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Bonus verde, come funziona

Cos'è, come funziona e per quali interventi sarà possibile beneficiare del c.d. “Bonus verde”.
Dott.ssa Lucia Izzo 

A partire dall'anno d'imposta 2018 è operativo il c.d. "Bonus verde", ovvero una detrazione Irpef del 36% riconosciuta sulle spese sostenute e documentate per interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte.

Il "bonus" è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1 , commi da 12 a 15) e poi prorogato annualmente, da ultimo ad opera della legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 76, L. n. 178/2020).

Nel dettaglio, il diritto di beneficiare dell'agevolazione è riconosciuto ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.

Si tratta, dunque, non solo dei proprietari, ma anche dei nudi proprietari, dei titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) e dei locatari (affittuari) o comodatari. Ancora, ne potranno beneficiare i familiari conviventi dei predetti possessori o detentori qualora abbiano sostenuto le spese degli interventi.

Bonus verde, per quali interventi?

La detrazione è riconosciuta per una serie di interventi, nel dettaglio quelli di:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Ulteriori chiarimenti in ordine all'entità dei lavori, affinché si possa beneficiare della detrazione, sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/E del 2019, secondo cui sono agevolabili "le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente".

Pertanto, sarà "agevolabile l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale".

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi in questione. Il "bonus" non spetta, invece, per quelle spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati, né per i lavori effettuati "in economia".

La realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi, soggiungono le Entrate, è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Come funziona il bonus verde?

La detrazione riconosciuta per il c.d. "Bonus verde" dovrà essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

Si tratta di un limite correlato a ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento, sicché al contribuente il diritto alla detrazione potrà essere riconosciuto più volte qualora esegua interventi su diverse abitazioni. La detrazione massima per immobile sarà dunque pari a 1.800 euro (il 36% di 5.000).

Qualora gli interventi di "sistemazione a verde" e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili siano realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spettante sarà ridotta al 50%.

Ancora, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione

non utilizzata in tutto o in parte verrà trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, invece, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

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Modalità di pagamento e bonus verde

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Dunque, le relative somme dovranno essere versate a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili oppure con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat e bonifici.

Inoltre, per poter fruire della detrazione, nel documento di spesa andrà indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, nonché la descrizione dell'intervento affinché sia consentito ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

"Bonus verde" in Condominio

Anche in Condominio è possibile beneficiare del "Bonus verde". Nel dettaglio, sono agevolabili le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c., fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ciò significa, ad esempio, che qualora il contribuente proprietario di un'unità immobiliare in condominio effettui lavori di sistemazione a verde sia sulla propria abitazione che sulle parti condominiali, egli avrà diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.

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Quali documenti conservare per il bonus verde?

Particolare attenzione va prestata ai documenti da controllare e conservare affinché sia poi possibile beneficiare del "Bonus verde".

Si tratta, nel dettaglio, di fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili, nonché della documentazione attestante il pagamento con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate).

Per quanto riguarda le parti comuni condominiali, invece, l'amministratore dovrà attestare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e certificare l'entità della somma corrisposta dal condomino in base alla quota millesimale e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, sarà necessario richiedere e conservare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta.

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