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Detrazioni per ristrutturazione edilizia: la cessione al familiare è possibile

È possibile cedere ad un familiare il credito d'imposta corrispondente alla detrazione per ristrutturazione edilizia? Sì, risponde l'AdE; vediamo a quali condizioni.
Avv. Valentina Papanice 

Cedibile ad un familiare il credito per detrazione da ristrutturazione

È possibile cedere ad un proprio familiare il credito corrispondente alla detrazione per ristrutturazione edilizia?

, risponde alla domanda l'Agenzia delle Entrate sulla sua rivista on line fiscooggi in una delle tante risposte date ai contribuenti.

Vediamo quale iter argomentativo ha seguito l'Ufficio e quali sono le condizioni per la cedibilità del credito al familiare.

Ecobonus. Cedibilità del credito agli «altri soggetti privati». Ulteriori precisazioni

Cessione al familiare e norme del Decreto Rilancio

Sulla sua rivista online il 29 marzo 2021 l'AdE risponde quindi che la cessione prevista dall'art. 121 del Decreto Rilancio è possibile anche verso i familiari. A quali condizioni?

Quelle previste dall'art. 121 del Decreto Rilancio.

Deve cioè trattarsi di spese sostenute nel 2020 e nel 2021 e la detrazione deve riguardare specificamente gli interventi indicati dal detto articolo al comma 2 che, per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia sono previsti dall'articolo 16-bis co. 1 lett. a) e b), T.U.I.R., di cui al DPR n. 917/1986.

Si tratta cioè degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia e su parti condominiali e degli interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su unità immobiliari residenziali.

Perché è possibile la cessione al familiare?

È presto detto: perché le norme dell'art. 121 non specificano nulla circa il soggetto cessionario, dunque non pongono limiti per quanto riguarda i suoi requisiti; dice l'AdE nella risposta in commento, "senza indicare limitazioni particolari sui soggetti che possono riceverlo e senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione."

Ristrutturazioni, anche per i "vecchi" interventi via libera alla cessione del credito

Infatti, per quanto riguarda i cessionari, l'art. 121 prevede soltanto che si può optare per la cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, "con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari".

Cessione, sconto e fruizione diretta nel Decreto Rilancio

Ricordiamo che nel Decreto Rilancio la cessione è prevista "alternativamente" allo sconto e "in luogo" dell'utilizzo diretto della detrazione.

Lo sconto cosiddetto è previsto come "un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari".

I cessionari del credito da detrazione per interventi sulla casa nel Decreto Rilancio

L'ambito dei soggetti cessionari del credito d'imposta secondo il Decreto Rilancio è molto ampio.

Dunque, dice l'AdE, oltre agli casi più frequenti di cessione nei confronti dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, o a quello in favore degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari, altri soggetti possono ricevere la cessione del credito d'imposta: persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti; e possono essere familiari del contribuente oppure no.

Cessioni del credito d'imposta esistenti prima del Decreto Rilancio

Quali differenze dal punto di vista dei cessionari con le ipotesi di cessione già previste prima del Decreto Rilancio? Queste ultime sono quelle previste per ecobonus e sismabonus; come si vede, in ogni caso, non si tratta di interventi di recupero 8che ricomprendono la ristrutturazione edilizia). A tali ipotesi l'art. 121 espressamente deroga.

In quei casi la cessione prevista è possibile verso i fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione degli istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Nel caso di cessione regolata nell'ecobonus per i soggetti c.d. incapienti o no tax area (art. 14 co. 2-ter D.L. n. 63/2013) non è prevista l'esclusione degli istituti di credito e ad intermediari finanziari.

La novità del Decreto Rilancio è quindi quella di estendere una possibilità, prima circoscritta ad una casistica ristretta, ad una più amplia; importante poi l'eliminazione dell'esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari; ricordiamo che attualmente le previsioni dell'art. 121 valgono solo per le spese del 2020 e del 2021.

Comunicazione della cessione all'Agenzia delle Entrate

Ricordiamo anche che entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, va inviata la comunicazione dell'opzione (della cessione del credito o dello sconto in fattura) all'Agenzia delle Entrate.

Per le spese sostenute nel 2020 il termine è stato prorogato al 15 aprile 2021 (provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 83933/2021 del 30 marzo 2021).

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