatti, gli attori erano stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Termoli, dove era stato loro diagnosticato un trauma distorsivo del rachide cervicale e, altresì, il trauma distrattivo della regione lombare.
Per i motivi esposti, gli attori evidenziavano che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva del titolare-custode del Condominio convenuto in quanto l'insidia della res non era visibile e segnalata; di conseguenza, chiedevano il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Costituendosi in giudizio, il condominio chiamava in causa la compagnia di assicurazione e, nel merito, contestava l'avversa pretesa in quanto l'evento si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità degli stessi attori, atteso che l'ascensore era accessibile solo con una chiave nella esclusiva disponibilità dei condomini e che all'interno era segnalato che il peso delle persone non doveva superare i 240 kg. complessivi.
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