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Bonus facciate: per quali interventi?

A diversi mesi di distanza dalla entrata in vigore del bonus facciate, si delinea, con maggiore precisione, l'ambito applicativo del beneficio fiscale, limitato agli interventi che riguardano l'involucro visibile dell'edificio.
Avv. Debora Mirarchi - Foro di Milano 

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 185, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all'applicabilità del bonus facciate da un punto di vista oggettivo, analizzando le specifiche tipologie di interventi, prospettate dal contribuente istante.

Come spesso accade, la definizione del perimetro applicativo, nonché le modalità di attuazione delle leggi agevolative in materia fiscale, è demandato all'Amministrazione finanziaria che, con successivi provvedimenti attuativi, dipana i dubbi spesso numerosi in ordine all'applicazione delle normative fiscali che disciplinano incentivi fiscali ai singoli casi concreti.

Nel caso di specie, con la risposta all'interpello in commento, l'Agenzia si occupa del c.d. bonus facciate, che come noto è stato introdotto dalla Manovra 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), la quale, all'art. 1, commi da 219 a 223, ha regolamentato una importante (e soprattutto conveniente) detrazione fiscale pari al 90%, delle spese sostenute per il rifacimento e il miglioramento delle facciate esterne di condomini e unità abitative unifamiliari.

Due benefici fiscali per uno stesso intervento

Con il primo quesito, l'istante chiede quale sia la detrazione applicabile nei casi in cui uno stesso intervento sia, in astratto, previsto da leggi agevolative diverse, che prevedono aliquote diverse e adempimenti applicativi diversi.

In particolare, l'istante chiede se le spese relative al rifacimento dell'intonaco per l'intera superficie della facciata esterna del fabbricato in condominio e il trattamento dei ferri dell'armatura dovrebbero rientrare nel bonus facciate, che prevede una detrazione pari al 90% delle spese sostenute, o nel "minore" beneficio fiscale, relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali il costo detraibile è pari al 50%.

Sul punto, l'Agenzia, ribadisce il proprio orientamento, già espresso la con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2, in base al quale, gli interventi che rientrano nella previsione del bonus facciate riguardano esclusivamente i lavori effettuati sulla parte dell'involucro esterno visibile dell'edificio, essendo, invece, escluse quelle sostenute per gli interventi effettuati sulle facciate interne.

Nelle ipotesi in cui l'intervento influisca anche da un punto di vista termico o interessi l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente trovano applicazione anche le norme in materia di risparmio energetico.

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In questi casi, considerato che gli interventi realizzano anche un miglioramento energetico, sono applicabili le disposizioni in materia di ecobonus contenute nell'art. 14, commi 3-bis, e 3-ter del DL n. 63/2013.

Gli interventi sui balconi rientrano nel bonus facciate

Secondo quesito, rivolto dall'istante, riguarda l'applicabilità della detrazione prevista per il bonus facciate agli interventi sui balconi.

In particolare, la richiesta di chiarimento riguarda l'applicazione della detrazione pari al 90%, previsto dal bonus facciate per i lavori sui balconi, relativi alla pavimentazione del sotto-balcone, del parapetto in muratura, del frontalino e della verniciatura della ringhiera metallica.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate, nel fornire il chiarimento richiesto, ha confermato il principio in base al quale sono compresi nel bonus facciate tutti gli interventi in qualche modo "visibili dalla strada o dal suolo pubblico".

Sulla base di tale preliminare premessa, l'Agenzia ha ampliato l'ambito di applicazione del beneficio fiscale, includendo le spese effettuate per "il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché, infine, per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi".

Terrazzo a livello non compreso nel bonus facciate

Con il terzo quesito l'istante chiede se, ai fini dell'applicabilità del bonus facciate, il terrazzo a livello possa essere in qualche modo equiparato al balcone, usufruendo così della relativa detrazione fiscale.

Al riguardo, l'Agenzia fornisce risposta negativa, escludendo il terrazzo a livello dal beneficio del bonus facciate, poiché, pur costituendo come il balcone una "proiezione" all'aperto dell'abitazione a cui è congiunta, è destinato a coprire le superfici scoperte dell'edificio sottostante analogamente ai lastrici solari.

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Interventi di copertura fabbricato rurale

Ulteriore richiesta di chiarimento, sollevata dall'istante, riguarda l'applicabilità del bonus facciate agli interventi di copertura di un fabbricato rurale.

Sul punto, l'Agenzia sottolinea come generalmente tali interventi sono finalizzati a ottenere anche un miglioramento da un punto di vista termico o, possono interessare oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

In tali casi, con la risposta all'interpello, l'Amministrazione finanziaria precisa che tali somme possono beneficiare delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o dell'ecobonus (articolo 16-bis del Tuir e articolo 14 del Dl n.63/2013), purché, chiaramente, le relative spese sostenute per gli interventi siano distintamente contabilizzate e rispettati gli specifici adempimenti previsti per ciascuna agevolazione.

Adempimenti formali per usufruire del bonus facciate

Con l'ultimo quesito, il contribuente istante chiede all'Amministrazione finanziaria di chiarire le modalità di compilazione del bonifico per il pagamento delle spese ai fini del bonus facciate.

L'Agenzia chiarisce che il versamento per le spese deve essere effettuato a mezzo bonifico, con il quale devono essere riportati tutti i dati identificativi del soggetto che intende beneficiare della detrazione fiscale (codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico).

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