Bonus verde. Da quanto appreso dagli organi di stampa, tra le principali novità (in discussione al Senato) c'è l'annunciato (e atteso) prolungamento al 2020 della possibilità di sfruttare il bonus verde.
In particolare, la proroga del bonus verde nella manovra risponde all'esigenza di favorire con le detrazioni fiscali la diffusione del verde e la riduzione del livello di inquinamento.
Premesso ciò, la detrazione Irpef del 36% coprirà le spese fino a un massimo di 5mila euro ad immobile sostenute anche il prossimo anno per sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, ma anche di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Della copertura, pari a 7,2 milioni di euro, si farà carico il ministero delle Politiche agricole.
Bonus facciate: estensioni e esclusioni. Ed ancora, tra le altre novità (in discussione) si segnala che il bonus facciate viene esteso anche ai soggetti titolari di reddito di impresa e ai titolari di reddito di lavoro autonomo anche se la detrazione non è più del 90%, come per contribuenti Irpef, ma scende al 50 per cento.
A quanto pare, l'emendamento in esame si incarica di coordinare anche il nuovo sgravio con i precedenti bonus, in particolare quello sull'efficientamento energetico.
Inoltre, sembra che il bonus facciate conferma inoltre l'applicazione temporale al 2020 - con la detrazione ripartita in dieci rate annuali - precisando che riguarda gli interventi «di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444», cioè le zone urbanistiche del centro storico e delle aree di trasformazione.
Dal perimetro del bonus facciate, dalla prima lettura del provvedimento, sembra che vengono espressamente escluse le superfici vetrate. Difatti, si legge infatti nell'emendamento: «Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».